(1) In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante aromatiche per infusi ed altri usi alimentari, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
(2) Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante aromatiche è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.
(3) Le piante aromatiche coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, per la preparazione di infusi semplici o composti, come spezie o per altri usi alimentari.