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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

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Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti microimprese agricole, singole o associate, così come definite nell’allegato I, articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; le microimprese agricole in argomento devono essere detentrici di animali e con sede operativa in provincia di Bolzano.

2. Le imprese devono operare nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

3. I beneficiari devono essere attestati come agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in impegni a favore del benessere animale.

4. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35, numero 15, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

5. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.