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In vigore al: 30/06/2015

d) Legge provinciale2 dicembre 1985, n. 161)
Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

1)
Pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1985, n. 55/Numero straordinario.

I. TITOLO
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)   delibera sentenza

(1)  Sono soggetti a concessione o ad autorizzazione tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e di non linea, di interesse provinciale, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.2) 

(2)  La concessione riguarda l'insieme dei servizi, affidati ad imprese di trasporto, da svolgersi secondo le modalità previste nell'orario provinciale di cui all'articolo 4, con offerta indifferenziata al pubblico o destinati ad utenze speciali, stabilite con legge o determinate con deliberazione della Giunta provinciale.

(3)  Ai servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate, in concessione ai sensi della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e iscritti in apposito elenco approvato dall'Assessore provinciale competente in materia, si applicano gli articoli 3, 4 e 13, le compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'articolo 15, limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico e l'articolo 16. L'Assessore provinciale competente in materia stabilisce, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e per il calcolo delle compensazioni tariffarie di cui al comma 1 dell'articolo 14.3) 

(4)  Nel caso di aziende di servizi a prevalente capitale pubblico, operanti esclusivamente o prevalentemente nel campo della costruzione, produzione, locazione e manutenzione di infrastrutture e di beni e servizi destinati all'esercizio del trasporto pubblico, si applicano il comma 1 dell'articolo 12 e l'articolo 15. Alle stesse aziende può essere riconosciuto un contributo di esercizio da definirsi dalla Giunta provinciale.4) 

(5)  Le aziende cui è assentita la concessione ai sensi del successivo articolo 6 sono tenute ad applicare, pena la decadenza della concessione, le norme provinciali o statali vigenti nella provincia di Bolzano in materia di sicurezza dei servizi di trasporto.5) 

(6)  Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1/bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare contratti di servizio per il trasporto ferroviario locale di interesse provinciale.6) 

(7)  La presente legge è integrata dalle disposizioni comunitarie relative ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e rotaia sin dalla loro entrata in vigore. Non trovano più applicazione le disposizioni in contrasto con la presente legge. 7)

massimeDelibera N. 4340 del 16.09.1996 - Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi su spese di investimento di cui alla L.P. 2.12.1985, n. 16 e successive modifiche (integrati con delibera n. 5293 del 4.11.1996 e delibera n. 2583 del 15.6.1998)
2)
Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
3)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
4)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.
5)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
6)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
7)
L'art. 1, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 2 (Servizi autorizzati)  

(1)  L'assessore provinciale competente può istituire o autorizzare servizi di trasporto per esigenze temporanee, servizi notturni, servizi per l'accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio, da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.8)

(2)  Per i servizi di cui al comma 1 l’assessore provinciale competente è autorizzato a corrispondere, a favore dei richiedenti l’istituzione dei servizi o dell’impresa di trasporto incaricata, un importo fino ad un massimo del 70 per cento sul costo del servizio. 9)

(3)  Su domanda di comuni o di altri enti, l'assessore provinciale competente può autorizzare nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o intensificazioni di servizi esistenti, individuando il concessionario al quale affidare il servizio, tenuto conto delle esigenze di integrazione tecnico-gestionale dei servizi svolti nella stessa area o in aree adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo ordinario di esercizio determinato con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 13. In ogni caso non si applicano i contributi integrativi previsti dall'articolo 17.

(4)  Su domanda di soggetti pubblici o privati, l'assessore provinciale competente può autorizzare servizi di interesse turistico da affidarsi ad imprese di trasporto concessionarie e non.

(5)  Il decreto di autorizzazione di servizi di cui ai commi 3 e 4 deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra la parte richiedente il servizio e l'impresa di trasporto. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione all'impresa che esercita il servizio dell'eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico, ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico, che costituisce parte integrante della convenzione.10) 

(6)  Le modalità d’utilizzo del materiale rotabile per i servizi di cui al comma 4, con meno di 12 anni d’età ed acquistato con prevalente finanziamento pubblico, sono stabilite con relativo provvedimento.11)

(7)  La Giunta provinciale fissa con regolamento i criteri di qualità che tutte le imprese beneficiarie di contributi pubblici ai sensi della presente legge sono tenute a rispettare. Tra questi criteri rientrano in modo particolare l’età del materiale rotabile, l’osservanza delle disposizioni in materia di uso della lingua di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e il rispetto dei relativi contratti collettivi.11)

8)
Il comma 1 dell'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
9)
Il comma 2 dell'art. 2 è stato sostituito prima dall'art. 26, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi dall'art. 23, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
10)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 21 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
11)
I commi 6 e 7 dell'art. 2 sono stati aggiunti dall'art. 26, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 3 (Programma annuale di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone)  

(1)  La Giunta provinciale approva annualmente, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia e sentito il parere del comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada, il programma di intervento nel settore dei trasporti pubblici di persone.

(2)  Il programma si compone di tre parti:

  1. una relazione generale sullo stato dei trasporti pubblici di persone. La relazione comprende: il rendiconto annuale della spesa pubblica nel settore per destinazione della stessa, l'evoluzione dell'offerta e della domanda dei servizi, l'analisi delle modalità di utilizzo del trasporto pubblico da parte degli utenti sulla base delle informazioni derivanti dalla gestione del sistema tariffario provinciale, l'evoluzione dei dati significativi della gestione delle imprese di trasporto;
  2. un quadro della politica di settore e degli interventi dell'amministrazione, che comprende le linee di politica tariffaria, i criteri per l'adeguamento dell'offerta dei servizi, l'aggiornamento della politica di intervento a sostegno della gestione corrente delle imprese di trasporto, l'approvazione dei programmi di investimento e la definizione della politica di intervento per gli investimenti;
  3. la previsione degli interventi finanziari necessari all'attuazione dei programmi e definiti alla precedente lettera b). Gli interventi devono essere distinti per capitoli di spesa e per destinazione della stessa e, nel caso di contributi sulle spese di investimento, devono indicare la previsione di ripartizione tra i soggetti beneficiari.

(3)  L'Assessore competente dispone, con proprio decreto, nei limiti del finanziamento di cui alla lettera c) del precedente comma, i singoli interventi finanziari sulla base delle spese ritenute ammissibili.

(4)  L'Assessore competente in materia è autorizzato, previa deliberazione della Giunta provinciale, a definire con le "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporto e Servizi per Azioni" i necessari accordi per l'integrazione delle tariffe e degli orari di tutti i servizi di trasporto locale.

(5)  Gli interventi finanziari, previsti alla lettera c) del comma 2, relativi ai contributi sulle spese di investimento, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale, nel corso dell'esercizio di competenza, su proposta dell'Assessore provinciale competente in materia, sentite le imprese interessate.12) 

(6)  La Giunta provinciale può autorizzare, ai fini del riconoscimento dei contributi di esercizio sulle quote di ammortamento previste al comma 3 dell'articolo 17, l'acquisto di cespiti che non usufruiscano di contributi sugli investimenti riconosciuti ai sensi della presente legge. Le quote di ammortamento sono riconosciute sul valore dei cespiti al netto di eventuali altri contributi sugli investimenti.13) 

12)
L'art. 3 è stato modificato rispettivamente integrato dall'art. 3 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e dall'art. 2 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
13)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.

Art. 3/bis 14) 

14)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2; il comma 1 è stato successivamente sostituito dall'art. 14 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13. Infine l'intero art. 3/bis è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 3/ter (Agenzia provinciale per la mobilità)  

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, anche mediante una società a partecipazione maggioritaria della Provincia, la costituzione di un'agenzia provinciale per la mobilità.

(2)  L'agenzia provinciale per la mobilità promuove e coordina, per conto della Provincia, le modalità del trasporto pubblico locale, cura i rapporti con i concessionari e provvede all'attuazione degli indirizzi politici in materia di trasporto pubblico locale.

(3)  La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l'agenzia provinciale per la mobilità con un contributo annuale di funzionamento e può mettere a disposizione dell'agenzia provinciale per la mobilità, gratuitamente o con canoni di locazione ridotti, locali ed attrezzature.

(4)  Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 12100). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è autorizzata con legge finanziaria annuale.15) 

15)
L'art. 3/ter è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 4 (Orario dei servizi di trasporto)

(1)  L’assessore provinciale competente, sentite le imprese di trasporto, approva le modalità di svolgimento e l’orario dei servizi di trasporto di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1.

(2)  Le imprese di trasporto sono tenute ad esporre, nelle autostazioni e negli spazi appositamente predisposti, in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto nella forma disposta dall'ufficio provinciale competente. 16)

16)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 4/bis (Fermate del trasporto pubblico di persone)

(1)  Le fermate vengono autorizzate, su richiesta dei comuni, dall'ufficio competente in materia di trasporto pubblico locale previo approntamento, da parte dei comuni, della segnaletica verticale ed orizzontale e degli interventi prescritti dallo stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio.

(1/bis)  L’assessore provinciale competente può concedere contributi a favore dei comuni richiedenti, qualora i lavori di cui al comma 1 siano particolarmente gravosi. Le modalità per la concessione dei contributi sono stabilite con apposito provvedimento. 17)

(2)  L'amministrazione provinciale è autorizzata a dotare di pensiline le fermate del servizio di trasporto pubblico, previa predisposizione, da parte delle amministrazioni comunali, delle aree necessarie ed esecuzione dei lavori preparatori per la posa delle stesse.

(3)  La fornitura e posa in opera delle pensiline secondo quanto previsto dal comma 2, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate, è disposta con un programma annuale da approvarsi da parte del Direttore della Ripartizione provinciale Traffico e trasporti.

(4)  Le pensiline e le relative dotazioni possono essere date in consegna, per la loro manutenzione, ai comuni territorialmente interessati a mezzo di apposita convenzione.18) 

17)
L'art. 4/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
18)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

TITOLO II
Esercizio dell'attività di trasporto di competenza provinciale

Art. 5 (Regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione provinciale e imprese di trasporto)    

(1)  L'impresa che esercita servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge assume i seguenti obblighi:

  • a)  effettuare e organizzare i servizi di trasporto secondo quanto stabilito nell'orario provinciale dei servizi. Qualora non disponga delle risorse sufficienti per espletare i servizi dovrà avvalersi di altre imprese mediante stipula di una subconcessione secondo regole e criteri da stabilirsi con provvedimento della Giunta provinciale; 19)
  • b)  applicare le tariffe di viaggio regolarmente approvate o autorizzate;
  • c)  definire i rapporti con gli altri concessionari interessati a servizi su percorsi comuni: su di essi non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;
  • d)  utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite all'atto della loro concessione,
  • e)  rilevare in modo sistematico i dati contabili e statistici necessari per valutare i risultati economici della gestione dei servizi di competenza provinciale;
  • f)  adottare sistemi unificati di emissione e controllo dei documenti di viaggio e di rilevamento dei dati relativi all'esercizio dei servizi, nonché procedure gestionali, in modo da garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali;
  • g)  fornire, con le modalità stabilite dall'ufficio provinciale competente, le seguenti informazioni relative:
    • 1)  alla situazione e all'evoluzione degli organici aziendali e del costo del lavoro sulla base della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta presentata agli uffici fiscali e dei certificati individuali presentati agli uffici previdenziali;
    • 2)  alla situazione e alle variazioni del patrimonio aziendale relativamente all'acquisto e all'alienazione dei cespiti ammortizzabili;
    • 3)  ai programmi di esercizio e alle variazioni anche parziali nello svolgimento dei servizi rispetto all'orario provinciale;
    • 4)  ai passeggeri trasportati a tariffa preferenziale e speciale e agli altri dati relativi alla gestione del sistema tariffario provinciale;
    • 5)  ai passeggeri trasportati a tariffa ordinaria e ai relativi introiti;
  • h)  rilasciare tessere di libera circolazione solo se preventivamente autorizzate dall'Assessore provinciale competente;
  • i)  effettuare il trasporto gratuito degli organi incaricati della vigilanza muniti di tessera di libera circolazione rilasciata dall'Assessore provinciale;
  • l)  munire il personale a contatto con il pubblico di apposito contrassegno distintivo di identificazione le cui caratteristiche sono determinate con decreto dell'Assessore provinciale;
  • m)  stipulare assicurazione contro incendio e furto dei beni aziendali, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti alle persone e alle cose trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati alle persone, animali e cose non trasportate. L'Assessore provinciale fissa con suo decreto i massimali di copertura dei rischi;
  • n)  svolgere i servizi secondo le modalità indicate nei decreti di autorizzazione all’effettuazione dei servizi trasporto pubblico di cui agli articoli 2 e 4; 20)
  • o)  comunicare immediatamente all’ufficio provinciale competente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare l’ufficio competente nell'espletamento del proprio compito; 20)
  • p)  rispettare le disposizioni stabilite dall’assessore provinciale competente relative alla colorazione degli autobus e degli autosnodati destinati ai servizi pubblici di linea nonché agli spazi per la pubblicità sugli autobus urbani, suburbani ed extraurbani. 21)

(2)  Alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge, l'Amministrazione provinciale:

  1. autorizza, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di esercizio commisurati alle risorse aziendali e/o consortili;
  2. stabilisce, nell'ambito dei programmi annuali, livelli tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla presente legge, il regolare svolgimento dei servizi e l'equilibrio economico della gestione delle singole imprese o di loro consorzi.
19)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 38, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
20)
Le lettere n) e o) dell'art. 5, sono state aggiunte dall'art. 23, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
21)
La lettera p) dell'art. 5, comma 1, è stata inserita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 5/bis 22) 

22)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e poi abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera d), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 6 (Provvedimenti di concessione)   delibera sentenza

(1)  Il provvedimento di concessione dei servizi di cui all'articolo 1 della presente legge è rilasciato con decreto dell'Assessore provinciale competente a singole imprese di trasporto o a loro consorzi, quando sussistano le seguenti condizioni:

  1. idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa all'esercizio dei servizi;
  2. i servizi di cui è prevista la produzione consentano, per estensione della rete coperta, per dimensione della domanda e per le modalità di esercizio previste, un efficiente utilizzo delle risorse aziendali necessarie alla produzione dei servizi stessi.

(2)  La concessione può essere rilasciata alle imprese di trasporto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano titolari di concessione o di autorizzazione che, pur non presentando le condizioni previste alla lettera b) del comma precedente, aderiscano ad un consorzio di imprese riconosciuto ai sensi dell'articolo 11.

(3)  Il provvedimento di concessione deve contenere:

  1. le generalità del concessionario e il suo domicilio, che deve essere eletto in un comune della provincia o, quando trattasi di azienda speciale, del presidente della commissione amministratrice e del direttore della stessa;
  2. la durata della concessione;
  3. l'elenco dei servizi assegnati inizialmente al concessionario e le modalità del loro svolgimento. L'elenco e le modalità di svolgimento vengono aggiornati con il decreto di approvazione dell'orario dei servizi di trasporto previsto all'articolo 4. 23)

(4)  Le concessioni hanno la durata massima di nove anni, fatte salve le limitazioni derivanti dalle condizioni previste al secondo comma del presente articolo e che devono essere riportate nel provvedimento di concessione.

(5)  Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino alla data di assegnazione della nuova concessione.

(6)  I concessionari devono obbligarsi per iscritto ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge. Gli standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi nonché le relative sanzioni sono definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.24) 

massimeDelibera N. 3564 del 13.10.2003 - Schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico di persone - Standard relativi alla regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di personae e relative sanzioni - Approvazione
23)
La lettera c) dell'art. 6, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 23, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
24)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 32 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 27 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 6/bis (Affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea)

(1)  La Provincia, in base alla vigente disciplina comunitaria e statale, provvederà entro i termini ivi previsti alla pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea su gomma, individuando, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, bacini territoriali coerenti al sistema di cadenzamento ed in funzione dell’interconnessione con le direttrici principali ai centri urbani più grandi. 25)

25)
L'art. 6/bis è stato aggiunto dall'art. 23, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 7 (Decadenza, rinuncia e revoca della concessione)

(1)  Con decreto dell'Assessore provinciale competente è pronunciata la decadenza della concessione quando il titolare perde i requisiti previsti all'articolo 6.

(2)  La decadenza può essere pronunciata quando il titolare della concessione:

  1. sia stato soggetto a più sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
  2. non dia corso ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione provinciale in base alla normativa vigente;
  3. non ottemperi agli obblighi che derivano dall'applicazione della presente legge.

(3)  Nei casi previsti dal comma precedente la decadenza può essere pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta senza effetto nel termine prescritto.

(4)  La rinuncia alla concessione può essere accettata con decreto dell'Assessore provinciale su richiesta motivata del concessionario. Nel provvedimento di revoca vanno stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.

(5)  È fatta salva la facoltà di revocare la concessione da parte dell'Assessore provinciale nei casi in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse.

(6)  Nel caso di revoca, anche parziale, della concessione o di rinuncia da parte di concessionari che non ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e nel caso di rinuncia motivata da modifiche dei programmi di esercizio che compromettono l'economico utilizzo delle risorse aziendali, viene riconosciuto un indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo non può risultare superiore al prodotto tra il costo standard fissato per l'esercizio ai sensi dell'articolo 17 e le vetturechilometro/anno oggetto della revoca o della rinuncia. L'indennizzo è determinato dalla Giunta provinciale sentito l'ufficio provinciale competente.26) 

(7)  Il mancato rinnovo, la rinuncia, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, o la decadenza della concessione non comportano diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario eventualmente subentrante ha diritto di prelazione sulle attrezzature fisse e mobili e sul materiale rotabile del precedente concessionario.

(8)  Il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall'ente concedente come funzionali all'effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall'eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante.27) 

26)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
27)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10, e successivamente sostituito dall'art. 28 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 8 (Interventi di emergenza)

(1)  In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di pubblico trasporto il Presidente della giunta provinciale può, con suo decreto, imporre ai concessionari di servizi di trasporto pubblico l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni, stabilendo le modalità di esercizio dei servizi stessi.

(2)  Nelle ipotesi di cui al comma precedente la Giunta provinciale deve concedere sovvenzioni al concessionario dei servizi in relazione ai maggiori oneri impostigli.

TITOLO III
Provvedimenti per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi di trasporto pubblico e della gestione delle imprese di trasporto

Art. 9 (Autostazioni ed altre infrastrutture di servizi ai passeggeri del trasporto pubblico locale)

(1)  La Giunta provinciale può, sentito il comune interessato, rendere obbligatorio l'uso di un'area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

(2)  La Giunta provinciale individua le aree di cui al comma 1 procedendo all'eventuale modifica del piano urbanistico comunale ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale.

(3)  Infrastrutture diverse da quelle previste al comma 1 possono essere realizzate nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale. D'intesa con i comuni interessati, la Giunta provinciale può individuare apposite zone produttive, osservando la procedura prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale.

(4)  La Giunta provinciale, sulla base di apposite convenzioni, può affidare la gestione di autostazioni ed altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto locale, di rilevante interesse provinciale, ad imprese che esercitano servizi di trasporto locale di persone o ad imprese che erogano servizi destinati al trasporto locale di persone. Il corrispettivo per la gestione è commisurato alla copertura dei costi di esercizio dedotte le eventuali entrate.28) 

28)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Articolo unico

(1) Nei limiti di spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive leggi di modifica e di rifinanziamento, l'Amministrazione provinciale è autorizzata all'acquisizione del terreno, compresi gli oneri di urbanizzazione, alla progettazione e/o alla realizzazione di un'autorimessa per il ricovero e la manutenzione di autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico di interesse provinciale.

(2) L'Amministrazione provinciale può anche avvalersi, per la progettazione e la direzione lavori, di liberi professionisti.

Vedi anche l'art. 11 della L.P. 14 novembre 1983, n. 43:

Art. 11 (Centro provinciale per la manutenzione autobus)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare gli stanziamenti iscritti nel bilancio provinciale per l'attuazione della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 27, anche per l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati già esistenti da destinarsi a centro di manutenzione provinciale.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a stipulare apposita convenzione con una o più aziende concessionarie per la gestione del centro di manutenzione provinciale, concordando con le stesse le condizioni di utilizzo degli impianti.

Art. 10 (Programmi di ristrutturazione aziendale e di rinnovo del parco rotabile)

(1)  Al fine di promuovere il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni delle imprese di trasporto, qualora un concessionario presenti un programma per la ristrutturazione aziendale o per il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile, incluse eventualmente le officine e le attrezzature necessarie, attraverso l'accensione di mutui o contratti di leasing, la Giunta Provinciale è autorizzata, previa approvazione del programma, a erogare contributi annuali per la copertura degli oneri derivanti dal programma e a prestare fideiussione sull'eventuale mutuo o contratto di leasing. Devono essere comunque definite all’atto di approvazione del programma le modalità di trasferimento nel caso di subentro di altra impresa negli obblighi di servizio pubblico. 29)

29)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 11 (Consorzi tra imprese di trasporto)

(1)  Al fine di promuovere le condizioni per una più efficiente gestione dei servizi da parte delle imprese di trasporto, in particolare di quelle minori, la cui gestione risulti vincolata da specifiche condizioni ed esigenze locali di trasporto, con deliberazione della Giunta provinciale sono riconosciuti i consorzi tra imprese che:

  1. rappresentino almeno il 12% dei passeggeri-km trasportati a tariffa preferenziale o speciale;
  2. prevedano nel proprio statuto criteri di ripartizione dei contributi ordinari, di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dei contributi integrativi, con l'obiettivo di riequilibrare le situazioni di diversa produttività dei servizi svolti dalle imprese consorziate, nonché l'impegno dei soci ad assicurare una mobilità interna al consorzio di mezzi e di persone, sufficiente a garantire le condizioni previste alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6. 30)

(2)  Il consorzio che abbia ottenuto il riconoscimento previsto ai sensi del presente articolo è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni apportate allo statuto, nonché annualmente all'ufficio provinciale competente la ripartizione tra i soci dei contributi provinciali assegnati al consorzio.

30)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.

Art. 12 (Sviluppo di programmi comuni a più imprese di trasporto e gestione unitaria delle informazioni aziendali)

(1)  Le spese pluriennali sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammesse a contributo sulle spese di investimento nella misura fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100 per cento le spese relative alla progettazione, costruzione e ristrutturazione di impianti tecnici e di infrastrutture che presentino notevole rilevanza ai fini della gestione, organizzazione e funzionalità dei servizi di trasporto e delle linee di comunicazione di interesse provinciale. Sono altresì ammesse a contributo, sempre nella misura massima del 100 per cento, previa approvazione di un piano di finanziamento da parte dell'assessore competente, le spese relative all'acquisto di materiale rotabile da parte dei concessionari di servizio pubblico e delle aziende di cui all'articolo 1, comma 4, da destinare ad uso temporaneo, oneroso o gratuito alle società incaricate della gestione dei servizi. Per le aziende ad esclusivo capitale pubblico sono ammesse alla contribuzione nella misura massima del 100 per cento anche le spese relative agli acquisti di beni immobili e le spese relative alle acquisizioni, attuate anche mediante sottoscrizioni di aumenti del capitale sociale, di partecipazioni in società strategiche o strumentali per il settore dei trasporti e per le linee di comunicazione di interesse provinciale. L'amministrazione provinciale è autorizzata a realizzare, acquistare e gestire direttamente tutti i menzionati impianti, strutture e servizi. 31) 

(2)  Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni previste al comma 1, lettera g), dell'articolo 5, di garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali di cui alla lettera f) dello stesso comma, di provvedere all’informazione all’utenza dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto, i concessionari, sulla base di apposita convenzione, affidano l'organizzazione di una specifica struttura unitaria ad un'impresa che disponga di adeguata competenza e delle necessarie attrezzature tecniche e gestionali. 32)

(3)  In caso di mancato accordo tra i concessionari al momento della stipulazione della convenzione, l'individuazione dell'impresa alla quale affidare l'organizzazione della struttura predetta è effettuata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale competente. 33)

(4) (5) 34) 

(6)  L'impresa alla quale è affidata l'organizzazione della predetta struttura unitaria è tenuta a fornire all'ufficio provinciale competente la strumentazione ed i servizi necessari al controllo e all'utilizzo delle informazioni aziendali e quelli relativi alle connesse attività dell'ufficio.33) 

31)
L'art. 12, comma 1, è stato sostituito dall'art. 47 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, successivamente integrato dall'art. 20 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, poi sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, ed infine così sostituito dall'art. 26, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
32)
L'art. 12, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39, e poi dall'art. 23, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
33)
I commi 3 e 6 sono stati sostituiti dall'art. 3 della L.P. 23 agosto 1988, n. 39.
34)
Abrogati dall'art. 7 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28.

TITOLO IV
Tariffe di trasporto e interventi finanziari

Art. 13 (Tariffe dei servizi di trasporto)     

(1)  Le tipologie tariffarie, le tariffe e le condizioni d’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, sono stabilite dalla Giunta provinciale.

(2)  Per i servizi previsti ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale può autorizzare l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In tal caso i contributi ordinari sono concessi solo se le informazioni necessarie per la determinazione dei contributi sono disponibili nonostante le modifiche autorizzate. Nel caso dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la Giunta provinciale, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti richiedenti l'istituzione dei servizi stessi.

(3)  Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto locale d’interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone e vengono considerate come anticipo dei contributi di cui all’articolo 17.

(4)  Le imprese di trasporto e i loro consorzi sono tenuti ad una gestione centralizzata delle informazioni relative all'utilizzo dei servizi di trasporto da parte degli utenti attraverso la struttura prevista all'articolo 12. 35) 

35)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 23, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 14 (Contributi ordinari di esercizio)

(1)  A favore delle imprese di trasporto e dell'Ente Ferrovie dello Stato limitatamente agli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 3, sono disposti annualmente contributi in conto esercizio, finalizzati a compensare le obbligazioni tariffarie da loro assunte. Tali contributi devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario, per i viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie. Per gli impianti fissi, la tariffa ordinaria considerata ai fini della determinazione del contributo è la minore tra quella calcolata con riferimento al comma 3 dell'articolo 1 e quella effettivamente applicata sull'impianto.

(2)  Nel caso di consorzi di imprese di trasporto riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, il contributo è erogato direttamente alle singole imprese consorziate.

(3)  L'ufficio provinciale competente trasmette agli assessori provinciali interessati, sulla base dei dati consuntivi della gestione del sistema tariffario, l'ammontare dei contributi ordinari di esercizio erogati a fronte di provvedimenti, previsti alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13, che autorizzano l'applicazione di tariffe speciali.

(4)  La determinazione del contributo ordinario costituisce un anticipo sul contributo integrativo di cui all'articolo 17. In tal senso i contributi succitati, se pur liquidati in due fasi successive, vanno considerati come un contributo unico la cui determinazione, in base alla correlazione ai costi, avviene in sede di determinazione del contributo integrativo.36) 

36)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 7 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, dall'art. 30 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 6 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 15 (Spese di investimento)

(1)  La Giunta provinciale determina annualmente i contributi sulle spese di investimento finalizzate a promuovere il potenziamento e il rinnovo dei beni strumentali necessari all'esercizio dei servizi di trasporto di competenza provinciale e a migliorare l'efficienza delle gestioni aziendali e l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare e gestire direttamente i beni strumentali di cui sopra.

(2)  Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta e, comunque, nella misura massima del 100 per cento di quella ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1. Nel relativo provvedimento sono determinati il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici obblighi di destinazione.

(3)  La domanda di contributo è corredata dagli originali dei titoli di acquisto dei beni. Inoltre, il legale rappresentante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la data di registrazione in contabilità dell'operazione di acquisto, il numero progressivo di registrazione sul libro giornale IVA e il valore portato ad incremento dei cespiti ammortizzabili, indicando separatamente l'eventuale quota di IVA indetraibile. I contributi riconosciuti alle imprese beneficiarie sono accantonati in un apposito fondo da utilizzarsi secondo quanto previsto dall'articolo 17.

(4)  Il trasferimento dei beni tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico o attività di cui all'articolo 1, comma 4, comporta anche il trasferimento dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo sulla base della documentazione prevista all'articolo 17, comma 7. Fatta eccezione per la cancellazione di cespiti a seguito di fatto accidentale o di decreto di autorizzazione dell'assessore competente, negli altri casi di alienazione di beni prima della scadenza del periodo di normale utilizzo di cui al comma 2, il contributo è revocato per l'ammontare residuo che risulta sulla base della documentazione prevista all'articolo 17, comma 7.

(5)  Se il bene viene alienato senza autorizzazione, il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato.

(6)  Se, a seguito di accertamento da parte degli organi competenti, risulta che un bene per il quale è stato riconosciuto un contributo sulle spese di investimento è stato utilizzato, senza autorizzazione dell'assessore provinciale competente, in modo difforme dalla sua normale destinazione, il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato. Nel caso in cui venga accertata l'effettuazione di "servizi fuori linea" senza l'autorizzazione di cui all'articolo 87 del codice della strada, il contributo è revocato nella misura del dieci per cento.

(7)  Nel caso in cui il servizio fuori linea per il quale è stata richiesta l'autorizzazione non venga effettuato, il concessionario deve comunicarlo all'ufficio provinciale competente entro i successivi tre giorni. Se a seguito di accertamenti da parte degli uffici competenti la comunicazione di mancata effettuazione del servizio risulta non veritiera, si applica quanto previsto al comma 6 per i servizi effettuati senza autorizzazione.

(8)  La Ripartizione provinciale Mobilità provvede alla gestione delle informazioni ed al controllo degli adempimenti previsti dal presente articolo. Le imprese ammesse a contributo provinciale devono fornire tutte le informazioni necessarie secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla predetta ripartizione, nonché la documentazione da essa richiesta.37) 

37)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 23 ottobre 1988, n. 39, e successivamente modificato dall'art. 10 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, dall'art. 8 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, dall'art. 43 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 31 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10, e dall'art. 6 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, ed infine così sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.

Art. 15/bis 38)

38)
L'art. 15/bis è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 16 (Modalità di erogazione dei contributi di esercizio)   delibera sentenza

(1)  I contributi di cui agli articoli 14 e 17 possono essere erogati, in rate mensili, nel corso dell'esercizio, nella misura del 90 per cento dell'ammontare che risulta dall'ultima deliberazione di cui all'articolo 17, comma 6.39) 

(2)  Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del costo standard di cui all'articolo 17. Per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio extraurbano il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12 per cento degli effettivi chilometri di servizio percorsi, mentre per imprese di trasporto pubblico che effettuano prevalentemente servizio urbano lo stesso contributo non potrà superare il 6 per cento. Con delibera della Giunta provinciale possono essere fissate modalità e pure condizioni per scostamenti dalle sopra citate percentuali. 40) 41)

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40 - Legge provinciale finanziaria 2013 – trasporto pubblico locale – modalità di erogazione dei contributi di esercizio – controllo contabile degli enti locali ai fini dell’equilibrio di bilancio e del patto di stabilità – non può essere sottratto alla Corte dei Conti ed attribuito ad un organo provinciale
39)
L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
40)
L'art. 16, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 10, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
41)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 febbraio 2014, n. 40 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 23, comma 10, della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, che aveva aggiunto il comma 2 all'art. 16 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 17 (Contributi ordinari di esercizio integrativi) 

(1)  Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'articolo 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi come definiti e valutati nei commi da 2 a 4.

(2)  I costi aziendali al netto di quelli relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2 e ai servizi di interesse comune di cui al comma 2 dell'articolo 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari che non hanno determinato variazioni dei contributi erogati negli esercizi precedenti, delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sono riconosciuti sulla base di un costo standard, per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito con criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione. Le vetture chilometro o le unità di prodotto equivalenti, comprensive di quelle di trasferimento, devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi degli articoli 2 e 4. Se il costo standard risulta superiore al costo effettivo, lo stesso costo standard viene ridotto nella misura necessaria ad assicurare una differenza tra i due costi non superiore all'uno per cento del costo effettivo.

(3)  Ai costi standard di cui al comma 2 si sommano i costi relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2, i costi relativi ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 12, i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma 3 dell'articolo 3 al netto delle quote di utilizzo del fondo investimenti, costituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 e le quote di ammortamento riconosciuto ai sensi del comma 6 dell'articolo 3. Le quote di utilizzo del fondo investimenti sono determinate in modo da garantire alle aziende contributi integrativi, da riconoscere nei primi esercizi di utilizzo dei cespiti e nei limiti delle quote di ammortamento effettuate, non superiore all'ammontare degli investimenti rimasti a carico dell'azienda.

(3/bis)  Il comma 3 va interpretato nel senso che ai costi ivi elencati si sommano anche gli oneri e i costi finanziari comprovatamente sostenuti dall’impresa di trasporto per obblighi di servizio pubblico. 42)

(4)  Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:

  1. ricavi relativi ai prodotti del traffico;
  2. ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'articolo 14;
  3. ricavi relativi a contributi e sovvenzioni da parte dello Stato e di altri enti;
  4. ricavi relativi agli interventi finanziari ed ai rimborsi previsti al comma 3 dell'articolo 2;
  5. sopravvenienze che hanno determinato l'erogazione di maggiori contributi negli esercizi precedenti.

(5)  Il costo standard è determinato per le diverse aziende o consorzi dalla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza. La Giunta provinciale può rideterminare, acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente, il costo standard quando si siano modificate, per cause non prevedibili, le condizioni di esercizio dei servizi.

(6)  La Giunta provinciale determina, sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio provinciale competente, il contributo in via definitiva dell'esercizio successivo a quello di competenza.

(7)  Le imprese concessionarie devono fornire la documentazione prevista al comma 1, lettera g) dell'articolo 5 avvalendosi anche del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 12. In particolare devono trasmettere all'ufficio provinciale competente copia conforme del libro dei cespiti con l'indicazione delle informazioni aggiuntive, stabilite con apposito decreto dell'assessore competente in materia, relative agli accantonamenti e agli utilizzi dei fondi contributi sugli investimenti e alle differenze tra gli utilizzi previsti ai fini contributivi e quelli effettivamente esposti nei bilanci aziendali.

(8)  Le imprese concessionarie, fatta eccezione per quelle minori appartenenti a consorzi approvati ai sensi dell'articolo 11, devono inoltre trasmettere i dati consuntivi risultanti dai bilanci aziendali ripartiti tra le diverse attività e per centri di costo secondo modelli stabiliti con decreto dell'assessore provinciale competente.

(9)  I contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio considerati ai fini dell'applicazione del presente articolo e non ammessi in deduzione ai fini IRAP.43) 44) 

42)
L'art. 17, comma 3/bis è stato inserito dall'art. 23, comma 11, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
43)
L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 10 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24, e successivamente modificato dall'art. 9 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
44)
L'art. 17, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e così sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 1845) 

45)
Omissis.

TITOLO V
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza

Art. 1946) 

46)
L'art. 19 è stato abrogato dall'art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 19/bis (Sanzioni amministrative a carico delle imprese di trasporto)

(1)  Le imprese di trasporto che violino gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 1, senza giustificata motivazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

(2)  In caso di mancata effettuazione delle corse per carenze organizzative imputabili all’impresa di trasporto, di mancato utilizzo delle apparecchiature per la gestione dei turni, di bigliettazione e di informazione al pubblico, e nel caso di utilizzo di autobus non autorizzati si applica la sanzione amministrativa di 5.000,00 euro.

(3)  Tutti gli importi addebitati a titolo di sanzione amministrativa saranno detratti dal contributo di cui all’articolo 17.

(4)  Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT. 47)

47)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 23, comma 12, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 19/ter (Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

(1)  Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 1 della presente legge sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. In caso di violazione di tali disposizioni vengono applicate le sanzioni amministrative per le stesse previste, maggiorate del 300 per cento, se non espressamente disciplinate con il presente articolo.

(2)  Gli utenti che trasgrediscono le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.

(3)  Qualora l'utente del pubblico servizio compia atti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti di cui al comma 9 ed il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio e, qualora sia nominativo, di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.

(4)  Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale devono munirsi di valido titolo di viaggio che deve essere conservato per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa ed esibito a richiesta del personale di vigilanza.

(5)  I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 30 euro a 240 euro.

(6)  I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto muniti di titolo di viaggio ceduto o contraffatto e i viaggiatori colti in flagranza a cedere titoli di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 60 euro a 400 euro. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

(7)  La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è ridotta a 10 euro se:

  1. il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta;
  2. il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, la propria identità e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta.

(8)  Nei casi di cui ai commi 5 e 6 al viaggiatore è comunque consentito di regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione, se maggiorenni, devono scendere dai veicoli.

(9)  All'accertamento dell’infrazione, alla sua contestazione immediata nonché alla riscossione immediata delle sanzioni amministrative provvedono gli agenti dipendenti formalmente incaricati dalle società che esercitano i servizi di trasporto pubblico nonché i dipendenti provinciali autorizzati dall’assessore competente. Per la legalità dei verbali detto personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.

(10)  Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi 7 e 8, il dipendente dell’azienda concessionaria incaricato del controllo, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al legale rappresentante dell’azienda concessionaria di trasporto da cui dipende, il quale è competente a emettere l’ordinanza ingiunzione.

(11)  Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni di cui al presente articolo, gli esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad esporne il contenuto al pubblico in modo ben visibile.

(12)  I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle aziende di trasporto che li impiegano per migliorare le attività di controllo e di assistenza alla clientela e di informazione relative al servizio e ai punti vendita, secondo un programma che le aziende di trasporto sono tenute a presentare annualmente, e che deve essere approvato dall'assessore provinciale competente alla mobilità.

(13)  Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT. 48)

48)
L'art. 19/ter è stato inserito dall'art. 23, comma 12, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 20 (Servizio di vigilanza e controllo)

(1)  Il servizio di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e per l'accertamento delle relative infrazioni è affidato al personale dipendente dalle strutture provinciali organizzative competenti in materia di trasporti, appositamente autorizzato dall'Assessore provinciale. Per i servizi di noleggio, la vigilanza, il controllo e l'accertamento può essere esercitato anche dal comune.

TITOLO VI
Coordinamento con altre disposizioni di legge

Art. 21

(1)  Sono abrogati gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24.

(2)  È abrogato l'articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23.

(3)  È abrogato l'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1984, n. 9.

(4)  Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30.

(5)  È abrogata la legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37.

(6)  Sono abrogati i punti 2) e 3), della lettera a), dell'articolo 3, della legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17.

(7) 49) 

(8)  La dotazione organica della VI qualifica funzionale del ruolo speciale dei trasporti indicata nella tabella B) annessa alla legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è aumentata di tre posti.

49)
Sostituisce il comma 2 della L.P. 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 2250) 

50)
Modifica l'art. 23 della L.P. 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 23-2445) 

45)
Omissis.

Art. 25

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActiona) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionActiond) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37 
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
ActionActionf) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12-16.   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19   
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21   
ActionActionArt. 22   
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24 (Clausola d'urgenza)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2 
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
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ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
ActionAction1996
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ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
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ActionAction1983
ActionAction22/02/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 31 del 22.02.1983
ActionAction10/03/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 47 del 10.03.1983
ActionAction28/04/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 111 del 28.04.1983
ActionAction18/10/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983
ActionAction15/12/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 15.12.1983
ActionAction29/12/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 29.12.1983
ActionAction17/03/1983 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 marzo 1983, n. 1
ActionAction30/08/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 agosto 1983, n. 10
ActionAction16/02/1983 - decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1983, n. 101/S/IP/5
ActionAction31/08/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1983, n. 11
ActionAction05/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 settembre 1983, n. 12
ActionAction07/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1983, n. 13
ActionAction13/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 settembre 1983, n. 14
ActionAction16/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1983, n. 15
ActionAction19/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1983, n. 16
ActionAction19/09/1983 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 17
ActionAction19/09/1983 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 18
ActionAction17/10/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1983, n. 20
ActionAction17/10/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1983, n. 21
ActionAction18/10/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 ottobre 1983, n. 23
ActionAction16/11/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1983, n. 24
ActionAction21/11/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1983, n. 25
ActionAction01/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° dicembre 1983, n. 28
ActionAction01/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 dicembre 1983, n. 29
ActionAction08/04/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 aprile 1983, n. 3
ActionAction02/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 dicembre 1983, n. 30
ActionAction19/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1983, n. 31
ActionAction23/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1983, n. 32
ActionAction13/04/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1983, n. 4
ActionAction20/05/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 maggio 1983, n. 6
ActionAction11/07/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1983, n. 8
ActionAction12/07/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1983, n. 9
ActionAction21/03/1983 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction10/02/1983 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction05/01/1983 - Legge provinciale 5 gennaio 1983, n. 1
ActionAction29/03/1983 - Legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10
ActionAction19/04/1983 - LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1983, n. 11
ActionAction16/05/1983 - Legge provinciale 16 maggio 1983, n. 12
ActionAction05/01/1983 - LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
ActionAction21/01/1983 - Legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 4
ActionAction21/01/1983 - Legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 5
ActionAction01/03/1983 - Legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6
ActionAction11/03/1983 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7
ActionAction11/03/1983 - Legge provinciale 11 marzo 1983, n. 8
ActionAction25/03/1983 - LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionAction03/06/1983 - Legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14
ActionAction09/06/1983 - Legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15
ActionAction14/06/1983 - LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
ActionAction14/06/1983 - Legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17
ActionAction28/06/1983 - LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionAction30/06/1983 - Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 21
ActionAction21/07/1983 - Legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23
ActionAction21/07/1983 - Legge provinciale 21 luglio 1983, n. 24
ActionAction26/07/1983 - Legge provinciale 26 luglio 1983, n. 25
ActionAction03/08/1983 - Legge provinciale 3 agosto 1983, n. 26
ActionAction03/08/1983 - Legge provinciale 3 agosto 1983, n. 27
ActionAction03/08/1983 - Legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28
ActionAction05/08/1983 - Legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29
ActionAction18/08/1983 - LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionAction18/08/1983 - Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31
ActionAction18/08/1983 - Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionAction18/08/1983 - Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34
ActionAction25/08/1983 - Legge provinciale 25 agosto 1983, n. 35
ActionAction25/08/1983 - Legge provinciale 25 agosto 1983, n. 36
ActionAction25/08/1983 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. 37
ActionAction30/08/1983 - Legge provinciale 30 agosto 1983, n. 38
ActionAction25/10/1983 - Legge provinciale 25 ottobre 1983, n. 39
ActionAction26/10/1983 - Legge provinciale 26 ottobre 1983, n. 40
ActionAction08/11/1983 - Legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42
ActionAction14/11/1983 - Legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43
ActionAction14/11/1983 - Legge provinciale 14 novembre 1983, n. 44
ActionAction21/11/1983 - LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. 45
ActionAction21/11/1983 - Legge provinciale 21 novembre 1983, n. 46
ActionAction06/12/1983 - Legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48
ActionAction12/12/1983 - LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionAction16/12/1983 - Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51
ActionAction18/08/1983 - LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 33 —
ActionAction21/06/1983 - Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionAction01/06/1983 - Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13 
ActionAction08/07/1983 - LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 22 —
ActionAction07/12/1983 - LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
ActionAction07/11/1983 - Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 
ActionAction22/11/1983 - Legge provinciale 22 novembre 1983, n. 47
ActionAction30/06/1983 - LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionAction30/06/1983 - Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
ActionAction12/01/1983 - Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
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