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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

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Articolo 4
Presupposti

1. L’aiuto viene concesso per il pascolo di bovini di età compresa tra i 5 mesi e i 3 anni; l’età minima è ridotta a 3 mesi se gli animali provengono da allevamenti di vacche nutrici non attive nella produzione lattiera.

2. La data di riferimento per la determinazione dell’età degli animali è il 30 giugno dell’anno di riferimento.

3. Gli animali, per i quali può essere concesso l’aiuto, devono essere nati nell’azienda agricola della persona richiedente non dopo il 1° febbraio dell’anno di riferimento oppure, se provenienti da altre aziende, devono essere detenuti presso l’azienda della persona richiedente almeno dal 1° febbraio dell’anno di riferimento. Nel caso di allevamenti di vacche nutrici i vitelli devono essere nati nell’azienda agricola del richiedente non dopo il 1° aprile dell’anno di riferimento o detenuti nell’azienda agricola della persona richiedente almeno dal 1° aprile dell’anno di riferimento.

4. Per lo stesso capo di bestiame l’aiuto può essere concesso una sola volta nell’arco della vita.

5. Per ogni persona richiedente l’aiuto può essere concesso per un numero massimo di 20 capi di bestiame all’anno.

6. Le persone incaricate di monitorare l’applicazione della normativa in vigore possono accedere in ogni momento alla banca dati degli animali.