(1) Ai fini dello svolgimento dell’attività di raccolta di cui all’articolo 4, chi è in possesso di un certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e vendita di piante officinali, conseguito ai sensi delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore del presente regolamento, o di un certificato equiparabile rilasciato da istituzioni italiane o estere e riconosciuto dalla Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale e dalla Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica nonché dall’Area Formazione professionale in lingua italiana, deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione specifico e superare un esame di idoneità.
(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e con l’Area Formazione professionale in lingua italiana ed ha la durata minima di 10 ore; il programma deve comprendere le seguenti materie:
(3) L’esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un’apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All’esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-, viti- e orticoltura "Laimburg" o dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-viticoltura il giardinaggio in lingua italiana ed è composta dai docenti del corso. 5)