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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

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Articolo 5
Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande per la concessione di aiuto devono essere presentate all’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dell’attività di pascolo e in ogni caso entro il 15 luglio dell’anno di riferimento.

2. Nella domanda vanno indicati:

a) il nome del beneficiario;

b) il numero di unità bovine adulte (UBA) tenute in azienda;

c) il numero del marchio auricolare degli animali per i quali viene chiesto l’aiuto;

d) il pascolo, sul quale vengono trasferiti gli animali;

e) la data nella quale gli animali vengono portati al pascolo;

f) la data del presunto rientro in stalla degli animali;

g) l’importo dell’aiuto necessario per realizzare il progetto ed i costi ammissibili.

3. I controlli amministrativi prevedono un raffronto tra i dati degli animali dichiarati e quelli riportati nella banca dati animali.