Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.
(2) Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato secondo le modalità da stabilirsi nel contratto di comparto. Il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate, di norma, non dà luogo a recupero.
(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al personale per il numero delle ore non recuperate.