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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 4790 del 16.12.2002
Revoca della propria deliberazione n. 1608 del 21.05.2001 e approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi ai sensi della L.P. del 29.8.1972, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni

....omissis....

- di revocare la propria deliberazione del 21.05.2001, n. 1608;
 
- di fissare i seguenti criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni agricole ai sensi della L.P. del 29.08.1972, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni:
 
1. Possono ricevere contributi tutte le organizzazioni che, ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 24/1972 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono attività di consulenza oppure prestano servizi per la tenuta della contabilità agraria. Esse vengono suddivise in due categorie:
a) categoria A:
organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di consulenza e che prestano servizi per la tenuta della contabilità agraria
b) categoria B:
organizzazioni che non svolgono esclusivamente attività di consulenza
 
2. Sono ammesse al finanziamento tutte le spese di gestione comprese quelle occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli arredamenti d'ufficio;
 
3. Le spese ammesse al finanziamento vengono fissate nei seguenti limiti massimi percentuali:
a) fino al 100 % per le organizzazioni di cui alla succitata categoria A
b) fino al 75 % per le organizzazioni di cui alla succitata categoria B
c) le spese del personale sono ammissibili fino ad un importo massimo corrispondente agli stipendi dei dipendenti provinciali con profili professionali e qualifiche funzionali paragonabili. Per l'ammissione delle spese del personale relative ai direttori o amministratori delle sopraccitate organizzazioni si tiene conto del trattamento economico dei direttori d'ufficio rispettivamente dei direttori di ripartizione nel caso si tratti di organizzazioni di grandi dimensioni
 
4. Le percentuali di contributo vengono determinate in funzione della disponibilità dei mezzi finanziari del capitolo corrispondente del bilancio provinciale e perciò eventualmente ridotte in modo proporzionale. Questa riduzione non riguarda il Centro di consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige data la sua importanza nel settore della consulenza agraria;
 
5. Possono essere concessi contributi integrativi qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, ampliare la spesa ammessa;
 
6. Vengono eseguiti annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della citata legge provinciale n. 17/1993 e successive modifiche, controlli a campione nella misura minima del 6 percento delle iniziative agevolate.
 
La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da pare di una commissione composta dal direttore della ripartizione provinciale agricoltura o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto.
 
In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
I controlli amministrativi nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
 
I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura tramite controlli adeguati.
In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
 
- di pubblicare la deliberazione in oggetto nel Bollettini Ufficiale della Regione.