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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 8 marzo 2016, n. 270
Linea guida per l'applicazione dell'art. 68-bis del d.lgs. 163/2006 (criteri ambientali minimi)

...omissis...

1.
a) Le stazioni appaltanti applicano l'art. 68-bis del codice dei contratti pubblici ( d.lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.) riguardante l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi nonché lavori e progetti avviati di seguito all'entrata in vigore della citata disposizione (2 febbraio 2016).

b) Nel caso che entro il predetto termine il progetto si trovi già in avanzato stato di progettazione, il responsabile unico del procedimento decide se la riprogettazione con criteri minimi ambientali è possibile senza maggiori oneri finanziari.

c) Nel caso di appalti integrati approvati prima del 2 febbraio 2016, se il progetto preliminare a bando non permette, senza maggiori oneri finanziari, agli operatori economici procedere con ulteriori livelli progettuali nel rispetto dei criteri minimi ambientali, la gara d'appalto potrà essere pubblicata senza applicare l'art. 68-bis del d.lgs. 163/2006.

d) Qualora per progetti avviati prima del 2 febbraio 2016 ed approvati dopo tale data non si considerano criteri minimi ambientali, la motivazione del responsabile unico del procedimento è indicata nella relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti (art. 84 dir. 2014/24/UE).

2. La presente delibera costituisce linea guida ai sensi dell'art. 40 della L.P. 16/2015 e si pubblica sul sito dell'Agenzia per i contratti pubblici della Provincia.