In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

Visualizza documento intero

Articolo 8
Revoca

1. Se durante il controllo a campione ai sensi dell’articolo 9 o dopo la liquidazione dell’aiuto, si accertasse la mancanza dei presupposti per la concessione dello stesso ovvero il mancato rispetto degli impegni assunti con la domanda, l’intero aiuto non viene concesso o viene revocato; se l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato in relazione alla concessione dell’aiuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.