Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Il personale è collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita per una durata massima di due anni per l'assistenza di persona convivente, di parente entro il secondo grado e di affini di primo grado, dichiarati non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale.
(2) L'aspettativa di cui al comma 1 riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile per il trattamento di fine rapporto.
(3) La medesima aspettativa è utile per la progressione in carriera. Durante tale aspettativa gli oneri di pensione, inclusa la quota contributiva a carico del personale, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante, sono anticipati dall'amministrazione di appartenenza ed interamente recuperati sugli emolumenti spettanti.