Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate secondo la vigente normativa provinciale, la condizione di soggetto affetto di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione, predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
(2) L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio del personale di cui al comma 1 qualora il personale medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.
(3) Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale nei cui confronti sia stata attestato da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicaps e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalla medesima struttura.
(4) In quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo al personale portatore di handicap si applica la specifica normativa statale.