In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 41)
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

1)
Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Obiettivi generali)                                   delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del loro valore aggiunto e della loro competitività, anche internazionale, nel rispetto delle normative comunitarie, delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, della necessità di garantire un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, degli equilibri occupazionali, della promozione del genere sottorappresentato, delle esigenze della tutela del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.2) 

(2)  La presente legge non si applica alle aziende agricole, salvo gli articoli 7, 8, 9 e 10.3)

(3)  È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore per i settori sensibili quali la siderurgia, il carbone, i trasporti, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica, le costruzioni navali e la pesca.

massimeDelibera 17 marzo 2015, n. 299 - Adeguamento alle norme comunitarie dei criteri applicativi nell'ambito degli incentivi economici nel settore produttivo
massimeDelibera 1 luglio 2014, n. 771 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis
massimeDelibera 27 dicembre 2012, n. 2019 - Azione straordinaria a favore delle imprese per la rimozione e smaltimento di oggetti in amianto - modifica della propria deliberazione n. 194 del 06.02.2012
massimeDelibera 17 dicembre 2012, n. 1925 - Azione straordinaria di agevolazione: contributi ad imprese per i canoni di locazione (modificata con delibera n. 865 del 03.06.2013 e delibera n. 1345 vom 09.09.2013)
massimeDelibera 6 febbraio 2012, n. 194 - Azione straordinaria a favore delle imprese per la rimozione e smaltimento di aggetti in amianto
massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2025 - Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 2163 dd. 30/12/2010 - Modifica del termine di sospensione dell’accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo
massimeDelibera N. 2163 del 30.12.2010 - Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 3197 dd. 30/12/2009 - Modifica del termine di sospensione dell'accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo
massimeDelibera N. 1186 del 12.07.2010 - Interventi straordinari per la realizzazione di impianti per l'erogazione di gas metano per autotrazione in provincia di Bolzano
massimeDelibera N. 487 del 15.03.2010 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1554 del 20.09.2010 e delibera n. 481 del 21.03.2011)
massimeDelibera N. 3197 del 30.12.2009 - Sospensione dell'accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo (vedi anche la delibera n. 2163 del 30.12.2010)
massimeDelibera N. 1958 del 27.07.2009 - Modifica della delibera n. 4525/08: “Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: approvazione dei criteri relativi al capo IV (Ricerca e Sviluppo) per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia"(modificata con delibera n. 2499 del 12.10.2009, delibera n. 2616 del 26.10.2009, delibera n. 3000 del 14.12.2009 e delibera n. 26 del 17.01.2011)
massimeDelibera N. 1196 del 27.04.2009 - Misure a sostegno delle imprese die settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1644 del 15.06.2009)
massimeDelibera N. 1195 del 27.04.2009 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1643 del 15.06.2009 e delibera n. 2250 del 07.09.2009)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 21.07.2008 - Interventi per il sostegno dell'economia - nozione di attività industriale - attività nel settore dell'informatica
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 23.02.2007 - Provvidenze per la ricettività alberghiera - richiesta del ricorrente di consulenza tecnica d'ufficio quale mezzo di prova - inammissibilità - costi di costruzione sostenuti da precedenti proprietari : nessun contributo - verifica istruttoria dei documenti contabili - attività tecnico-discrezionale dell'ente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006 - Ricorso giurisdizionale avverso atto applicativo di provvedimento presupposto non impugnato - inammissibilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare
massimeDelibera N. 3474 del 06.10.2003 - Criteri di applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, „Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia“ - Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998 - Incentivi per l'artigianato - illegittimità di una delibera della Giunta provinciale che si discosta dalla legge provinciale
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 1 aprile 2009, n. 1.

Art. 2 (Modalità di promozione)               delibera sentenza

(1)  La promozione avviene tramite la concessione di aiuti nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore. Gli aiuti possono prendere le forme di seguito elencate oppure combinazioni delle stesse:

  1. contributo a fondo perduto;
  2. agevolazione in conto interessi;
  3. mutuo agevolato.

(2)  Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria possono essere concesse agevolazioni fino al 15 per cento oltre la misura massima prevista nei capi successivi, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, concernente "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", e notificati alla Comunità Europea.

(3) 4)

(4) (5) 5) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390 - Procedimento ad istanza di parte - mancato preavviso di rigetto - non provoca di per sé illegittimità del provvedimento finale - interventi per il sostegno dell’economia - acquisizione di immobile aziendale con contratto di leasing - domanda di contributo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 400 vom 27.12.2007 - Energiesparmaßnahmen - Zuschüsse für photovoltaische Anlagen -Landesgesetze können nicht durch Beschluss der Landesregierung außer Kraft gesetzt werden
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la concessione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo
4)
L'art. 2, comma 3, è stato abrogato dall'art. 24, comma 2, della L.P. 1 aprile 2009, n. 1.
5)
I commi 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 36 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e successivamente abrogati dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, Nr. 19.

Art. 2/bis (Obblighi)                         delibera sentenza

(1)  Per un periodo massimo di 15 anni la destinazione economica di beni agevolati ai sensi della presente legge non può essere mutata. Per il medesimo periodo tali beni non possono essere alienati o dati in locazione, nè l'azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, nè possono essere costituiti diritti reali sui beni. Con i criteri d'applicazione della presente legge, il periodo massimo di 15 anni può essere ridotto per determinate categorie di beni d'investimento, in modo differenziato a seconda delle varie forme di cessione o di costituzione di diritti citate.

(2)  La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti ai sensi del comma 1. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

(3) La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo, se la violazione degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso che limita gravemente e durevolmente la prosecuzione dell’attività aziendale. Lo stesso vale anche nel caso di danni causati da incendio, furto o incidente. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo in casi motivati di importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.6) 

(4)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore di imprese che detengono una quota di almeno il 30 per cento della società beneficiaria del contributo ovvero a società delle quali l'impresa beneficiaria del contributo detiene almeno una quota del 30 per cento oppure a società i cui soci – a seguito di una scissione della società beneficiaria di contributo o a seguito della costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi – corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della società beneficiaria di contributo; questo a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

(5)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni agevolati possono essere alienati, dati in locazione o in affitto a persone ovvero possono essere costituiti diritti reali sui beni stessi a favore o di persone che abbiano vincoli di parentela entro il terzo grado o che siano affini in linea retta con il beneficiario o la beneficiaria del contributo, a condizione che il terzo che acquisisce il bene dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dalla presente legge.

(6)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 è ammesso l'affitto dell'azienda, se i beni agevolati sono inferiori alla metà delle immobilizzazioni dell'azienda.7) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212 - Interventi per il sostegno dell’economia - trasferimento della proprietà immobile per scissione societaria - domanda di contributo a neoformata società - rigetto
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 febbraio 2009, n. 71 - Credito al commercio - cessione di azienda - mantenimento del contributo all’azienda cessionaria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeDelibera N. 3538 del 22.10.2007 - L.p. 13.2.1997 n. 4 - modifica die limiti massimi della spesa agevolata per i contributi a fondo perduto per investimenti materiali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005 - Zuweisung von Gewerbegrund - Bezahlung der Preisdifferenz bei Verstoss gegen das Veräußerungsverbot - Gerichtsbarkeit bei Anfechtung der entsprechenden Zahlungsaufforderung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005 - Widerruf von Beiträgen für Industrie und Gewerbe - Berufung auf allgemeine Gründe des öffentlichen Interesses und auf allgemeine Verwaltungspraxis ungenügend
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004 - Artigianato - concessione di contributi - presupposto: iscrizione nel registro delle imprese artigiane
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo
6)
L'art. 2/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 24, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
7)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 55 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

Art. 2/ter (Presupposti)

(1)  Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi a condizione che il beneficiario o la beneficiaria rispetti le norme in materia di previdenza e che i contributi previdenziali vengano versati anche per tutti i familiari che collaborano nell'azienda, privi di altra assicurazione pensionistica.8) 

8)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

Art. 2/quater (Definizioni)

(1)  Obbligo familiare ai sensi della presente legge è la cura di una figlia o un figlio sotto i 6 anni o l’assistenza di parenti non autosufficienti fino al secondo grado.

(2)  La certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro è quella ai sensi degli articoli 32, 33 e 34. 9) 10)

9)
Vedi gli artt. 32, 33 e 34 della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
10)
L'art. 2/quater è stato inserito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.

CAPO II
Interventi per il sostegno di investimenti aziendali

Art. 3 (Interventi)               delibera sentenza

(1)  La Provincia promuove investimenti aziendali realizzati attraverso:

  1. l'acquisto di beni mobili e immobili;
  2. la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento di edifici o locali aziendali;
  3. la modernizzazione, il completamento di impianti.

(2)  La promozione inoltre può riguardare la realizzazione di beni di investimento mobili ed immobili attraverso l'esecuzione di lavori in proprio, l'acquisto mediante leasing e iniziative tese all'incentivazione dei servizi di vicinato.

(3)  Possono essere promossi in modo preferenziale investimenti ad alto contenuto innovativo.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212 - Interventi per il sostegno dell’economia - trasferimento della proprietà immobile per scissione societaria - domanda di contributo a neoformata società - rigetto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 21.07.2008 - Interventi per il sostegno dell'economia - nozione di attività industriale - attività nel settore dell'informatica
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 193 vom 25.05.2007 - Industrie - Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft - Zulassung zur Begünstigung - Vorhaben, die in den sechs Monaten vor Gesuchseinreichung getätigt wurden - Bestimmung der Frist - Datum der Ausstellung der Rechnung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 23.02.2007 - Provvidenze per la ricettività alberghiera - richiesta del ricorrente di consulenza tecnica d'ufficio quale mezzo di prova - inammissibilità - costi di costruzione sostenuti da precedenti proprietari : nessun contributo - verifica istruttoria dei documenti contabili - attività tecnico-discrezionale dell'ente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 25.03.1998 - Proprietario di terreno espropriato ed assegnato al medesimo - gli spetta contributo

Art. 4 (Aiuti)     delibera sentenza

(1)  Per investimenti aziendali promossi da piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, possono essere concessi aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

(2)  Sono considerate PMI quelle imprese che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.

(3)  L'agevolazione di investimenti di carattere generale di grandi imprese e in casi eccezionali, specificamente motivati, di PMI è possibile se l'agevolazione non è esentata da regolamenti comunitari, mediante notifica e l'approvazione del caso specifico ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite "de minimis" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.11) 

(4)  Per investimenti aziendali promossi da microimprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.12) 

(5)  Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato sono concessi aiuti con una maggiorazione sul tasso di base, specialmente per particolari qualificazioni, per aziende in aree strutturalmente deboli e per aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.13)

(6)  Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà la precedenza specialmente a investimenti nel servizio di prossimità, a investimenti di aziende in aree strutturalmente deboli e a investimenti di aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.13) 

massimeDelibera N. 1958 del 27.07.2009 - Modifica della delibera n. 4525/08: “Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: approvazione dei criteri relativi al capo IV (Ricerca e Sviluppo) per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia"(modificata con delibera n. 2499 del 12.10.2009, delibera n. 2616 del 26.10.2009, delibera n. 3000 del 14.12.2009 e delibera n. 26 del 17.01.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 30.09.2004 - Interventi per il sostegno dell'economia - acquisto in leasing di apparecchiatura industriale - riferimento per la tempestività della domanda di contributo
11)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.
12)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
13)
I commi 5 e 6 dell'art. 4, sono stati aggiunti dall'art. 16, comma 3, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.

CAPO III
Interventi a favore degli investimenti ecologico-ambientali

Art. 5 (Interventi)  

(1)  La Provincia promuove le seguenti iniziative aziendali:

  1. investimenti per la tutela dell'ambiente;
  2. investimenti nell'ambito del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabili;
  3. ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti;
  4. informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie pratiche ambientali;
  5. audit ambientali nelle imprese.

Art. 6 (Aiuti)    delibera sentenza

(1)  Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore.

(2)  Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera c), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo in vigore, ai sensi del capo IV.

(3)  Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in vigore per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze, ai sensi del capo V.

(4) 14)

massimeDelibera N. 359 del 01.03.2010 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 4 e 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia
14)
L'art. 6, comma 4, è stato abrogato dall'art. 2, comma 7, lettera c) della L.P. 7 luglio 2010, n. 9.

CAPO IV
Interventi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo

Art. 7 15) 

15)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 8 16) 

16)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 9 (Premi di specializzazione e di aggiornamento)

(1) 17)

(2)  La Provincia concede premi in favore di laureandi che svolgono tesi sperimentali su problemi di interesse locale inerenti al settore economico.

17)
L'art. 9, comma 1, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 10 18)

18)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

CAPO V
Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

Art. 11 (Interventi)  

(1)  La Provincia promuove le seguenti iniziative di formazione, di consulenza e diffusione di conoscenza:

  1. formazione ed aggiornamento di personale dirigente e di esperti ad alta qualifica;
  2. acquisizione di conoscenze tecnologiche e di informazione di mercato a mezzo di servizi o di consulenze, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;
  3. riqualificazione ed aggiornamento del personale come misura di adeguamento alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato;
  4. consulenza mirata per l'istituzione di joint-ventures fra imprese in provincia di Bolzano e imprese al di fuori della stessa;
  5. consulenze, perizie, progetti e riqualificazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell'energia;
  6. tirocini effettuati presso aziende con sede in provincia di Bolzano;
  7. consulenze preliminari circa la brevettabilità di marchi e prodotti aziendali;
  8. sportelli di consulenza e trasferimento tecnologico;
  9. rilevazioni, studi e ricerche;
  10. formazione e aggiornamento del genere sottorappresentato nei livelli dirigenziali, nonché formazione e aggiornamento per chi rientri al lavoro dopo un’interruzione dovuta a obblighi familiari;19)
  11. introduzione di forme di organizzazione e di modelli d’orario lavorativo flessibili, e particolarmente di posti di lavoro a tempo parziale per persone con obblighi familiari, nonché di servizi di custodia e assistenza per bambini, organizzati dalle aziende;19)
  12. ottenimento della certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro oppure fruizione di altre prestazioni di consulenza riguardanti la promozione della compatibilità fra famiglia e professione o la promozione del genere sottorappresentato.19)

(2)  Possono essere favorite in modo prioritario le iniziative realizzate in collaborazione con enti qualificati alla promozione economica, le associazioni di categoria o le loro organizzazioni, oppure realizzate e utilizzate da più imprese.

(3)  La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare direttamente le iniziative di cui al comma 1.

19)
Le lettere j), k) e l) dell'art. 16, comma 1, sono state aggiunte dall'art. 16, comma 4, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 12 (Aiuti)

(1)  Per iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore delle PMI la Provincia concede aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

(2)  Sono considerate PMI quelle che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.

(3)  La promozione di iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore di grandi imprese è possibile attraverso la notifica del caso specifico ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite "de minimis" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.

(4) 20) 

20)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

Art. 13 21) 

21)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 13/bis22) 

22)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 26 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 13/ter (Assegnazione straordinaria all' Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano SCARL)

(1)  All'"Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano S.C.A.R.L.", con sede in Bolzano, è assegnato un contributo straordinario di 516.456 euro, suddiviso in due rate uguali a carico di ciascun esercizio finanziario 2003 e 2004, per l'istituzione di un centro di notifica per la certificazione CE di sistemi e di materiali di sicurezza per le funivie e altri mezzi di trasporto in zone di montagna nonché di attrezzature per la sicurezza personale e collettiva in montagna.23) 

23)
L'art. 13/ter è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 8 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

CAPO VI
Interventi per la creazione di posti di lavoro

Art. 14 (Interventi)  

(1)  La Provincia, anche con l'obiettivo di sostenere la massima occupazione di tutti i gruppi linguistici, promuove le seguenti iniziative rivolte all'incremento e alla qualificazione dell'occupazione:

  1. sostegno all’imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese e ai servizi di vicinato; 24)
  2. nuove iniziative imprenditoriali, nonché iniziative volte a reintrodurre attività artigianali tradizionali;
  3. passaggio generazionale.

(2)  Le iniziative non possono consistere in investimenti aziendali.

24)
La lettera a) dell'art. 14, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 15 (Aiuti)

(1)  Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti nel rispetto del diritto dell’Unione europea. 25)

25)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 16 (Salvataggio e ristrutturazioni)

(1)  Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire posti di lavoro la Provincia può concedere aiuti alle imprese per il salvataggio e la ristrutturazione sulla base di un piano di risanamento, di ristrutturazione o di riconversione, in conformità alle disposizioni comunitarie in vigore. Gli aiuti possono essere concessi in seguito alla notifica ed all'approvazione del progetto specifico ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Trattato CE e nei limiti fissati dalla Commissione Europea.

Art. 16/bis (Aiuti a imprese costituite da lavoratori licenziati)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere aiuti diretti a sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese individuali e di società costituite da lavoratori o dipendenti  licenziati a seguito di fallimento, di procedura concorsuale, di cessazione dell’attività aziendale per mancanza di eredi, di chiusura dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale. Possono altresì essere concessi aiuti per l’acquisizione di imprese che si trovano in una situazione del genere. Alle imprese costituite in forma cooperativa si applicano le disposizioni della .

(2)  Gli aiuti di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, possono essere concessi per investimenti di cui al capo II nonché per iniziative di cui ai capi V, VI e VIII della presente legge. Possono essere concessi anche aiuti per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati nonché per la locazione di immobili destinati a scopi aziendali. Inoltre possono essere finanziati i costi relativi all’utilizzazione temporanea di personale altamente qualificato da destinare ad attività di potenziamento o riorganizzazione delle imprese .26) 

26)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 29, comma 1, della , e poi così sostituito dall'art. 24, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

CAPO VII
Società di partecipazione finanziaria

Art. 17 (Obiettivi)

(1)  La Provincia è autorizzata a partecipare ad una società con capitale pubblico e privato avente lo scopo di sostenere lo sviluppo occupazionale e dei redditi in Alto Adige, attraverso la partecipazione a tempo determinato al capitale sociale delle imprese. Le partecipazioni della società avvengono a condizioni di mercato e per iniziative che offrono adeguate prospettive di redditività. Sono escluse partecipazioni al capitale sociale di imprese in stato di insolvenza.

(2)  La partecipazione della Provincia e di altri enti pubblici al capitale della società di partecipazione avviene secondo le rispettive disposizioni UE ed è equiparata nell'entità e modalità della sua remunerazione alla quota privata. Nella determinazione di tale quota sono da computare anche le quote detenute dalla Provincia e da enti pubblici in enti privati ed aziende che fanno parte della compagine sociale della società in oggetto. 27)

(3)  Lo statuto e le sue successive variazioni devono ottenere la preventiva approvazione della Giunta provinciale.

27)
L'art. 17, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 18 (Partecipazioni)

(1)  La società di partecipazione di cui all'articolo 17 partecipa alla costituzione o all'aumento di capitale di società di capitali al fine di concorrere, in posizione minoritaria secondo le rispettive disposizioni UE, alla realizzazione dei seguenti progetti d'investimento: 28)

  1. nuovi insediamenti produttivi e iniziative a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
  2. ristrutturazioni finalizzate alla riorganizzazione, rinnovo ed aggiornamento tecnologico dell'impresa;
  3. ampliamento e modernizzazione dei processi produttivi;
  4. riconversione dell'attività verso nuovi comparti merceologici.
28)
L'art. 18, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

CAPO VIII
Sostegno alla internazionalizzazione

Art. 19 (Interventi)    delibera sentenza

(1)  Al fine di valorizzare la produzione provinciale di tutti i settori economici all'interno ed all'esterno del mercato comune europeo, allo scopo di ampliare i mercati di sbocco e di raggiungere dimensioni produttive ottimali, la Provincia promuove le seguenti iniziative:

  1. studi, ricerche e consulenze rivolte all'acquisizione di informazioni utili alla conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;
  2. realizzazione e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva all'interno ed esterno del mercato comune europeo;
  3. l'assicurazione di crediti all'esportazione limitatamente ai rischi;
  4. garanzie per crediti export fino ad un valore di 70 milioni di euro; 29)
  5. concessione di incentivi per un ammontare di 2.000.000 di euro all'anno a sostegno delle aziende con sede in Alto Adige, che sono fornitrici di prodotti destinati all'esportazione. 30)

(2)  La Provincia può realizzare direttamente o per il tramite di società controllate o organismi appositamente incaricati le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e d), e rimborsare loro le spese sostenute. 31)

(3)  A copertura del rischio connesso con le garanzie emesse ai sensi della lettera d) del comma 1 è istituito presso la Provincia, o presso le società controllate o gli organismi di cui al comma 2, un fondo con una dotazione minima di 5 milioni di euro. Detto fondo può anche essere alimentato con una quota parte dei rientri del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. In tal caso gli importi in questione affluiscono direttamente al fondo. 32)

massimeDelibera N. 307 del 04.02.2008 - Legge provinicale 11 agosto 1998, n. 9 art. 21-bis "Applicazione dell'impsta regionale sulle attività produttive" - disposizioni di cui al comma 6- sexies
29)
La lettera d) dell'art. 19, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 29, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
30)
La lettera e) dell'art. 19, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 29, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
31)
L'art. 19, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 29, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
32)
L'art. 19, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 29, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 20 (Aiuti)

(1)  Per le iniziative di cui all'articolo 19 la Provincia può concedere aiuti fino al 50 per cento della spesa ammissibile alle PMI, ad enti ed associazioni, nonché ad imprese singole o associate con sede in provincia di Bolzano, e, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e notificati, anche a grandi imprese.

(2)  Per le iniziative di cui all'articolo 19, che vengono svolte nell'interesse della Provincia da enti a struttura pubblicistica, possono essere concessi contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa.

Art. 20/bis (Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei finanziamenti dell'Unione Europea)        delibera sentenza

(1)  Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare su apposito capitolo di spesa del bilancio provinciale ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari, in aggiunta a quelli già previsti nei documenti di programmazione approvati dalla Unione Europea.

(2)  La Giunta provinciale destina le somme a tal fine autorizzate al finanziamento di progetti, sottoprogrammi, assi o misure in proporzione alla dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi ed in ragione della possibilità che parte degli interventi programmati vengano meno o si riducano nella loro entità, nonché in rapporto all'entità di nuove risorse assegnate dall'Unione Europea.

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi della collaborazione da parte di imprese specializzate e delle organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informatici al fine della concessione ed erogazione agli imprenditori singoli od associati degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e per l'immissione dei dati a tal fine necessari.33) 

massimeDelibera 9 giugno 2015, n. 651 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del programma operativo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 889 - FSE - Struttura organizzativa dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo - modifica dell’allegato A della deliberazione nr. 367 del 11/02/2008 (modificata con delibera n. 652 del 09.06.2015)
massimeDelibera 1 luglio 2013, n. 976 - Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1768 - Audit per finanziamenti diretti
massimeDelibera N. 1829 del 13.07.2009 - Disposizioni per la promozione di vino sui mercati dei paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008
33)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 20/ter (Autorità di gestione e pagamento/di certificazione per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG Italia-Austria)34)

(1)  La Provincia è autorizzata a svolgere le funzioni di Autorità di gestione e pagamento nonché di certificazione per gli interventi relativi ai programmi di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie secondo le modalità convenute con le amministrazioni partner dei programmi e le disposizioni delle autorità comunitarie.

(2)  Per le riscossioni e i pagamenti rientranti nei compiti di cui al comma 1 è autorizzata la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di appositi conti accesi presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.35) 

34)
La rubrica dell'art. 20/ter è stata così sostituita dall'art. 24, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
35)
L'art. 20/ter è stato inserito dall'art. 36 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 39 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 20/quater (Servizio di informazione sull'Unione europea)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese connesse con la istituzione e gestione di un servizio di informazione sull’Unione europea, anche sulla base di apposita convenzione con la Commissione europea. 36) 

36)
L'art. 20/quater è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5, e poi così sostituito dall'art. 24, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 20/quinquies (Attuazione dei programmi dei fondi strutturali)   delibera sentenza

(1)  I contributi e le agevolazioni finanziarie da concedersi a valere sui programmi operativi dei fondi comunitari strutturali sono concessi, salvo diverse indicazioni normative, in conformità alle modalità e nell’ammontare indicati dai programmi operativi medesimi. 37)

(2)  Per il periodo di programmazione 2007- 2013, nel caso di progetti approvati e regolarmente documentati ma non certificati, in quanto risultati non strettamente aderenti alle condizioni di ammissibilità o agli obiettivi dei programmi operativi dei fondi strutturali, la Giunta provinciale è autorizzata a disporne il finanziamento a carico del bilancio provinciale, a condizione che le attività siano state realizzate nel rispetto delle leggi, integralmente, in modo corretto e risultino di evidente interesse pubblico. 38)

massimeDelibera 6 maggio 2013, n. 640 - Revoca della circolare integrativa su delega, costi ammissibili e modalità di rendicontazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo adottata con delibera della Giunta provinciale n. 125/2006 e contestuale approvazione della nuova circolare
37)
L'art. 20/quinquies è stato inserito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
38)
L'art. 20/quinquies, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7. Vedi anche l'art. 11, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 20/sexies (Servizio di informazione e consulenza sui fondi europei a gestione diretta dell’Unione europea e sostegno alla progettazione)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese connesse all’istituzione e alla gestione di un centro di informazione e consulenza per le piccole e medie imprese, anche sulla base di un’apposita convenzione con la Commissione europea.

(2)  La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti nell’ambito dei finanziamenti europei gestiti direttamente dall’Unione europea. 39)

massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 419 - Criteri per la promozione dell’attività di consulenza e di altri servizi per l’utilizzo dei finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea (Programmi UE) - modifica e adeguamento alla nuova base giuridica di esenzione
39)
L'art. 20/sexies è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

CAPO IX
Regolamento di esecuzione, disposizioni finanziarie e finali

Art. 21 (Regolamento di esecuzione)       delibera sentenza

(1)  Ferma restando la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in vigore, i criteri riguardanti le iniziative e le spese ammissibili, il limite minimo e massimo delle spese e le modalità di concessione degli aiuti sono stabiliti - separatamente per settori economici - ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea di cui all'articolo 26, comma 1.

(2)  Le domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge vengono trattate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione, sempre nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Per domande inoltrate prima dell'entrata in vigore dei criteri, su domanda del richiedente è possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 25.

(3)  Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, se finalizzate alla promozione della ricerca e dello sviluppo.40) 

(4)  Per la liquidazione delle agevolazioni previste nella presente legge nonché nella legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, è fissato un termine di tre anni, successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce l'impegno. I contributi non liquidati entro tale termine possono essere revocati con deliberazione della Giunta provinciale.41) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 193 vom 25.05.2007 - Industrie - Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft - Zulassung zur Begünstigung - Vorhaben, die in den sechs Monaten vor Gesuchseinreichung getätigt wurden - Bestimmung der Frist - Datum der Ausstellung der Rechnung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi
40)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.
41)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 22 (Programmi comunitari)

(1)  La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea nella misura da essi prevista, ed a prefinanziare le quote di contributo comunitarie e nazionali previste negli stessi programmi. Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti pubblici.42) 

42)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 26 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali)

(1)  I mezzi finanziari del fondo di ristrutturazione e riconversione nell'industria di cui all'articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, e successive modifiche, confluiranno, dopo l'abrogazione ai sensi dell'articolo 25, in un fondo di rotazione per l'industria ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, per finanziare aiuti ai sensi della presente legge a favore delle imprese che operano nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei trasporti. La gestione del fondo di rotazione dell'industria è comune agli altri fondi di rotazione già esistenti per agricoltura, artigianato, turismo, commercio e trasporti.43) 

(2)  Il fondo per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, concernente "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale", trascorso il termine di cui all'articolo 25 , viene usato per il finanziamento degli aiuti di cui all'articolo 8.

(3)  Gli atti di amministrazione ai fini dell'impiego delle disponibilità finanziarie che saranno autorizzate per l'attuazione della presente legge, sono demandati alle ripartizioni degli assessorati competenti.

(4)  Il finanziamento delle domande di agevolazione per investimenti presentate ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25e della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44è imputato ai fondi disponibili nel bilancio provinciale per l'attuazione della presente legge.44) 

(5)  La disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, si applica per le domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria 2000.45) 

(6)  Le disposizioni di cui all'articolo 2/bis trovano applicazione anche per le domande di contributo già presentate, ma non ancora trattate.46) 

(7)  Le disposizioni di cui all'articolo 2/bis trovano applicazione anche per i beni che sono stati agevolati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni trovano altresì applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi delle leggi provinciali 13 novembre 1986, n. 27, 26 marzo 1982, n. 11, 8 settembre 1981, n. 25, e 13 agosto 1986, n. 25, e successive modifiche.47) 

43)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
44)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 55 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
45)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
46)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.
47)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 12 marzo 2007, n. 1.

Art. 23/bis (Agevolazioni previste dalle leggi dello Stato)     delibera sentenza

(1)  In relazione all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere le provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, nonché eventuali altre agevolazioni recate da leggi dello Stato e non previste nella presente legge, purché approvate dalla Commissione europea. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici per le medesime iniziative.

(2)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, individua le norme che trovano applicazione e determina i criteri e le modalità per l'attuazione delle stesse, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e delle risorse organizzative necessarie.48) 

massimeDelibera N. 1273 del 04.05.2009 - Legge 28 novembre 1965, n. 1329 - Modifica dei criteri per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329
48)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 23/ter (Finanziamento aree per insediamenti produttivi)

(1)  Il ricavo dall'alienazione di aree per insediamenti produttivi è vincolato all'acquisto e apprestamento di nuove aree aventi la medesima destinazione ed all'acquisizione di complessi aziendali ai sensi degli articoli 35/quater e 35/sexies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(2)  All'iscrizione in bilancio delle entrate di cui al comma 1 e delle corrispondenti spese può farsi luogo con la procedura di cui agli articoli 23 e 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.49) 

49)
L'art. 23/ter è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 24 (Disposizione finanziaria)

(1)  Le spese per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1997 saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo.

(2)  Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite con legge finanziaria annuale separatamente per settori economici.

Art. 25 (Abrogazione di norme)

(1)  Sei mesi dopo la pubblicazione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea, di cui all'articolo 26, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

  1. la legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, concernente "Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera";
  2. la legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente "Credito al commercio";
  3. l'articolo 2, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 6, 8 e 10 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, concernente "Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano";
  4. gli articoli 1, 2, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c) e f), l'articolo 8, commi 1, 2, 5 e 7, e gli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 38, 39, 55, 57 e 58 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente "Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale";
  5. gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 1, 2, 3 e 4, e gli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, concernente "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale";
  6. l'articolo 1 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, concernente "Integrazioni a leggi sull'incentivazione delle attività economiche";
  7. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 15 della legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7, concernente "Incentivazioni nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci, nonché di personale delle scuole materne".

Art. 26 (Notifica alla Commissione Europea)   

(1)  Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.50) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

50)
La Commissione Europea con nota SG(97)D/10781 del 19 dicembre 1997 ha comunicato "che alla luce degli impegni e assicurazioni fornite dalle autorità italiane, le condizioni e l'intensità delle misure d'aiuto notificate sono conformi alle varie discipline comunitarie sugli aiuti di Stato" (avviso pubblicato nel B.U. 10 febbraio 1998, n. 7).
indice
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ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12-16.   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
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ActionAction22/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
ActionAction23/12/1997 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
ActionAction04/06/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997
ActionAction21/07/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997
ActionAction31/07/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997
ActionAction05/08/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997
ActionAction01/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997
ActionAction29/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
ActionAction29/09/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
ActionAction28/11/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
ActionAction15/12/1997 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
ActionAction06/02/1997 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
ActionAction30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1
ActionAction30/01/1997 - Legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 2
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ActionAction13/02/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
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ActionAction05/06/1997 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1997, n. 20
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ActionAction02/07/1997 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
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