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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
Formazione professionale provinciale - Corso annuale che si conclude con l'esame di Stato: Modalità di accesso, risultati di apprendimento, linee di indirizzo del project management, quadro orario

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La Giunta Provinciale

Visto il comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 „Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano“ che prevede l´istituzione di corsi annuali che consentono di approfondire le conoscenze di cultura generale e l'ammissione all'esame di Stato e che i criteri generali per l’attuazione dei predetti corsi siano definiti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Ministero competente, tenuto conto delle competenze autonome e delle realtà locali;

Visto l’art. 13 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano” che stabilisce che per l’ammissione e lo svolgimento degli esami di Stato nei percorsi di istruzione e formazione professionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che prevede che “le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l’esame di Stato di cui all’articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato”;

Visto il Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 7 febbraio 2013 approvato con le delibere della Giunta provinciale del 28.1.2013, n. 122 e 4.2.2013 n. 190 avente ad oggetto “Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l’esame di stato di cui all’articolo 15, comma 6, del medesimo decreto”;

Considerate le attività svolte e i risultati prodotti dallo specifico gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della formazione professionale tedesca, della formazione professionale italiana e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, avvalendosi anche della collaborazione di insegnanti delle scuole professionali;

Considerato che i contributi ed i risultati di cui sopra riportati negli allegati alla presente deliberazione sono riferimenti comuni per ogni Formazione Professionale per:

- la gestione delle modalità di accesso al corso annuale che si conclude con l’esame di Stato;

- la progettazione didattica;

Considerato che:

1. l’offerta dei corsi annuali è articolata in settori (agricoltura e ambiente; industria e artigianato; servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri e alla persona; servizi socio-sanitari), che il curricolo è strutturato in aree di apprendimento (area linguistica; area matematica, scientifica e tecnologica; area storico socio economica; area tecnico-professionale), e che i risultati di apprendimento (competenze, abilità e conoscenze), definiti attraverso le attività di cui sopra e di riferimento per la progettazione didattica, presentano le seguenti caratterizzazioni:

a) riguardano le sole aree di apprendimento sopra enunciate

b) si differenziano, nell’ambito delle scienze, per conoscenze/contenuti specifici per ogni settore/indirizzo

2. l’area di apprendimento tecnico-professionale assume la connotazione di area dedicata allo sviluppo di competenze nella programmazione progettuale/manageriale attraverso l’ideazione e realizzazione, in continuità con l’esperienza professionale del quarto anno di diploma e/o di successive esperienze lavorative, di uno specifico project work, sviluppato nell’ambito del corso annuale ed elaborato secondo le indicazioni metodologiche riportate in allegato alla presente deliberazione che costituiscono linee di indirizzo comuni a tutti i settori;

3. contenuti e risultati del project work presentati nel colloquio dell’esame di Stato concorrono alla valutazione finale dello stesso. Il project work è svolto presso un Centro di formazione professionale, è concordato all’inizio del corso con i docenti dei vari ambiti formativi, è accompagnato da attività di tutoraggio e monitoraggio da parte di un tutor;

4. il project work, elaborato secondo le indicazioni metodologiche previste, rappresenta elemento indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato.

Considerate le aree di apprendimento caratterizzanti il corso annuale, gli esiti delle attività del gruppo di lavoro di cui sopra, e che la conseguente articolazione curriculare del corso annuale nei seguenti insegnamenti obbligatori comuni alle tre Formazioni Professionali è la seguente:

- per l’area linguistica:

• lingua 1 (Italiano/Tedesco),

• lingua 2 (Italiano/Tedesco)

• Per le scuole professionali nelle località ladine `si applicano le disposizioni dell’ordinamento scolastico paritetico ladino

- per l’area matematica, scientifica e tecnologica:

• matematica,

• scienze di settore/indirizzo

- per l’area storico-socio economica:

• storia,

• economia aziendale (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi commerciali)

Considerato che l’apprendimento della Lingua inglese,

non previsto dal Protocollo d’intesa, secondo le indicazioni del gruppo di lavoro di cui sopra, ove contemplato, ha come riferimento, ai fini dei risultati di apprendimento da raggiungere, il livello B2 del Quadro comune europeo per le lingue e deve trovare un dimensionamento orario adeguato dentro l’area di apprendimento linguistica;

Considerato che, nel rispetto della durata minima obbligatoria di 1000 ore solari del corso annuale, sono stati definiti per ogni area di apprendimento dei range orari “minimo – massimo” e che le formazioni professionali tedesca, italiana e agricola, forestale e di economia domestica possono avvalersi, dentro i range orari definiti, di modalità di flessibilizzazione oraria differenti al fine di assicurare l’attuazione di altri insegnamenti (come Lingua inglese, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività didattiche alternative);

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare le modalità di accesso al corso annuale che si conclude con l’esame di Stato, così come definito nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i risultati di apprendimento degli insegnamenti obbligatori comuni “Lingua 1 (Italiano/Tedesco), Lingua 2 (Italiano/Tedesco), Matematica, Scienze di settore/indirizzo, Storia, Economia aziendale” così come definiti nell’Allegato 2 denominato “Risultati di apprendimento del corso annuale che si conclude con l’esame di Stato”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; i risultati di apprendimento degli insegnamenti obbligatori in italiano e tedesco, nelle scuole professionali delle località ladine, sono equivalenti;

3. di approvare le linee di indirizzo per le attività funzionali allo sviluppo di competenze nella programmazione progettuale/manageriale necessarie alla realizzazione del project-work caratterizzante l’area di apprendimento tecnico-professionale, come definito nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare il quadro orario del corso annuale che si conclude con l’esame di Stato, così come definito nell’Allegato 4 denominato “Quadro orario del corso annuale che si conclude con l’esame di Stato”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di consentire l’accesso all’esame di Stato solo a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle attività didattiche previste nel corso annuale ed hanno elaborato il project work secondo le indicazioni metodologiche previste. Se un allievo/un’allieva ha frequentato meno dell’ 80% delle attività didattiche, può essere ugualmente ammesso all’esame di Stato nel caso in cui sussistano gravi o validi motivi.

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