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Sentenze della Corte costituzionale
1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa militare
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 luglio) 22 luglio 1985, n. 216; Pres. Roehrssen - Rel. Saja
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 16 marzo 1985 (reg. ric. n. 16 del 1985) la Provincia di Bolzano chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della l. 6 febbraio 1985 n. 16, avente ad oggetto un programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, in toto e specialmente negli artt. da 1 a 5, per violazione degli artt. 3, 8 n. 5 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, attribuenti alla Provincia stessa la potestà legislativa primaria in materia urbanistica nonché le relative potestà amministrative.
La Provincia lamenta anzitutto che l'art. 3 della legge impugnata equipara le dette sedi, ai fini dell'art. 81, comma 2, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 alle opere destinate alla difesa militare, con la conseguente sua esclusione dall'accertamento di conformità delle medesime alla disciplina urbanistica.
In particolare la citata disposizione lederebbe le potestà ad essa attribuite anche dal d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, contenente le norme di attuazione del citato Statuto, e in particolare dal suo art. 21, che prevede la collaborazione tra Stato e provincia in materia di pianificazione urbanistica. La detta equiparazione sarebbe poi illegittima, posta che ai Carabinieri sarebbero affidate solo funzioni di polizia e non anche di difesa militare.
Quand'anche, infine, si ritenesse la natura militare delle funzioni dei Carabinieri, rimarrebbe pur sempre incostituzionale – secondo la ricorrente – l'esclusione, voluta dalla legge impugnata, di ogni forma di collaborazione in materia tra organi statali e organi provinciali, esclusione giustificabile, ed effettivamente disposta dal cit. art. 81, per le regioni a statuto ordinario, le quali hanno in materia urbanistica una potestà legislativa soltanto secondaria.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, osserva anzitutto che l'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, riservando allo Stato i lavori pubblici concernenti i servizi statali e l'edilizia demaniale e patrimoniale, pone rilevanti limiti alle potestà provinciali in materia urbanistica; la resistente nota inoltre che nelle opere destinate alla difesa militare rientrano tutte quelle che comunque interessino la difesa del paese, da forze sia esterne sia interne, e che l'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977, è bensì dettato per le regioni a statuto ordinario ma ha rilevanza ermeneutica anche per i rapporti tra Stato e regioni differenziate.
3. In una memoria presentata in prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano illustra ulteriormente la tesi già sostenuta nel ricorso, sostenendo in particolare che ai Carabinieri il r.d. n. 1169 del 1934 attribuisce solo funzioni di polizia e insistendo nel dedurre che l'equiparazione degli edifici in questione alle opere di difesa nazionale è illegittima. Il legislatore statale peraltro potrebbe bensì attribuire una qualifica giuridica a certi beni onde assoggettarli ad un determinato regime, ma sempre facendo salve le potestà degli enti locali, costituzionalmente garantite.
4. Anche la Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una memoria, osservando che la potestà primaria della Provincia di Bolzano nella materia urbanistica é limitata sia dal citato art. 19 d.P.R. n. 381 del 1974, sia dal successivo art. 24, che riserva, sempre allo Stato, la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti, la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla presentazione in loco di un determinato servizio.
Considerato in diritto:
1. Con il proposto ricorso la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato in via principale la legge statale 6 febbraio 1985 n. 16, relativa alla costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri. La ricorrente, premesso che l'art. 3 della legge impugnata equipara le dette sedi - ai fini indicati nell'art. 81, secondo comma, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - alle opere destinate alla difesa militare, lamenta di non poter partecipare all'accertamento di conformità delle medesime alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici, accertamento riservato soltanto al Ministero dei lavori pubblici appunto dall'art. 81 citato.
Questa esclusione viola, a suo avviso, le potestà previste per la materia urbanistica dagli artt. 3, 8 n. 5 e 16, D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Precisamente deduce la Provincia che, se pure le sedi suddette potessero considerarsi opere di difesa militare, l'assenza di ogni suo intervento sarebbe in contrasto con l'art. 21 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, che contiene le norme di attuazione del citato statuto e prevede la collaborazione tra Stato e Provincia, in materia di pianificazione urbanistica, da considerare estesa - a suo dire - anche alle opere di difesa nazionale. In via subordinata la ricorrente osserva che la ricordata equiparazione sarebbe arbitraria e quindi illegittima, sul rilievo che ai Carabinieri sono affidate soltanto funzioni di polizia, sicché le loro sedi non possono razionalmente essere considerate opere di difesa militare.
Comunque - si legge ancora nel ricorso - l'esclusione, voluta dalla legge impugnata attraverso il richiamo al citato D.P.R. n. 616 del 1977, di ogni forma di collaborazione tra Stato ed ente locale quanto alle opere di difesa militare, può valere soltanto per le regioni a statuto ordinario, e quindi non anche per la Provincia ricorrente, la quale ha competenza primaria e perciò dovrebbe mantenere pur sempre il potere di verifica della conformità delle opere suddette alla disciplina urbanistica.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento, essendo privo di fondamento il triplice ordine di argomentazioni formulato dalla ricorrente Provincia.
ispetto al primo, è evidente come non sia condivisibile l'interpretazione dell'art. 21 D.P.R. n. 381 del 1974 proposta nel ricorso. Detta norma, infatti, prescrive che nella pianificazione urbanistica bisogna tener conto delle esigenze della difesa nazionale, le quali, perciò, pongono in materia un condizionamento e un limite alla potestà provinciale, da esercitare sempre nel rispetto di quelle esigenze. Questo è il palese significato della norma, che non prevede affatto quella forma di collaborazione pretesa dalla ricorrente, ma limita invece il suo potere, per la tutela delle fondamentali necessità della difesa del Paese (le due espressioni « difesa militare» e «difesa nazionale» hanno qui lo stesso significato).
3. Del pari priva di giuridica consistenza è la seconda argomentazione, con cui la Provincia deduce l'illegittimità della più volte ricordata equiparazione, sul rilievo che essa sarebbe arbitraria e irrazionale, in quanto ai Carabinieri sarebbero attribuite funzioni di polizia e non anche di difesa nazionale.
Infatti, è ben vero che i Carabinieri espletano un servizio di pubblica sicurezza, ma essi, sin dall'istituzione, avvenuta con Regie Patenti del Re di Sardegna in data 13 luglio 1814, costituiscono un corpo militare, anzi la prima arma dell'esercito e «in caso di guerra concorrono con le altre truppe alle operazioni militari» (si veda l'art. 1 R.D. 14 luglio 1934 n. 1169). Appunto in relazione a tale fondamentale compito i Carabinieri hanno avuto un ruolo operativo nelle guerre di indipendenza, dando spesso un apporto decisivo all'esito vittorioso delle operazioni belliche e meritando numerose ricompense.
Analogo ruolo essi hanno avuto nella guerra di Libia e nel primo conflitto mondiale, nel quale l'Arma si segnalò altamente per spirito di sacrificio, sì da meritare una medaglia di oro. E la stessa massima ricompensa le venne concessa per la guerra di liberazione alla quale partecipò attivamente con le forze partigiane (si veda la motivazione in G. U. n. 152 del 4 giugno 1984).
4. Trattandosi dunque di corpo militare, le sedi suddette costituiscono beni strumentali, non solo per il ricordato servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le altre attività di ogni formazione armata dello Stato (addestramento, esercitazioni, custodia di armi e munizioni, ecc.) nonché per le altre complesse mansioni, anch'esse proprie dei Carabinieri come quelle di polizia militare, di raccolta di informazioni e notizie attinenti alla difesa sia all'interno che all'estero, e ancora per le attività, sia pure svolte congiuntamente ad altri organi statali, intese a neutralizzare azioni di spionaggio e di terrorismo: funzioni, queste, chiaramente preordinate e strumentali alla difesa e alla stessa integrità della Nazione. Risulta da ciò evidente come le sedi di servizio in questione siano comprese, come ha pure ritenuto in alcune decisioni il Consiglio di Stato, nell'eccezione prevista dal più volte citato art. 81 secondo comma, D.P.R. n. 616 del 1977, relativa alle opere di difesa militare; la legge impugnata, invero, non ha fatto altro che riconoscere esplicitamente la natura propria dei detti immobili e pertanto la censura mossa non ha giuridica consistenza.
5. Né, infine, ha pregio il terzo ed ultimo argomento della ricorrente. L'art. 81 D.P.R. n. 616 del 1977 ha attribuito alle regioni, quanto alle opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, poteri che la precedente legislazione non prevedeva.
Indubbiamente esso è rivolto soltanto alle regioni a statuto ordinario, come, del resto tutte le disposizioni del D.P.R. citato, il quale ha regolato il passaggio dallo Stato alle regioni predette delle funzioni ad esse attribuite dalle norme costituzionali.
Ma, in mancanza di specifiche disposizioni negli statuti e nelle norme di attuazione, il detto provvedimento normativo ha rilevanza ermeneutica anche per disciplinare i rapporti tra Stato e regioni differenziate, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni qual volta esso prevede poteri più ampi per le regioni ordinarie, sull'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quelle con statuto speciale; a queste ultime pertanto vanno estese le sue disposizioni, sempreché siano compatibili (si veda nello stesso senso la sent. 25 luglio 1984 n. 223). Da ciò consegue che il precetto dell'art. 81 primo capoverso va applicato nella sua interezza, così come formulato, senza che sia consentito all'interprete di modificarne il contenuto. Pertanto l'intesa tra Stato e regione, ivi prevista ai fini dell'accertamento di conformità delle opere pubbliche statali alle prescrizioni urbanistiche, è richiesta anche per le regioni differenziate, alle quali si applica, anche e necessariamente, l'eccezione contenuta nella stessa disposizione con riguardo alle opere di difesa militare. La contraria tesi della Provincia, che, relativamente a queste ultime, pretende di avere pur sempre un potere di controllo, non può essere affatto condivisa in base a quanto già rilevato: essa peraltro è formulata in maniera generica ed assiomatica, senza alcuna indicazione della fonte normativa che la dovrebbe sorreggere. Né questa può essere certo individuata nella disposizione dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 381 del 1974, che pur prevede un'intesa tra Stato e provincia per le opere di spettanza del primo, ma limitatamente alla viabilità alle linee ferroviarie ed agli aerodromi: quindi in materie del tutto diverse da quella qui considerata.
Pertanto, sotto tutti i profili dedotti, la proposta questione risulta non fondata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 6 febbraio 1985 n. 16, statale, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 8, n. 5 e 16, del T.U. delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
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22/08/1990 - deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 1990, n. 4954
03/12/1990 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
19/02/1990 - Deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1990, n. 866
28/09/1990 - Decreto legislativo 28 settembre 1990 n. 284
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24/04/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 aprile 1990, n. 10
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19/06/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13
06/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14
13/07/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 luglio 1990, n. 15
01/02/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 16
13/08/1990 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
13/08/1990 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 18
24/08/1990 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
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19/12/1984 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 297 del 19.12.1984
05/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1984, n. 1
19/04/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10
24/05/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 maggio 1984, n. 11
13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 12
13/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1984, n. 13
14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 14
14/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1984, n. 15
25/06/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16
11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17
11/07/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 18
02/08/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1984, n. 19
16/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1984, n. 2
20/08/1984 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 agosto 1984, n. 20
27/09/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 settembre 1984, n. 21
10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 22
10/10/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1984, n. 23
19/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1984, n. 24
27/11/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 1984, n. 25
19/12/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1984, n. 26
30/01/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1984, n. 3
15/02/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1984, n. 4
12/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 marzo 1984, n. 5
14/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 marzo 1984, n. 6
15/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1984, n. 7
26/03/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 8
13/04/1984 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1984, n. 9
10/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217
06/04/1984 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
05/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1
17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 10
31/08/1984 - Legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11
22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 12
20/01/1984 - LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
25/01/1984 - Legge provinciale 25 gennaio 1984, n. 3
26/06/1984 - Legge provinciale 26 giugno 1984, n. 4
27/07/1984 - Legge provinciale 27 luglio 1984, n. 5
07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 6
07/08/1984 - Legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7
17/08/1984 - Legge provinciale 17 agosto 1984, n. 8
17/08/1984 - LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
22/10/1984 - Legge provinciale 22 ottobre 1984, n. 13
24/10/1984 - Legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14
14/11/1984 - LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
14/11/1984 - Legge provinciale 14 novembre 1984, n. 16
20/11/1984 - Legge provinciale 20 novembre 1984, n. 17
22/11/1984 - Legge provinciale 22 novembre 1984, n. 18
12/12/1984 - Legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1975
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