In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Inquinamento provocato da allevamenti zootecnici - Esercizio del potere statuale di indirizzo e coordinamento

Sentenza (18 luglio) 23 luglio 1997, n. 263; Pres. Granata – Red. Chieppa
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 13 agosto 1996, la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione in relazione alla direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, costituente parte integrante - in allegato - della deliberazione del Comitato dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 12 del 15 aprile 1996.
Unitamente alla parte contenente la disciplina sostanziale, la direttiva prevede una serie di adempimenti delle regioni del bacino del Po e della provincia autonoma di Trento espresse sinteticamente nella formulazione: esse sono tenute ad adottare, qualora non già assunti, una serie di provvedimenti (art. 9, numeri da 1 a 5 del comma 1) e a procedere all'«adeguamento della normativa regionale e provinciale alle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 entro un anno», e, inoltre, «all'adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste dagli artt. 7 e 8 entro tre anni».
La ricorrente provincia precisa di essere titolare di potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio, di cave, di apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di agricoltura; nonché di quella concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanità, ai sensi rispettivamente dell'art. 8 (numeri 5, 6, 14, 16 e 21) e dell'art. 9 (numeri 9 e 10) dello statuto. Inoltre nell'esercizio di tale potestà essa ha organicamente disciplinato le materie della tutela dell'ambiente dall'inquinamento con svariate leggi, contenute nel testo unico di cui all'art. I della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 e successivamente modificato ed integrato con altre leggi provinciali (25 luglio 1988, n. 22; 15 gennaio 1990, n. 3; 27 agosto 1993, n. 21; 11 settembre 1995, n. 11; 2 febbraio 1996, n. 1).
D'altro canto, proprio con riguardo al contenimento degli effluenti zootecnici, con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460, è stato approvato il Piano provinciale di risanamento delle acque.
2. Con un primo motivo è denunciata l'assenza nelle Autorità di bacino nazionali del potere di disciplinare in generale e sotto qualsiasi forma gli effluenti degli allevamenti zootecnici.
Si sottolinea la radicale estraneità all'ambito dei poteri conferiti alle Autorità di bacino, della disciplina della materia degli scarichi nelle acque, che è, invece, contenuta nella legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), più volte modificata ed aggiornata (da ultimo con il d.- l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172); la quale, inoltre, detta una disciplina specifica per quanto riguarda gli scarichi provenienti dagli insediamenti agricoli (d.- l. 10 agosto 1976, n. 544 del 1976, convertito nella legge 8 ottobre 1976, n. 690).
Ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 319 del 1976, modificato come sopra indicato, le regioni nel definire la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature con i rispettivi piani di risanamento «nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile».
La direttiva impugnata, sempre secondo la ricorrente, «si pone al di fuori di tale sistema» e risulta di per sé illegittima ed invasiva dei poteri costituzionali della provincia autonoma di Trento.
3. Con un secondo motivo si deduce l'illegittimità della deliberazione impugnata in quanto atto normativo anomalo, non previsto e non prevedibile nell'ordinamento costituzionale.
Né il richiamo nelle «premesse» della delibera impugnata al d.P.C.M. 23 marzo 1990, del tutto estraneo alla specifica materia disciplinata, e all'art. 17 del d.-1. 8 aprile 1993, n. 101 - trattandosi di decreto-legge mai convertito - fornisce il supporto effettivo e sostanziale, presupposto di legalità, del potere normativo come esercitato.
Del resto non è sostenibile che la legge 18 maggio 1989, n. 183 costituisca l'implicito fondamento della direttiva censurata, poiché l'art. 17 della legge n. 183 del 1989, seppure fa riferimento, quanto al contenuto, alla difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico, riguarda pur sempre gli atti di competenza delle Autorità di bacino, primo fra tutti il Piano di bacino.
La direttiva censurata, lungi dal poter essere astrattamente ascritta fra gli atti di pianificazione, per il suo contenuto analitico e di dettaglio, non può certo essere considerata alla stregua del Piano di bacino, né - a tutto concedere - ad uno stralcio del Piano di bacino, di cui all'art. l7, comma 6-ter della legge n. 183 del 1989.
Né infine la deliberazione può essere intesa come misura di salvaguardia (art. 17, comma 6-bis della legge n. 183 del 1989), posto che non attinge direttamente a beni o valori salvaguardati dalla normativa in considerazione, ma detta prescrizioni volte a disciplinare l'esercizio di competenze ed attribuzioni delle Regioni e della Provincia ricorrente.
Seguendo le argomentazioni della provincia, la direttiva corrisponde ad un anomalo potere normativo esercitato su un presupposto erroneo e privo di base normativa di qualsiasi livello.
D'altronde la deliberazione n. 12 del 1996 impugnata chiarisce nelle premesse - con il richiamo all'art. 2-bis del decreto- legge n. 227 del 1989, convertito nella legge n. 283 del 1989 - l'obiettivo di ridurre «il carico dei nutrienti sversati in mare» attraverso l'esercizio del potere, attribuito ai comitati istituzionali di bacino, di approvare e trasmettere al Ministero dell'ambiente «uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti? articolato per criteri e progetti». Non vi è attribuzione di alcun potere normativo all'Autorità, ma un semplice affidamento del compito di programmare concreti interventi da finanziare nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 4 dello stesso articolo 2-bis. Il Comitato ha invece ritenuto di completare lo schema previsionale e programmatico con una direttiva non prevista da alcuna legge, contenente «nell'altro che la disciplina degli allevamenti zootecnici sotto il profilo dell'inquinamento».
Con un atto normativo anomalo si è inteso incidere sulla competenza legislativa e amministrativa attribuita alle Regioni (sentenza n. 250 del 1996) e, per quel che qui più rileva, sulle specifiche garanzie del Trentino-Alto Adige di cui all'art. 5, terzo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione in materia urbanistica e opere pubbliche) aggiunto con d.lgs. n. 267 del 1992; non senza considerare che per effetto del decreto legislativo n. 266 del 1992 gli atti di indirizzo e coordinamento «vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obbiettivi o risultati in essi stabiliti».
4. Con un terzo motivo si deduce l'inammissibilità di una disciplina permanente di bacino degli allevamenti zootecnici. In effetti la disciplina degli anzidetti allevamenti incide su una pluralità di interessi pubblici sia economico-produttivi, sia ambientali di vario ordine e non può ragionevolmente collocarsi al semplice livello del bacino.
La provincia autonoma di Trento, se dovesse adeguare la propria disciplina a quanto deciso in sede di bacino, dovrebbe recepire passivamente ben tre discipline, rispettivamente del bacino del Po, del Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, con evidente completo svuotamento della propria potestà normativa e con tre differenti vincoli differenziali per aziende ed imprenditori operanti in un contesto economico omogeneo e concorrenziale
Questa invece è la ragione della nuova stesura del richiamato art. 14 della legge n. 319 del 1976, che assicura un reale equilibrio fra esigenze di qualità proprie dei singoli corpi idrici e la più ampia prospettiva regionale e provinciale di disciplina degli scarichi degli insediamenti civili nel proprio territorio, ivi compresi quelli zootecnici.
5. Con un quarto motivo, infine, si denuncia l'eccesso di potere, l'inadeguatezza della disciplina alle esigenze dell'economia montana della provincia e l'omessa considerazione delle relative caratteristiche, ciò sia nella determinazione dei contenuti dell'atto impugnato sia nelle procedure.
Infatti l'analisi della procedura istruttoria e della conseguente deliberazione pone in evidenza che il Comitato ha atteso il consenso e le osservazioni della regione Lombardia (di cui alle premesse della deliberazione n. 12 del 1996) richiedendosi in una materia casi delicata il pieno consenso di tutti i membri del Comitato istituzionale, a prescindere dalla osservazione che neppure tale pieno consenso renderebbe legittimo un atto privo di fondamento giuridico nell'ordinamento. Invece, per la provincia di Trento non si è ritenuto di dovere ottenere il consenso del suo rappresentante.
Nel merito, l'omessa considerazione delle specifiche esigenze dell'economia montana del Trentino ha comportato l'introduzione di regole eccessivamente rigide, come ad esempio il divieto di spandimento di liquami zootecnici sui terreni gelati o innovati (art. 5 della normativa contestata) non trova giustificazione nelle zone montane, ove invece proprio tale condizione favorisce un graduale e migliore assorbimento nel terreno; egualmente la facoltà di stoccaggio (art. 7) risulta inadeguata negli allevamenti familiari diffusi nel Trentino di ridottissimo numero di capi; analogamente per i carichi ammissibili (art. 3) troppo rigidamente definiti tali da determinare una ingiustificata riduzione della capacità produttiva degli allevamenti.
In definitiva il Comitato avrebbe assunto la veste di «autorità preposta ad eliminare presunti squilibri di mercato tra le aree del bacino del Po» e a valutare se le differenze di carico ammissibile tra le diverse regioni (sempre senza considerare la Provincia di Trento) siano o meno giustificate da loro specifiche esigenze. Con ciò dimenticando che non è compito dell'Autorità di bacino determinare l'unità di mercato zootecnico in relazione al bacino fluviale di collocazione e che non spetta alla stessa Autorità apprezzare la giustificabilità di differenze tra le diverse regioni, determinate da ragioni ben complesse e non riconducibili ad un solo interesse pubblico.
6. Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'infondatezza del conflitto.
In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto un'articolata memoria tesa a dimostrare l'infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento.
In particolare l'Avvocatura osserva che la Corte (sentenza n. 85 del 1990), dichiarando non fondate alcune questioni di costituzionalità sollevate dalla stessa Provincia, con riferimento alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ha affermato la natura vincolante del Piano di bacino, con la conseguente medesima efficacia della direttiva impugnata, attesa la sua natura di atto preliminare al Piano di bacino.
Il fondamento normativo della direttiva risiede, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, in un duplice ordine di disposizioni, con riferimento all'art. 31 della legge n. 183 del 1989, dovendosi essa intendere quale «schema previsionale e programmatico» e, in secondo luogo, all'art. 17, comma 6-bis della stessa legge, che si riferisce testualmente «alle misure di salvaguardia».
Inoltre sul piano del contenuto la difesa erariale nega il carattere precettivo della disciplina contenuta nell'atto impugnato, avendo essa lo scopo di «indirizzare in modo unitario le amministrazioni regionali e la provincia autonoma di Trento».
D'altra parte, la stessa Avvocatura generale dello Stato sottolinea, in punto di fatto, che la capacità minima dei contenitori di stoccaggio dei liquami prescritta dalla direttiva coincide con quella prevista nel Piano provinciale di risanamento delle acque, come esemplificato inoltre da taluni divieti che si giustappongono a quelli espressi nella direttiva (art. 5, con l'art. 29, comma 5, del Piano provinciale).
Infine si osserva, sotto il profilo istruttorio procedimentale, che l'adozione della direttiva è stata il frutto di reiterate sedute collegiali del Comitato deliberante, nel quale era spesso presente un rappresentante della provincia ricorrente.
In replica la provincia ribadisce quanto già dedotto nell'atto introduttivo, negando l'indirizzo interpretativo dell'efficacia del Piano di bacino; riaffermando la natura precettiva e vincolante delle prescrizioni contenute nella direttiva, senza che sia dato reperire il fondamento normativo del potere esercitato con l'atto impugnato; precisando, inoltre, che la coincidenza fra le disposizioni della direttiva e quelle contenute nel Piano provinciale è del tutto marginale ed estrinseca, per di più smentita da un'attenta disamina di tutto il tessuto normativo in cui esse si articolano.
 
Considerato in diritto: 1. La provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo che non spetti allo Stato, e per esso all'Autorità di bacino del fiume Po, disciplinare con deliberazione e allegata direttiva 15 aprile 1996, n. 12 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, in modo dettagliato e vincolante per la provincia autonoma di Trento, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti da essi provenienti, in violazione delle competenze costituzionalmente garantite dall'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16 e 21, dall'art. 9, numeri 9 e 10, nonché dall'art. 16 dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione; dall'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 1 del d.-1. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. È preliminare ed assorbente l'esame del secondo motivo di ricorso attinente alla natura della delibera impugnata e in particolare alla c.d. direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici (allegato B della delibera impugnata), quale atto normativo del tutto anomalo non previsto nell'ordinamento costituzionale.
Il ricorso è sotto questo profilo fondato.
Infatti, in relazione al combinato disposto del punto 3 della delibera del 15 aprile 1996, n. 12 e dell'art. 9 della direttiva allegata e al contenuto sostanziale delle prescrizioni di condotte e all'imposizione di divieti in parte compiutamente definiti o comunque di estremo dettaglio e vincolanti la provincia autonoma di Trento nell'esercizio delle funzioni legislative, risulta il carattere anomalo dell'atto dell'Autorità di bacino del Po che non trova alcun fondamento nell'ordinamento.
In primo luogo, infatti, le fonti di legittimazione dell'Autorità certamente non possono rinvenirsi nei due atti richiamati nelle premesse della delibera impugnata, in quanto il d.P.C.M.-23 marzo 1990 (approvato ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989) non contiene - né legittimamente potrebbe contenere -  indicazione su un potere del genere dell'Autorità di bacino, limitandosi, per la parte che interessa, a precisare la natura ed il tipo di interventi, quali la realizzazione di opere e di azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di equilibrio naturale e uso razionale delle risorse.
Neppure l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, richiamato dall'Avvocatura generale dello Stato con riferimento allo «schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei Piani di bacino, - sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento», può costituire la fonte del potere esercitato con l'atto impugnato.
Infatti la legge n. 183 del 1989 non ha inteso istituire una fonte normativa secondaria attraverso lo schema previsionale e programmatico. Ciò è confermato, oltre che dalla stessa denominazione utilizzata, dal contenuto degli schemi aventi funzioni di organizzazione delle strutture operative di bacino, di individuazione sul piano tecnico-amministrativo degli interventi più urgenti con le priorità e le modalità di attuazione e l'indicazione dei fabbisogni finanziari, ai lini fondamentali di consentire al Governo la ripartizione dei fondi disponibili.
Inoltre dal riferimento ad un decreto legge (art. 17 del d. l. 8 aprile 1993, n. 101l); privo di efficacia per essere decaduto in quanto non convertito in legge e per di più sostituito da altro di diverso contenuto, non può trarsi argomentazione neppure attraverso la sopravvenuta salvezza degli effetti giuridici non estendendosi la salvezza, disposta con la legge n. 493 del 1993, ad atti adottati sulla base di decreti- legge dopo la loro cessazione di efficacia o addirittura dopo la stessa legge contenente clausola di salvezza (cfr., per riferimenti, sentenza n. 244 del 1997).
Non può, infine, ritenersi che la delibera, per la parte oggetto di conflitto, possa valere come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989, in quanto disciplina compiutamente il settore per un periodo triennale, ma con adempimenti fino a 5 anni e con obblighi di adeguamento a carico del legislatore provinciale. Infatti non sono ravvisabili le caratteristiche connaturali di strumento anticipatorio e cautelativo e comunque provvisorio in attesa del Piano di bacino: in ogni caso le misure di salvaguardia non potrebbero avere un effetto ed un ambito vincolante superiori a quello del Piano di bacino ed una durata di efficacia oltre i tre anni.
In realtà l'unica norma (qualificata formalmente e con corrispondente contenuto) di salvaguardia prevista nella direttiva (art. 10) si riferisce alle aree vulnerabili ai sensi della direttiva 676/1991 CEE (12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), in attesa della designazione delle aree stesse: profili che non riguardano la salvaguardia dei Piani di bacino, oggetto dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989.
3. La direttiva in contestazione non può neppure configurarsi — né vi è alcuna volontà in tale senso espressa dall'Autorità, né è stata seguita la procedura specifica — come atto di pianificazione tipica dell'Autorità di bacino nel sistema della legge 18 maggio 1989, n. 183, o come stralcio dello stesso Piano di bacino, perché il contenuto e la tipologia delle prescrizioni analitiche e di dettaglio esorbitano dall'ambito del potere di pianificazione, ciò soprattutto nei riguardi di una Provincia autonoma.
D'altronde l'esercizio di un potere statuale di indirizzo e coordinamento nei confronti della provincia autonoma di Trento deve comunque tenere conto del disposto dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale gli atti di indirizzo vincolano le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e risultati in essi stabiliti e non possono contenere norme di estremo dettaglio (sentenza n. 381 del 1996).
Giova chiarire, infine, che la predetta impostazione non esclude che esigenze unitarie, non frazionabili e non localizzabili territorialmente, possano in linea di principio giustificare il potere (governativo), previsto in legge, di indirizzare e coordinare l'attività amministrativa delle Regioni e che le stesse esigenze possano trovare espressione, ad opera del legislatore, anche con modalità e contenuti diversi, non necessariamente improntati ad una logica di sovraordinazione o di vincolo, ma, come nella previsione dell'art. 3 del citato d.lgs. n. 266 del 1992, ad una cooperazione promossa e guidata dal centro (sentenza n. 18 del 1997).
Lo stesso principio può essere applicato agli interessi fondamentali che trascendono l'ambito territoriale regionale o provinciale anche se incidono su materie di competenza regionale. Ma tali interventi di coordinamento sovraregionali (cui non si sottraggono le regioni a statuto speciale) devono essere giustificati da «idonea base legislativa» sostanziale e formale anche con riguardo all'organo cui è demandata la funzione.
I Piani dei bacini di rilievo nazionale sono anche per le Province autonome di Trento e Bolzano strumento di coordinamento delle attività inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto o le norme di attuazione non prevedano apposite modalità di coordinamento da ritenersi prevalenti (art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). Le province devono tenere conto delle indicazioni dei Piani di bacino nell'aggiornamento della propria pianificazione e programmazione (art. 5 citato), senza tuttavia che i Piani di bacino anzidetti e gli altri strumenti di intervento delle Autorità possano autonomamente imporre un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale.
4. Sulla base delle predette considerazioni deve essere dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare con deliberazione del predetto Comitato, in modo dettagliato e vincolante per la Provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli «effluenti provenienti» dagli stessi.
Conseguentemente deve essere annullata la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B della anzidetta deliberazione del Comitato istituzionale limitatamente a quanto attiene alla provincia autonoma di Trento.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po disciplinare, in modo dettagliato e vincolante per la provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti provenienti dagli stessi; di conseguenza annulla nella parte in cui si applica a detta provincia autonoma, la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B della deliberazione dell'anzidetto Comitato 15 aprile 1996, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction10/07/2000 - Delibera N. 2485 del 10.07.2000
ActionAction07/02/2000 - Delibera N. 285 del 07.02.2000
ActionAction06/11/2000 - Delibera N. 4125 del 06.11.2000
ActionAction23/10/2000 - Delibera N. 3946 del 23.10.2000
ActionAction31/07/2000 - Beschluss N. 2830 del 31.07.2000
ActionAction27/03/2000 - Delibera N. 997 del 27.03.2000
ActionAction16/10/2000 - Delibera N. 3871 del 16.10.2000
ActionAction13/11/2000 - Delibera N. 4226 del 13.11.2000
ActionAction04/12/2000 - Delibera N. 4606 del 04.12.2000
ActionAction29/12/2000 - Delibera N. 5292 del 29.12.2000
ActionAction18/12/2000 - Delibera N. 4826 del 18.12.2000
ActionAction24/01/2000 - Delibera N. 152 del 24.01.2000
ActionAction08/05/2000 - Delibera N. 1565 del 08.05.2000
ActionAction28/02/2000 - Delibera N. 627 del 28.02.2000
ActionAction21/02/2000 - Delibera N. 464 del 21.02.2000
ActionAction23/10/2000 - Delibera N. 3926 del 23.10.2000
ActionAction21/02/2000 - Delibera N. 515 del 21.02.2000
ActionAction19/06/2000 - Delibera N. 2185 del 19.06.2000
ActionAction14/02/2000 - Delibera N. 387 del 14.02.2000
ActionAction28/02/2000 - Delibera N. 622 del 28.02.2000
ActionAction07/02/2000 - Delibera N. 211 del 07.02.2000
ActionAction21/02/2000 - Delibera N. 442 del 21.02.2000
ActionAction07/02/2000 - Delibera N. 252 del 07.02.2000
ActionAction28/02/2000 - Delibera N. 626 del 28.02.2000
ActionAction10/04/2000 - Delibera N. 1172 del 10.04.2000
ActionAction08/05/2000 - Delibera N. 1541 del 08.05.2000
ActionAction17/04/2000 - Delibera N. 1267 del 17.04.2000
ActionAction17/04/2000 - Delibera N. 1317 del 17.04.2000
ActionAction10/04/2000 - Delibera N. 1166 del 10.04.2000
ActionAction15/05/2000 - Delibera N. 1690 del 15.05.2000
ActionAction05/06/2000 - Delibera N. 1968 del 05.06.2000
ActionAction05/06/2000 - Delibera N. 2031 del 05.06.2000
ActionAction11/08/2000 - Delibera N. 3028 del 11.08.2000
ActionAction13/06/2000 - Delibera N. 2140 del 13.06.2000
ActionAction20/03/2000 - Delibera N. 887 del 20.03.2000
ActionAction03/06/2000 - Delibera N. 2403 del 03.06.2000
ActionAction17/07/2000 - Delibera N. 2612 del 17.07.2000
ActionAction15/05/2000 - Delibera N. 1645 del 15.05.2000
ActionAction20/03/2000 - Delibera N. 888 del 20.03.2000
ActionAction19/06/2000 - Delibera N. 2214 del 19.06.2000
ActionAction31/07/2000 - Delibera N. 2790 del 31.07.2000
ActionAction04/09/2000 - Beschluss N. 3273 del 04.09.2000
ActionAction02/10/2000 - Delibera N. 3636 del 02.10.2000
ActionAction09/10/2000 - Delibera N. 3750 del 09.10.2000
ActionAction18/09/2000 - Delibera N. 3384 del 18.09.2000
ActionAction09/10/2000 - Delibera N. 3769 del 09.10.2000
ActionAction25/09/2000 - Delibera N. 3489 del 25.09.2000
ActionAction23/10/2000 - Delibera N. 3941 del 23.10.2000
ActionAction13/11/2000 - Delibera N. 4322 del 13.11.2000
ActionAction13/11/2000 - Delibera N. 4259 del 13.11.2000
ActionAction11/12/2000 - Beschluss N. 4732 del 11.12.2000
ActionAction11/12/2000 - Delibera N. 4758 del 11.12.2000
ActionAction04/12/2000 - Delibera N. 4608 del 04.12.2000
ActionAction04/12/2000 - Delibera N. 4634 del 04.12.2000
ActionAction29/12/2000 - Delibera N. 5141 del 29.12.2000
ActionAction29/12/2000 - Delibera N. 5001 del 29.12.2000
ActionAction22/09/2000 - decreto del Presidente della giunta provinciale 22 settembre 2000, n. 5/16.3
ActionAction15/02/2000 - Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 15.02.2000
ActionAction08/11/2000 - Corte costituzionale - Sentenza N. 477 del 08.11.2000
ActionAction20/11/2000 - Corte costituzionale - Sentenza N. 511 del 20.11.2000
ActionAction21/11/2000 - Corte costituzionale - Sentenza N. 520 del 21.11.2000
ActionAction19/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
ActionAction10/02/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 10.02.2000
ActionAction10/02/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
ActionAction17/02/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
ActionAction17/02/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
ActionAction21/02/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000
ActionAction21/02/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000
ActionAction06/03/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000
ActionAction06/03/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000
ActionAction13/03/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000
ActionAction13/03/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000
ActionAction28/03/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 28.03.2000
ActionAction28/03/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000
ActionAction05/04/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000
ActionAction14/04/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000
ActionAction18/04/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 114 vom 18.04.2000
ActionAction28/04/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000
ActionAction16/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 16.05.2000
ActionAction22/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000
ActionAction22/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000
ActionAction24/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
ActionAction25/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
ActionAction31/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
ActionAction05/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
ActionAction05/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
ActionAction19/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
ActionAction19/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
ActionAction25/07/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
ActionAction03/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
ActionAction03/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
ActionAction07/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
ActionAction28/08/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
ActionAction28/08/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
ActionAction29/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
ActionAction05/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
ActionAction05/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
ActionAction18/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000
ActionAction20/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000
ActionAction20/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
ActionAction30/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 30.09.2000
ActionAction30/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000
ActionAction30/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000
ActionAction30/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000
ActionAction30/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000
ActionAction16/10/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000
ActionAction26/10/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000
ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction26/10/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
ActionAction19/06/2000 - deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 2000, n. 2210
ActionAction22/02/2000 - decreto del Presidente della giunta provinciale 22 febbraio 2000, n. 148/23.2
ActionAction02/05/2000 - deliberazione della Giunta provinciale 2 maggio 2000, n. 1370
ActionAction18/12/2000 - deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 4878
ActionAction20/04/2000 - Contratto di comparto 20 aprile 2000
ActionAction05/09/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.1
ActionAction28/08/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionAction23/02/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionAction28/08/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionAction28/08/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionAction28/08/2000 - CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionAction11/08/2000 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionAction01/08/2000 - Accordo 1° agosto 2000
ActionAction27/04/2000 - Contratto collettivo 27 aprile 2000
ActionAction04/01/2000 - Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionAction04/01/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionAction18/01/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 gennaio 2000, n. 2
ActionAction25/01/2000 - Legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 2
ActionAction25/01/2000 - Legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 3
ActionAction11/02/2000 - LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
ActionAction17/02/2000 - Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5
ActionAction23/02/2000 - Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionAction25/02/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 5
ActionAction25/02/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 6
ActionAction09/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 marzo 2000, n. 8
ActionAction16/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 2000, n. 9
ActionAction23/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 marzo 2000, n. 10
ActionAction27/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 2000, n. 11
ActionAction29/03/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 12
ActionAction29/03/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 marzo 2000, n. 13
ActionAction03/04/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 aprile 2000, n. 15
ActionAction05/04/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 aprile 2000, n. 17
ActionAction13/04/2000 - Contratto collettivo 13 aprile 2000
ActionAction12/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 2000, n. 20
ActionAction17/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 2000, n. 21
ActionAction25/05/2000 - Legge provinciale 25 maggio 2000, n. 10
ActionAction25/05/2000 - Legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11
ActionAction29/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 2000, n. 23
ActionAction30/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio 2000, n. 24
ActionAction30/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio 2000, n. 25
ActionAction02/06/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 2000, n. 26
ActionAction05/07/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
ActionAction17/07/2000 - Contratto collettivo 17 luglio 2000
ActionAction23/08/2000 - Contratto collettivo 23 agosto 2000
ActionAction23/08/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 2000, n. 31
ActionAction29/08/2000 - Legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13
ActionAction29/08/2000 - Legge provinciale 29 agosto 2000, n. 14
ActionAction06/09/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 2000, n. 33
ActionAction08/09/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 settembre 2000, n. 35
ActionAction06/10/2000 - Decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 319
ActionAction11/10/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 ottobre 2000, n. 37
ActionAction26/10/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
ActionAction26/10/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000
ActionAction30/10/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 38
ActionAction30/10/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000
ActionAction09/11/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000
ActionAction14/11/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 novembre 2000, n. 40
ActionAction14/11/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 novembre 2000, n. 41
ActionAction18/11/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000
ActionAction20/11/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 20.11.2000
ActionAction24/11/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 2000, n. 44
ActionAction28/11/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 novembre 2000, n. 45
ActionAction30/11/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 2000, n. 46
ActionAction07/12/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
ActionAction15/12/2000 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionAction09/11/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
ActionAction18/11/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
ActionAction06/12/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
ActionAction07/12/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction17/02/2000 - Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6 
ActionAction05/09/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000, n. 4/16.1 —
ActionAction25/02/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7 
ActionAction19/05/2000 - Circolare 19 maggio 2000, n. 5
ActionAction28/08/2000 - Contratto di comparto
ActionAction17/07/2000 - Contratto collettivo
ActionAction06/04/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18 
ActionAction31/07/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29 
ActionAction04/12/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48
ActionAction24/01/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionAction04/05/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionAction16/03/2000 - Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
ActionAction30/10/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
ActionAction29/06/2000 - Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionAction15/05/2000 - Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
ActionAction11/08/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionAction17/02/2000 - Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946