(1) Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio, da usufruire in non più di due soluzioni, di cui la prima immediatamente dopo l'astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio, fatta salva la fruizione del congedo ordinario eventualmente ancora spettante. In caso di rientro in servizio la seconda soluzione può essere fruita dopo sei mesi di effettivo servizio. In caso di parto plurigemino l'aspettativa per ogni figlio oltre al primo è al massimo di un anno.
(2) Per gravi e comprovati motivi personali l'inizio dell'aspettativa può essere differito su richiesta del personale, in deroga al comma 1, fino a ventiquattro mesi dalla data di nascita del figlio.
(3) Il personale insegnante ed equiparato deve fruire una delle due soluzioni di cui al comma 1 in modo tale da ricomprendere almeno un intero anno scolastico. Qualora la fine dell'aspettativa richiesta dal personale insegnante ed equiparato ricada nel periodo 1° maggio - fine dell'anno scolastico, la stessa è prorogata d'ufficio fino al termine dell'anno scolastico, salvo il rispetto della durata biennale e di quanto previsto dal comma 5. Al fine di garantire la continuità didattica, rientrando tale personale, in servizio dopo il 30 aprile, è messo a disposizione prevalentemente per supplenze ed in subordine per eventuali altre attività funzionali all'insegnamento.
(4) L'aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto obbligo di astensione dal servizio per gravidanza e puerperio. Il periodo rimanente dell'aspettativa può essere fruito, su domanda, entro il quinto anno di vita del bambino e nel rispetto dei commi 1 e 3.
(5) L'aspettativa può essere interrotta, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. Tale interruzione comporta la perdita del diritto alla fruizione del restante periodo dell'aspettativa.
(6) L'aspettativa non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, del congedo ordinario ed ai fini previdenziali; è invece utilmente computata ai fini del trattamento di quiescenza.
(7) Durante l'aspettativa gli oneri di pensione, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.
(8) Il personale di cui al comma 1 può optare, alle stesse condizioni ivi previste ed in quanto ammesso al lavoro a tempo parziale ai sensi della normativa di comparto, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno. In tale caso gli oneri di cui al comma 7 sono a carico dell'amministrazione per la parte residua.
(9) Nel contratto di comparto possono essere previste ulteriori norme sulla concessione e l'interruzione dell'aspettativa.