(1) In Alto Adige l’attività di raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche, svolta a fini commerciali, nonché la loro cessione, a qualsiasi titolo, ad esercizi di ristorazione, sono consentite esclusivamente alle persone in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 5, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
(2) La lavorazione e la vendita di piante officinali selvatiche raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5.
(3) La lavorazione e la vendita di piante selvatiche - anche aromatiche - raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.