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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale

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Articolo 3
Impegni

1. Il periodo di pascolo di bovini non può avere una durata inferiore ai 60 giorni consecutivi.

2. Il movimento dei bovini deve essere comunicato come prescritto dalla decisione della Commissione 2001/672/CE, del 20 agosto 2001, e successive modifiche, e viene riportato in una banca dati degli animali.

3. Durante tutta la durata del pascolo deve essere assicurata la periodica sorveglianza degli animali. Vitelli di una età inferiore a 6 mesi devono essere controllati almeno una volta al giorno.

4. Il carico di bestiame massimo sulla superficie di pascolo non può essere superiore a 1,0 unità bovina adulta per ettaro.

5. Durante il periodo al pascolo gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione degli animali.

6. L’impegno ha la durata di un anno.

7. Sulle superfici di pascolo sono vietati l’utilizzo di concimi minerali, diserbanti e pesticidi e qualsiasi lavorazione del terreno senza autorizzazione.