Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 30/06/2015
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande
Attendere, processo in corso!
Sentenza (5 maggio) 6 maggio 1997, n. 121; Pres. Granata – Red. Onida
Ritenuto in fatto:
1. Con due distinti ricorsi per conflitto di attribuzione regolarmente notificati, rispettivamente, il 22 marzo e il 17 aprile 1996, e depositati, rispettivamente, il 1° ed il 22 aprile 1996, la provincia autonoma di Trento (reg. conf l. n. 7 del 1996) e la provincia autonoma di Bolzano (reg. conf l. n. 13 del 1996) hanno impugnato il d.P.R. 13 dicembre 1995, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande».
Il decreto impugnato è stato emanato sulla base dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale prevede che «sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (...) e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [disposizione che attribuisce alla competenza del Consiglio dei Ministri la deliberazione degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni], le regioni (...) fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili» dai comuni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: criteri e parametri «fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico».
Stando al provvedimento in questione, che si autoqualifica «atto di indirizzo e di coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano», e che si indirizza espressamente anche a queste ultime, le regioni, nell'indicare ai comuni i criteri e i parametri da seguire, debbono osservare alcune «direttive», indicate nelle lettere da a a g del n. 1; mentre il n. 2 a sua volta dispone che le regioni sono tenute a emanare i criteri e i parametri entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo.
La provincia di Trento sostiene preliminarmente che sarebbe frutto di un equivoco il riferimento, nel citato art. 3 della legge n. 287 del 1991, alla lettera d dell'art. 2, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - disposizione che concerne gli atti di indirizzo e coordinamento - anziché alla lettera e, concernente le direttive governative per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni. Infatti, osserva la provincia, la materia dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stata delegata alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 52, comma 1, lettera a), mentre è attribuita come competenza propria alle province di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (art. 9, n. 3 e n. 7, e art. 16).
Un primo motivo di illegittimità del decreto impugnato consisterebbe dunque nell'avere indebitamente esteso l'efficacia delle direttive, previste per le attività delegate delle regioni ordinarie, alle province autonome di Trento e Bolzano, competenti invece a titolo proprio.
L'atto impugnato, autoqualificandosi - indebitamente, secondo la ricorrente - come atto di indirizzo e coordinamento, sarebbe comunque, in quanto tale, del tutto privo di fondamento legislativo.
Le ricorrenti, collocandosi poi - la provincia di Trento in via subordinata - nella prospettiva della qualificazione del provvedimento come atto di indirizzo e coordinamento, affermano che esso violerebbe le speciali norme di attuazione dello statuto dettate con l'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Tali norme stabiliscono che - restando impregiudicata la consultazione obbligatoria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, prevista dall'art. 12, comma 5, della legge n. 400 del 1988 sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento - la regione Trentino-Alto Adige o le province autonome, secondo le rispettive competenze, debbono essere consultate «su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione» (comma 3); e che se gli enti interpellati manifestano avviso motivato di incompatibilità dell'atto con lo statuto o le norme di attuazione, l'efficacia dell'atto medesimo nel territorio regionale o provinciale rimane sospesa per trenta giorni, nonché - ove entro tale termine esso venga impugnato con ricorso per conflitto di attribuzioni - fino alla pronuncia di questa Corte, salva decisione contraria della Corte stessa (commi 4 e 5).
Secondo le province ricorrenti, l'atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto emanato senza sottoporlo al previo avviso delle province medesime: in proposito, la provincia di Trento sostiene che ciò ne comporterebbe la inapplicabilità nel proprio territorio, ma che comunque esso, in quanto rivolto anche alle province autonome, manifesterebbe una pretesa statale di per sè lesiva.
Inoltre, ad avviso delle ricorrenti, l'atto sarebbe illegittimo quanto al suo contenuto dispositivo. Infatti l'art. 3, comma 2, delle citate norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 266 del 1992 stabilisce che gli atti di indirizzo e coordinamento vincolano la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e Bolzano «solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti», restando riservata agli enti autonomi l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per la loro attuazione. Ora, secondo le ricorrenti, l'atto in questione conterrebbe alcune disposizioni che non si limitano a fissare obiettivi o risultati, ma dettano una disciplina di dettaglio vincolante. Vengono citati in proposito la previsione di periodicità triennale della adozione dei criteri e parametri provinciali (n. 1, lettera d); il divieto di porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili (n. 1, lettera f); l'obbligo di emanare criteri e parametri entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto medesimo (n. 2).
Infine, la provincia di Trento sostiene che l'atto sarebbe illegittimo per contrasto con la disposizione dell'art. 3, comma 7, delle citate norme di attuazione, ai cui sensi l'atto di indirizzo, ove sia emanato in applicazione di principi e norme statali sopravvenute che impongono un adeguamento della legislazione provinciale, ma non si applicano direttamente nella regione (in forza delle disposizioni dell'art. 2 delle stesse norme di attuazione), <
2. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri (peraltro fuori termine nel giudizio promosso dalla provincia di Bolzano), chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati.
L'Avvocatura erariale ricorda che l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha delegato l'esercizio delle funzioni amministrative nella materia in questione alle regioni ordinarie, le quali dunque, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, possono emanare norme legislative di attuazione. Le province autonome di Trento e di Bolzano hanno in materia una competenza concorrente o ripartita: e pertanto, secondo la difesa del Presidente del Consiglio, si troverebbero in posizione non dissimile da quella delle regioni ordinarie. Viene citata in proposito la sentenza n. 564 del 1988 di questa Corte, la quale ha affermato che la funzione di indirizzo e coordinamento opera anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, senza che rilevi il tipo e il grado della competenza dell'ente decentrato.
La legge n. 287 del 1991, sulla cui base è stato emanato l'atto impugnato, sarebbe da considerarsi, secondo l'Avvocatura, legge quadro, le cui disposizioni si applicherebbero anche nelle regioni a statuto speciale, come norme di principio volte a garantire, tra l'altro, «il rispetto dei dettami dell'ordinamento comunitario sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione delle persone e dei servizi». L'atto impugnato avrebbe dato piena e fedele attuazione all'art. 3 di detta legge n. 287 del 1991: pertanto il conflitto avrebbe se mai dovuto essere sollevato nei confronti della legge medesima.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, l'Avvocatura erariale, ricordato che l'atto impugnato è stato emanato previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (sentita nella seduta del 3 dicembre 1992), sostiene che sarebbe erronea l'interpretazione della norma di attuazione affermata dalle province ricorrenti, secondo cui essa impone la consultazione delle province su ciascun atto di indirizzo e coordinamento. Si avrebbe infatti in tal modo - sostiene l'Avvocatura - un duplice procedimento di consultazione solo a favore della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e Bolzano, le quali otterrebbero una ingiustificata posizione di privilegio nei confronti delle altre regioni, anche nelle materie in cui non sussiste un diverso grado di competenza delle une rispetto alle altre.
D'altra parte, sempre secondo la difesa del Presidente del Consiglio, tale interpretazione, oltre a contrastare con i principi generali dell'ordinamento in tema di semplificazione dell'azione amministrativa, di economia dei procedimenti e di divieto di
bis in idem
sarebbe inutile, perché le province non potrebbero far valere, in sede di consultazione specifica, interessi diversi da quelli fatti valere nella sede della Conferenza Stato-regioni.
3. Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie le due province ricorrenti, nuovamente illustrando gli argomenti dei ricorsi, e in particolare insistendo, da un lato, sulla diversità di posizione, in questa materia, fra le province autonome di Trento e di Bolzano, titolari di una competenza amministrativa propria, e le regioni ordinarie, titolari di una competenza delegata (e in proposito anche la provincia di Bolzano, come già quella di Trento nel ricorso, argomenta che, ove l'atto impugnato contenga in realtà direttive per l'esercizio di funzioni delegate, esso non sarebbe applicabile nei confronti della ricorrente); dall'altro lato, sulla specialità della disciplina contenuta nelle norme di attuazione dettate con l'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che impongono specifici procedimenti per gli atti governativi di indirizzo e coordinamento che intendano esplicare efficacia anche nei confronti della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Considerato in diritto: 1. I due ricorsi per conflitto di attribuzioni hanno identico oggetto, e possono pertanto essere riuniti e decisi con unica pronuncia.
2. L'atto impugnato si qualifica «di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano», e si fonda sull'art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, che prevede «direttive», proposte dal Ministro dell'industria e deliberate «ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400» (che attribuiva al Consiglio dei Ministri la competenza alla deliberazione degli atti di indirizzo e coordinamento: disposizione ora parzialmente abrogata dall'art. 8, comma 5, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sulla cui base le regioni debbono fissare periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni comunali per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
La ricorrente provincia di Trento prospetta preliminarmente la tesi secondo cui si tratterebbe in realtà di un atto di direttiva per l'esercizio di funzioni amministrative delegate alle regioni, che come tale non potrebbe esplicare effetti nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, titolari in questa materia di competenza amministrativa propria, e non di competenza delegata alla stregua delle regioni a statuto ordinario.
Al contrario, il decreto in questione va considerato un vero atto di indirizzo e coordinamento, in conformità alla qualificazione che esso stesso si attribuisce: e ciò sia tenendo conto del rinvio operato dall'art. 3 della legge n. 287 del 1991, ai fini della procedura di deliberazione, all'art. 2, comma 3, lettera d, della legge n. 400 del 1988, sia considerando il contenuto dell'atto, volto ad indirizzare secondo criteri uniformi sull'intero territorio nazionale l'esercizio di una funzione amministrativa la quale - ancorché rientri in materia delegata alle regioni a statuto ordinario dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - è dalla legge attribuita alla competenza propria dei comuni, cui spetta rilasciare le autorizzazioni (art. 3, comma 1, della legge n. 287 del 1991), nonché stabilire le condizioni per il rilascio delle medesime (art. 3, comma 5, della stessa legge), sia pure in conformità ai criteri e parametri fissati dalle regioni sulla base, a loro volta, delle «direttive» governative di cui è questione.
3. I ricorsi sono fondati. L'atto impugnato è lesivo delle attribuzioni delle ricorrenti, per l'assorbente motivo che esso è stato emanato, e pretende di esplicare efficacia anche nel territorio delle due province autonome, senza essere stato preventivamente sottoposto al parere delle province stesse «per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione», come è prescritto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992 (già entrato in vigore, si badi, al momento in cui l'atto in questione risulta essere stato sottoposto, nella seduta dal 3 dicembre 1992, alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).
Tale consultazione preventiva - alla quale le norme di attuazione collegano significativi effetti incidenti sulla efficacia dell'atto in caso di controversia circa la sua compatibilità con lo statuto speciale e con le norme di attuazione dello stesso, stabilendo la sospensione di tale efficacia per un tempo determinato nel caso di avviso motivato di incompatibilità espresso dagli enti consultati, e in seguito fino alla pronuncia della Corte costituzionale, salvo decisione contraria di questa, nel caso di ricorso esperito entro detto termine - condiziona in modo ineludibile la legittimità degli atti di indirizzo che siano diretti, come quello in esame; anche alle province autonome di Trento e di Bolzano (o alla regione Trentino-Alto Adige, se è in giuoco la rispettiva competenza), e la loro validità nei confronti delle stesse. La omissione della consultazione, a sua volta, lede direttamente l'attribuzione consultiva delle province loro derivante dalla norma di attuazione, onde l'atto, ciononostante emanato, integra una menomazione delle attribuzioni delle stesse.
4. La consultazione degli enti autonomi del Trentino-Alto Adige non può essere in alcun modo surrogata dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia perché tale parere deve essere chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera b, della legge n. 400 del 1988, «sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento», mentre l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 266 del 1992 impone al Governo di consultare regione o province «su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento»; sia, soprattutto, perché i due pareri hanno fonte, natura, finalità ed effetti del tutto diversi fra loro. Il parere della conferenza è infatti previsto dalla legge ordinaria, quello degli enti autonomi del Trentino-Alto Adige dalle norme di attuazione; il primo è espresso da un organo collegiale in cui sono presenti, e non da sole, tutte le regioni, mentre il secondo è espresso dalla sola regione Trentino-Alto Adige o dalle sole province di Trento e di Bolzano, a seconda delle rispettive competenze; il primo è un parere generico, il secondo verte specificamente sulla compatibilità dell'atto di indirizzo con lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, ed è appunto finalizzato alla tutela delle speciali previsioni statutarie o di attuazione statutaria in ordine alle modalità del «coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome» (art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992); infine, solo il parere prescritto dalle norme di attuazione condiziona temporaneamente, se negativo, l'efficacia dell'atto nel territorio regionale o provinciale (art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo cit.). Onde non vi è luogo a parlare di duplicazione di procedimenti, poiché la consultazione della regione o delle province autonome trova specifico fondamento e ragion d'essere nella specialità della relativa disciplina statutaria e di attuazione e nelle esigenze di tutela di tale specialità.
5. Ne consegue l'annullamento dell'atto di indirizzo impugnato, nel suo complesso, limitatamente ai suoi effetti nei confronti delle due province autonome ricorrenti e nel rispettivo territorio.
Restano assorbite le altre censure mosse all'atto, in particolare quelle concernenti singole disposizioni del medesimo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato adottare l'«atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande», reso con il d.P.R. 13 dicembre 1995, senza preventiva consultazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla compatibilità dell'atto con lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e conseguentemente annulla il d.P.R. 13 dicembre 1995, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande», limitatamente ai suoi effetti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Indice
Seleziona tutti
Deseleziona tutti
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
Art. 1 (Istituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento)
Art. 2 (Attribuzioni delle commissioni locali per l'impiego)
Art. 3 (Commissione provinciale di controllo sul collocamento)
Art. 4 (Attribuzioni della commissione provinciale di controllo sul collocamento)
Art. 5
Art. 6 (Procedimento)
Art. 7 (Elenco degli esperti in materia di lavoro)
Art. 8 (Compensi)
Art. 9
Art. 10 (Rimborso spese)
Art. 11-12.
Art. 13 (Norma transitoria)
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
d) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
LA GIUNTA PROVINCIALE
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
b) Accordo 14 aprile 2008
c) Accordo15 settembre 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
d) Accordo5 maggio 2009
e) Accordo 11 dicembre 2007
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 11
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 11
b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
c) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 25 vom 27.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 29.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 09.04.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 05.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 116 vom 12.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 20.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 28.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 04.06.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 10.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 16.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 21.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 295 del 21.07.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 302 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 307 del 31.07.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 03.09.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
1996
1989
Indice cronologico
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
24/11/1997 - Delibera N. 6209 del 24.11.1997
21/07/1997 - Delibera N. 3406 del 21.07.1997
21/10/1997 - decreto del Presidente della giunta provinciale 21 ottobre 1997, n. 3/16.1/17.1/18.1
06/05/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
16/05/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
23/05/1997 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
24/06/1997 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
23/07/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
23/07/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
25/07/1997 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
25/07/1997 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
11/12/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
17/12/1997 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
29/01/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 29.01.1997
18/02/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997
28/02/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997
10/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 10.03.1997
10/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 10.03.1997
10/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997
10/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997
12/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997
22/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
23/12/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
30/12/1997 - Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
16/12/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
27/01/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 25 vom 27.01.1997
10/03/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 10.03.1997
20/01/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997
10/03/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997
19/03/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997
09/04/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 09.04.1997
05/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 05.05.1997
08/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997
12/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997
20/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997
20/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997
20/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 20.05.1997
28/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997
28/05/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 28.05.1997
04/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 04.06.1997
10/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 10.06.1997
16/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 16.06.1997
24/06/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997
21/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 21.07.1997
21/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 295 del 21.07.1997
30/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997
30/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 302 del 30.07.1997
30/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997
30/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 30.07.1997
30/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 30.07.1997
31/07/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 307 del 31.07.1997
28/08/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997
03/09/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 03.09.1997
07/05/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997
12/05/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 116 vom 12.05.1997
04/06/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997
21/07/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997
31/07/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997
05/08/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997
01/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997
29/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
30/06/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 3020
14/04/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 14 aprile 1997, n. 1404
22/12/1997 - deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 1997, n. 6952
05/05/1997 - decreto del Presidente della giunta provinciale 5 maggio 1997, n. 161/23.2
30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 2999
26/05/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
15/09/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
23/06/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
27/03/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
21/07/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
08/05/1997 - CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
24/11/1997 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
08/05/1997 - CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
06/02/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 2998
30/06/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 30 giugno 1997, n. 3000
21/07/1997 - Deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3371
25/08/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 25 agosto 1997, n. 4116
15/09/1997 - 4611
13/10/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 13 ottobre 1997, n. 5239
15/12/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 15 dicembre 1997, n. 6718
07/01/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 gennaio 1997, n. 1
08/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 10
14/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 11
21/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1997, n. 12
24/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1997, n. 13
24/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1997, n. 14
07/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1997, n. 15
07/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1997, n. 16
08/05/1997 - Contratto di comparto 8 maggio 1997
12/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1997, n. 17
21/05/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 maggio 1997, n. 18
03/06/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
05/06/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1997, n. 20
02/07/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
28/07/1997 - Decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275
02/09/1997 - Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320
09/09/1997 - DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
29/09/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
30/09/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
02/10/1997 - Decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385
08/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
22/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
31/10/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
06/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
10/11/1997 - Deliberazione della giunta provinciale 10 novembre 1997, n. 5897
17/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
18/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
18/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
19/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
28/11/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
22/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
23/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
29/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
28/11/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
15/12/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
23/06/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 21 —
30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1
30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 2
13/02/1997 - Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
13/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
20/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1997, n. 4
26/03/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6
01/04/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 aprile 1997, n. 8
08/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 9
08/05/1997 - Legge provinciale 8 maggio 1997, n. 7
03/06/1997 - Legge provinciale 3 giugno 1997, n. 8
06/06/1997 - LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 9
14/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 luglio 1997, n. 23
22/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1997, n. 24
31/07/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 luglio 1997, n. 25
07/08/1997 - Legge provinciale 7 agosto 1997, n. 10
11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 12
20/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 agosto 1997, n. 27
26/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 agosto 1997, n. 28
27/08/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 agosto 1997, n. 29
12/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1997, n. 30
19/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1997, n. 31
23/09/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 settembre 1997, n. 32
10/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1997, n. 33
23/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1997, n. 34
27/10/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1997, n. 35
07/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 novembre 1997, n. 36
11/11/1997 - Legge provinciale 11 novembre 1997, n. 16
18/11/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1997, n. 37
16/12/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1997, n. 39
27/10/1997 - Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
07/04/1997 - Legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
07/04/1997 - LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
01/04/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1997, n. 7 —
30/12/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40
12/12/1997 - Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
24/11/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
10/10/1997 - Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14
11/08/1997 - Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
13/02/1997 - Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
20/03/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
20/03/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
01/04/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
23/04/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
23/05/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
24/05/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
15/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
15/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
22/07/1985 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
29/10/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
15/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
04/02/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 febbraio 1985, n. 1
28/05/1985 - DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
23/07/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1985, n. 10
05/08/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1985, n. 11
05/08/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 agosto 1985, n. 12
03/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 settembre 1985, n. 14
06/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1985, n. 15
09/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1985, n. 16
17/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 settembre 1985, n. 17
30/09/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1985, n. 18
12/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
12/11/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
20/11/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1985, n. 19
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
21/12/1985 - Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
02/01/1985 - Legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1
02/01/1985 - Legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 2
07/01/1985 - Legge provinciale 7 gennaio 1985, n. 3
08/01/1985 - Legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4
15/01/1985 - Legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5
21/01/1985 - Legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6
21/01/1985 - Legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 7
25/03/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1985, n. 3
03/04/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 1985, n. 4
16/04/1985 - Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
31/05/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1985, n. 6
14/06/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1985, n. 7
20/06/1985 - Legge provinciale 20 giugno 1985, n. 9
02/07/1985 - Legge provinciale 2 luglio 1985, n. 10
16/07/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 luglio 1985, n. 9
20/08/1985 - LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
20/08/1985 - Legge provinciale 20 agosto 1985, n. 13
20/09/1985 - Legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14
15/11/1985 - Legge provinciale 15 novembre 1985, n. 15
20/11/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1985, n. 20
05/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1985, n. 21
12/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 dicembre 1985, n. 22
19/12/1985 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1985, n. 23
13/12/1985 - Legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17
26/07/1985 - Legge provinciale 26 luglio 1985, n. 11 —
02/12/1985 - Legge provinciale2 dicembre 1985, n. 16
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1948
1946