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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

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Articolo 7
Liquidazione dell’aiuto

1. L’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura dispone la liquidazione dell’aiuto in seguito alla verifica della regolare presentazione della domanda e dei dati ivi contenuti e dopo avere eseguito i controlli a campione ai sensi del articolo 9.