Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Nel contratto di comparto è previsto un graduale aumento del congedo ordinario per non più di un giorno per ogni anno di effettivo servizio, a partire dal terzo, in favore del personale svolgente mansioni particolarmente logoranti. Il relativo beneficio è progressivamente cumulabile e può essere fruito nel corso del periodo di servizio o alla fine dello stesso.
(2) Nel contratto di comparto viene previsto il graduale adeguamento della previgente disciplina a quella di cui al comma 1.