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In vigore al: 07/09/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
Assegnazione di fondi statali al Comune di Bolzano per l´acquisto di alloggi
Attendere, processo in corso!
Sentenza (5 luglio) 13 luglio 1989 n. 399; Pres. Saja - Red. Spagnoli
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso del 3 febbraio 1989, notificato il successivo 6 febbraio, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato avverso il d.m. LL.PP. - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) - n. 3566/A del 24 novembre 1988 (pervenuto alla Provincia il 12 dicembre 1988), per violazione delle proprie competenze di cui agli artt. 8 n. 10; 16 e 78 St. spec. per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381).
Tale decreto, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a mettere a disposizione del Comune di Bolzano, che ne aveva fatto richiesta, la somma di lire tre miliardi per l'acquisto di alloggi, è stato adottato in applicazione dell'art. 5 comma
15-bis
d. l. 29 ottobre 1986 n. 708, conv. con modif. nella l. 23 dicembre 1986 n. 899 (« Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative »), il quale dispone che i fondi destinati a far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa dei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti (art. 5 comma 1) e a questi distribuiti dal comitato esecutivo del CER (art. 5 comma 13), ove non utilizzati dai Comuni medesimi, siano destinati dallo stesso CER all'acquisto di immobili da parte di altri Comuni, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, e in cui si registrino difficoltà abitative sul mercato dell'affitto.
II decreto in oggetto, secondo la Provincia, sarebbe gravemente lesivo della sua competenza esclusiva in tema di « edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico », specie per quanto concerne la sua autonomia finanziaria e programmatoria (artt. 8 n. 10; 16 e 78 St.) e corrispondenti norme di attuazione (d.P.R, n. 381 del 1974), da essa Provincia concretamente esercitata con numerose leggi contenenti una disciplina organica e dettagliata della materia (tra le quali l. n. 15 del 1972 e succ. mod., l. n. 4 del 1962, l. n. 13 del 1977) e, da ultimo, con due successive deliberazioni della giunta provinciale (n. 2128 del 18 aprile 1988 e n. 7677 del 28 novembre 1988) che autorizzano la costruzione, l'acquisto o la locazione di alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata (artt. 2 A) e 4 l. prov. n. 15 del 1972).
A sostegno della propria doglianza, la Provincia richiama la sent. n. 49 del 1987 di questa Corte, relativa a precedenti interventi statali a favore delle aree ad alta tensione abitativa, preordinati, tra l'altro, all'attuazione di un programma straordinario per la costruzione e l'acquisto di alloggi da parte dei Comuni. Tale sentenza intanto avrebbe ritenuto non illegittime le disposizioni del d. l. n. 12 del 1985, conv. nella l. n. 118 del 1985, in quanto fossero intese nel senso di far salva la competenza provinciale, già effettivamente esercitata, in tema di individuazione dei Comuni a più alta tensione abitativa nonché di ripartizione tra i medesimi dei fondi (straordinari) occorrenti per la realizzazione del programma e messi a disposizione dallo Stato; sulla base di tale premessa, la stessa sentenza avrebbe accolto i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla stessa Provincia in relazione ad atti dell'amministrazione statale che provvedevano concretamente alla individuazione delle aree ad alta tensione abitativa e all'assegnazione di fondi al Comune di Bolzano per l'acquisto di alloggi.
A parere della Provincia il caso ora sottoposto all'esame della Corte sarebbe in tutto analogo a quello oggetto della sentenza del 1987.
Pur essendo fondato su una disposizione legislativa diversa da quella allora ritenuta non illegittima, infatti, il provvedimento oggetto dell'attuale giudizio, allo stesso modo di quelli annullati dalla richiamata sentenza, sarebbe inteso ad assegnare direttamente ai Comuni i fondi per l'acquisto di immobili per far fronte a situazioni di particolare tensione abitativa.
Anche nel caso presente dunque questa Corte, previa interpretazione adeguatrice (nei sensi di cui alla sent. n. 49 del 1987), della disposizione legislativa (art. 5 comma
15-bis,
d. l. n. 708 del 1986) posta a base del decreto impugnato, dovrebbe concludere per la spettanza alla Provincia autonoma di Bolzano e non al Ministro dei lavori pubblici, quale Presidente del CER, della competenza ad assegnare i fondi richiesti al Comune di Bolzano e di conseguenza annullare il decreto medesimo.
In prossimità dell'udienza la Provincia ha presentato una memoria illustrativa nella quale innanzi tutto espone (esibendolo in allegato), il parere favorevole espresso dal Ministero dei lavori pubblici, su richiesta del Segretario del CER, in merito alla legittimità in relazione alla sent. n. 49 del 1987 di questa Corte, dell'iniziativa, poi tradottasi nel decreto impugnato, parere che a suo avviso, costituirebbe un ulteriore indizio del carattere lesivo di tale decreto dei confronti delle attribuzioni ad essa spettanti.
Aggiunge poi che non potrebbe dubitarsi della fondatezza del ricorso invocando la sent. n. 217 del 1988 di questa Corte: tale sentenza infatti, nel riconoscere la competenza provinciale nella sub-materia del reperimento (o recupero) e assegnazione di alloggi, avrebbe ritenuto legittimo l'allora contestato intervento statale soltanto perché inteso a perseguire un'esigenza unitaria imperativa ed urgente, motivata dall'interesse nazionale alla realizzazione di un livello all'abitazione. Nel caso presente invece un interesse « imperativo » o « urgente » non potrebbe invocarsi a giustificazione dell'ingerenza statale, essendo essa configurata dall'art. 5 comma
15-bis,
l. n. 899 del 1986 come meramente eventuale, perché subordinata all'effettiva sussistenza di fondi non utilizzati e alla richiesta dei Comuni interessati. Né potrebbe ritenersi che il provvedimento impugnato costituisca una misura di primo intervento per assicurare un
minimum
di garanzia del suddetto diritto, e ciò sia per l'ipoteticità dei relativi finanziamenti sia per la differenziazione voluta dal legislatore tra Comuni con diversi indici di tensione abitativa, sia infine per l'attribuzione delle erogazioni attuali non a favore dei diretti interessati (come nella legge sulla prima casa, oggetto della sent. n. 217 del 1988), ma dei Comuni.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitesi in giudizio da mezzo l'Avvocatura Generale dello Stato, chiede il rigetto del ricorso, affermando che la questione sarebbe stata già risolta dalla sent. n. 49 del 1987, dalla quale, a suo parere, si ricaverebbe il principio secondo il quale spetterebbe allo Stato di disporre le misure urgenti e straordinarie dirette a fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, mentre alle Province sarebbero rimessi esclusivamente i provvedimenti ordinari in tema di edilizia sovvenzionata, con la sola eccezione dei provvedimenti - straordinari per l'attuazione dei quali lo stesso legislatore statale preveda il coinvolgimento delle medesime.
Nel caso di specie si tratterebbe di provvedimento eccezionale e urgente (in attuazione di disposizioni emanate con decreto-legge) e non sarebbe prevista alcuna forma di intervento della Provincia per la sua attuazione: di qui l'infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto:
l. Il d. l. 29 ottobre 1986 n. 708, conv. nella 1. 23 dicembre 1986 n. 899, recante « Misure urgenti per fronteggiare 1 eccezionale carenza di disponibilità abitative », dispone che, per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il Comitato esecutivo del CER ripartisce tra questi ultimi la somma di lire 600 miliardi per l'acquisto o il recupero di alloggi (art. 5 comma 1); successivamente prevede che tali fondi, ove non utilizzati dai Comuni predetti, siano destinati dallo stesso CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri Comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, « in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto » (art. 5 comma 15-bis).
Sulla base di quest'ultima norma, il Ministro dei lavori pubblici, quale Presidente del CER, ha messo a disposizione del Comune di Bolzano, che ne aveva fatto richiesta, la somma di lire tre miliardi per l'acquisto di alloggi.
La Provincia di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione avverso tale decreto ritenendolo lesivo della propria competenza primaria in tema di « edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico », riconosciuta ad essa Provincia dalle norme statutarie (artt. 8 n. 10; 16, 78 dello Statuto) e di attuazione (d.P.R. n. 381 del 1974).
A sostegno della doglianza, la Provincia richiama le sentt. di questa Corte nn. 49 del 1987 e 217 del 1988 deducendo, da un lato, la preesistenza di concreti atti provinciali di esercizio della competenza in materia, tra i quali, soprattutto, due recenti provvedimenti della Giunta, recanti un programma per la costruzione, l'acquisto e la locazione di 1.180 alloggi da realizzare in numerosi Comuni del proprio territorio; dall'altro, l'assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare il contestato intervento statale.
2. Il ricorso non è fondato.
Contrariamente agli assunti della ricorrente, le affermazioni di principio contenute nelle richiamate pronunzie, correttamente applicate alla presente controversia, inducono a ritenere che il decreto impugnato non abbia invaso la sfera di competenza ad essa spettante.
La sent. n. 49 del 1987 ha sottolineato come le allora contestate provvidenze statali a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa per il reperimento di alloggi da assegnare agli sfrattati, pur incidendo sulla materia demandata in astratto alla competenza provinciale, si ricollegassero all'esigenza fondamentale, insuscettibile di frazionamento territoriale, di « impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione »; ha poi, m particolare, sostenuto che sia l'individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa, sia l'assegnazione dei fondi ai Comuni medesimi per il reperimento di alloggi da destinare agli sfrattati come previsti dalla l. n. 118 del 1985, di conv. del d.l. n. 12 dello stesso anno in tanto potevano ritenersi concretamente spettanti alle Province, in quanto esistessero misure provinciali specificamente concernenti la materia incisa dagli interventi statali.
La successiva sent. n. 217 del 1988 ha ulteriormente chiarito che, peraltro, la preesistenza di una legislazione provinciale non vale di per se ad escludere la legittimità di interventi dello Stato, anche di dettaglio, che nel perseguire un interesse nazionale particolarmente stringente e imperativo, quale quello di assicurare un livello minimo di garanzia del diritto sociale fondamentale all'abitazione non si pongano in un rapporto di incompatibilità o di interferenza con la normativa delle Province autonome, né manifestino obiettive finalità espropriative degli ambiti di competenza a queste riservati.
3. Nel caso attualmente all'esame della Corte, le misure introdotte dalla legislazione statale del 1986, posta a fondamento del decreto impugnato, sono dirette specificamente, a differenza di quelle oggetto della sent. n. 49 del 1987, a fronteggiare la situazione di eccezionale carenza di disponibilità abitative dei Comuni di grandi dimensioni, destinando esclusivamente a questi ultimi i fondi a totale carico del bilancio statale per l'acquisto di alloggi.
Infatti, come si è accennato, detti fondi sono attribuiti innanzi tutto ai Comuni con oltre 300.000 abitanti (nei quali contestualmente art. 1 d.l. è disposta la sospensione degli sfratti) e, in via subordinata, ove non utilizzati, assegnati ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti nei quali esista una situazione di difficoltà abitativa nel mercato degli affitti: tutto ciò con la previsione che gli alloggi così reperiti siano assegnati agli sfrattati (art. 5 comma 11).
Non si può dunque dubitare che tali provvidenze costituiscano mezzi essenziali per perseguire un interesse nazionale imperativo e urgente, collegato al soddisfacimento del diritto sociale fondamentale all'abitazione in una situazione di emergenza, quale è quella dei Comuni qui considerati, in cui la persistente grave carenza dei alloggi, a fronte delle reali necessità abitative conseguenti al grande numero di provvedimenti di sfratto, ha determinato fenomeni di tensione di particolare drammaticità.
Ciò, contrariamente a quanto ritiene la Provincia di Bolzano, vale anche per quanto concerne i Comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti, ma superiore ai 100.000: infatti il meccanismo di finanziamento previsto per questi ultimi sta solo a dimostrare che il legislatore ha considerato prioritarie le esigenze dei centri urbani più popolosi, ma non già che ha ritenuto non meritevole di una risposta urgente la situazione dei Comuni con un numero di residenti inferiore, ma in ogni caso cospicuo.
Né, comunque, il ricordato programma di interventi approvato dalla Giunta provinciale sul quale fa leva sostanzialmente la difesa della ricorrente per sostenere la sua tesi potrebbe ritenersi sufficiente ad escludere la legittimità dell'atto impugnato: infatti, oltre al fatto che non risulta che il legislatore provinciale abbia adottato misure analoghe a quelle disposte dal d. l. n. 708 del 1986 per i Comuni di grandi dimensioni (che, peraltro, nella Provincia si riducono alla sola città di Bolzano), è da sottolineare che tale programma non ha il medesimo contenuto ne si propone i medesimi scopi delle misure di cui il contestato decreto ministeriale costituisce attuazione.
Dalla delibera della giunta provinciale n. 2129 del 1988, infatti, si ricava che il previsto reperimento di alloggi non è affatto limitato ai suddetti Comuni di grandi dimensioni, ma è esteso a molteplici centri urbani, con numero di abitanti anche modesto. In secondo luogo, dal medesimo provvedimento risulta che gli alloggi così reperiti non dovranno essere assegnati ai soli soggetti colpiti da provvedimenti di sfratto, ma, come è testualmente disposto richiamando espressamente l'art. 2 lett. a) l. prov. n. 15 del 1972, dovranno essere « destinati in locazione alla generalità delle famiglie a più basso reddito ».
Data dunque la diversa sfera di incidenza e la diversa finalità dei due tipi di intervento, le provvidenze provinciali non sono idonee a precludere la valida applicazione nella Provincia dell'atto impugnato. A ben vedere, si tratta di interventi paralleli, che non si pongono in rapporto di interferenza o di incompatibilità reciproca.
Di conseguenza, l'assegnazione di fondi al Comune di Bolzano, in applicazione dell'art. 5 comma
15-bis
l. n. 899 del 1986, deve ritenersi non invasiva della competenza della Provincia di Bolzano.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato di provvedere in ordine alla destinazione al Comune di Bolzano della quota di finanziamenti di cui al comma 15-bis d. l. 29 ottobre 1986 n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), conv. con modif. nella l. 23 dicembre 1986 n. 899.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
Disposizioni generali
Soggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
Art. 4 (Attribuzioni e compiti del coordinatore unico)
Art. 5 (Funzioni e compiti del responsabile di progetto)
Art. 6 (Specificazione dei compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto)
Art. 7 (Compiti del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione)
Art. 7/bis (Responsabilità del direttore lavori)
Art. 8 (Assistente di cantiere)
Realizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
Scelta del contraente
Disposizioni generali
Art. 20 (Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto)
Art. 21 (Associazione temporanea di concorrenti)
Art. 21/bis (Società tra imprese riunite)
Art. 22 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)
Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)
Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)
Art. 25 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale)
Art. 26 (Prova dell'esecuzione dei lavori)
Art. 27 (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)
Art. 28 (Consorzi stabili d'impresa)
Art. 29 (Associazione in forma combinata)
Art. 30 (Contenuto delle lettere d'invito alla gara)
Art. 31 (Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara)
Art. 32 (Procedure accelerate)
Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)
Art. 34 (Valutazione delle offerte)
Art. 35 (Verifica di anomalie delle offerte)
Art. 36 (Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria)
Art. 37 (Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria)
Art. 38 (Informazioni successive alla gara negli appalti)
Art. 39 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)
Lavori in economia
Garanzie
Contratto
Esecuzione dei lavori
Disposizioni generali
Contabilità dei lavori
Art. 94 (Accertamento e registrazione dei lavori)
Art. 95 (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
Art. 96 (Giornale dei lavori)
Art. 97 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
Art. 98 (Annotazione dei lavori a corpo)
Art. 99 (Modalità della misurazione dei lavori)
Art. 100 (Lavori in economia Liste settimanali delle somministrazioni)
Art. 101 (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
Art. 102 (Riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)
Art. 103 (Sommario del registro)
Art. 104 (Stato d'avanzamento dei lavori e certificato per il pagamento delle rate d'acconto)
Art. 105 (Certificato di ultimazione dei lavori)
Art. 106 (Avviso ai creditori)
Art. 107 (Contabilità finale dei lavori)
Art. 108 (Reclami dell'appaltatore sulla contabilità finale)
Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori
Disposizioni preliminari
Visita e procedimento di collaudo
Accordo bonario e giudizio arbitrale
Norme finali e transitorie
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
Anlage
Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
Delibera 11 marzo 2014, n. 238
Delibera 11 marzo 2014, n. 268
Delibera 11 marzo 2014, n. 286
Delibera 18 marzo 2014, n. 292
Delibera 18 marzo 2014, n. 293
Delibera 18 marzo 2014, n. 317
Delibera 18 marzo 2014, n. 318
Delibera 25 marzo 2014, n. 357
Delibera 1 aprile 2014, n. 361
Delibera 15 aprile 2014, n. 438
Delibera 15 aprile 2014, n. 450
Delibera 29 aprile 2014, n. 484
Delibera 29 aprile 2014, n. 492
Delibera 13 maggio 2014, n. 540
Delibera 13 maggio 2014, n. 541
Delibera 13 maggio 2014, n. 542
Delibera 20 maggio 2014, n. 577
Delibera 27 maggio 2014, n. 590
Delibera 3 giugno 2014, n. 660
Delibera 3 giugno 2014, n. 663
Delibera 3 giugno 2014, n. 658
Delibera 10 giugno 2014, n. 687
Delibera 10 giugno 2014, n. 688
Delibera 10 giugno 2014, n. 691
Delibera 1 luglio 2014, n. 771
Delibera 1 luglio 2014, n. 817
Delibera 8 luglio 2014, n. 861
Delibera 22 luglio 2014, n. 889
Delibera 22 luglio 2014, n. 895
Delibera 22 luglio 2014, n. 920
Delibera 29 luglio 2014, n. 938
Delibera 5 agosto 2014, n. 964
Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
Allegato A
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
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Delibera N. 64 del 18.01.2010
Delibera N. 338 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 359 del 01.03.2010
Delibera N. 365 del 01.03.2010
Delibera N. 377 del 01.03.2010
Delibera N. 487 del 15.03.2010
Delibera N. 491 del 22.03.2010
Delibera N. 492 del 22.03.2010
Delibera N. 542 del 29.03.2010
Delibera N. 577 del 12.04.2010
Delibera 19 aprile 2010, n. 671
Delibera N. 751 del 03.05.2010
Delibera N. 759 del 03.05.2010
Delibera N. 764 del 03.05.2010
Delibera 10 maggio 2010, n. 823
Delibera 7 giugno 2010, n. 982
Delibera N. 1032 del 14.06.2010
Delibera N. 1042 del 21.06.2010
Delibera N. 1068 del 21.06.2010
Delibera N. 1186 del 12.07.2010
Delibera N. 1256 del 26.07.2010
Delibera N. 227 del 08.02.2010
Delibera N. 1330 del 17.08.2010
Delibera N. 1370 del 17.08.2010
Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
Delibera N. 1849 del 22.11.2010
Delibera N. 1858 del 22.11.2010
Delibera N. 1860 del 22.11.2010
Delibera N. 1945 del 29.11.2010
Delibera N. 1982 del 29.11.2010
Delibera N. 2051 del 13.12.2010
Delibera N. 2094 del 20.12.2010
Delibera N. 2134 del 20.12.2010
Delibera N. 2140 del 20.12.2010
Delibera N. 817 del 10.05.2010
Delibera N. 2141 del 20.12.2010
Delibera N. 2163 del 30.12.2010
Delibera N. 2164 del 30.12.2010
Delibera N. 2215 del 30.12.2010
Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
Delibera N. 773 del 10.05.2010
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2008
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Delibera N. 217 del 30.01.2006
Delibera N. 307 del 06.02.2006
Delibera N. 324 del 06.02.2006
Delibera N. 212 del 23.01.2006
Delibera N. 335 del 06.02.2006
Delibera N. 428 del 13.02.2006
Delibera N. 675 del 27.02.2006
Delibera N. 801 del 13.03.2006
Delibera N. 858 del 13.03.2006
Delibera 27 marzo 2006, n. 901
Delibera 27 marzo 2006, n. 902
Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
Delibera N. 1107 del 03.04.2006
Delibera N. 1148 del 03.04.2006
Delibera N. 1193 del 10.04.2006
Delibera N. 1262 del 10.04.2006
Delibera N. 1271 del 10.04.2006
Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
Delibera N. 1354 del 18.04.2006
Delibera N. 1485 del 02.05.2006
Delibera N. 1749 del 22.05.2006
Delibera N. 1868 del 29.05.2006
Delibera N. 1986 del 06.06.2006
Delibera N. 1998 del 06.06.2006
Delibera N. 2033 del 06.06.2006
Delibera N. 2215 del 19.06.2006
Delibera N. 2352 del 26.06.2006
Delibera N. 2591 del 17.07.2006
Delibera N. 2673 del 24.07.2006
Delibera N. 2723 del 24.07.2006
Delibera N. 2742 del 24.07.2006
Delibera N. 2858 del 11.08.2006
Delibera N. 2985 del 28.08.2006
Delibera N. 3461 del 25.09.2006
Delibera N. 3922 del 30.10.2006
Delibera N. 4047 del 06.11.2006
Delibera N. 4054 del 06.11.2006
Delibera N. 4274 del 27.11.2006
Delibera N. 4394 del 27.11.2006
Delibera N. 4520 del 04.12.2006
Delibera N. 4830 del 18.12.2006
Delibera N. 5071 del 29.12.2006
Delibera N. 5072 del 29.12.2006
Delibera N. 4332 del 27.11.2006
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Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 12.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 324 del 06.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 399 del 13.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 452 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 585 del 29.12.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 372 del 06.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 11.07.1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
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05/04/1993 - Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2
23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
22/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1993, n. 27
23/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1993, n. 28
25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
12/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30
09/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 giugno 1993, n. 32/VI/32
31/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1993, n. 33
07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
09/09/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
08/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37
26/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38
26/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4
15/11/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1993, n. 40
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 42
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43
07/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 dicembre 1993, n. 44
09/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 dicembre 1993, n. 45
16/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1993, n. 46
21/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47
11/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5
25/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6
02/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 marzo 1993, n. 7
04/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
19/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1993, n. 9
23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
08/01/1993 - LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11
01/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
02/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
26/08/1993 - LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 16
22/10/1993 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
26/10/1993 - Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
03/11/1993 - Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
10/11/1993 - Legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24
07/12/1993 - Legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25
17/12/1993 - Legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 26
27/12/1993 - Legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 3
19/02/1993 - Legge provinciale 19 febbraio 1993 , n. 4
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 7
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
20/04/1993 - LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
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