(1) I locali adibiti alla lavorazione delle piante aromatiche ad uso alimentare devono rispondere ai requisiti minimi di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Tuttavia, per gli spazi o vani nei quali è effettuata l’essiccazione delle piante officinali si tiene conto delle effettive esigenze igieniche dell’attività svolta.
(2) Le apparecchiature per l’essiccazione delle piante officinali possono essere realizzate in legno naturale non trattato, in perfetto stato di conservazione.