Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Il personale può essere collocato in aspettativa non retribuita per non più di tre anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio e di riqualificazione. Il personale non di ruolo può fruire della predetta aspettativa, salvo quanto previsto dall'articolo 33, fino ad un massimo di 30 giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio.
(2) L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza.
(3) Le modalità di concessione dell'aspettativa sono stabilite nell'accordo di comparto.
(4) Inoltre il personale ammesso al dottorato di ricerca o che fruisce di una borsa di studio universitaria ai sensi della relativa normativa statale è collocato, a domanda, in aspettativa straordinaria per motivi di studio e senza assegni per il periodo di durata del corso. Tale periodo straordinario è utile, ai sensi della rispettiva normativa statale, ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.