(1) La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano, determinata in 17.548,50 unità a tempo pieno dall'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è aumentata di 200 unità a tempo pieno per coprire l'aumentato fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado.
(2) La dotazione organica complessiva in conseguenza dell'aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata, con decorrenza 1° settembre 2006, in 17.688,50 posti a tempo pieno, tenuto conto della riduzione di 60 posti a tempo pieno già stabilita con l'articolo 7, comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13.
(3) La maggiore spesa per effetto dell'aumento della dotazione organica disposto al comma 1 è stimata in 2.800.000 euro a carico dell'esercizio 2006 (UPB 02100: 756.000 euro e UPB 04125: 2.044.000 euro) e in 8.400.000 euro all'anno per gli esercizi successivi.