(1) Il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche, in attuazione dell’articolo 1, comma 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche.
(2) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le definizioni e disposizioni contenute nelle norme nazionali e comunitarie in materia nonché nei relativi accordi vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome.
(3) Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi: