(1) La dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è definita con legge. La dotazione complessiva dei posti del personale degli altri enti di cui all'articolo 1 e delle aziende provinciali viene definita con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta degli stessi.
(2) Condizioni per poter effettuare l’assunzione di personale sono:
- la previsione della dotazione di posti o,
- se l’assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale.
(3) In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale personale non previsto dalla dotazione dei posti che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione.
(4) Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, vengono istituiti le dotazioni di posti per settore del personale della Provincia, nel rispetto della dotazione complessiva dei posti, per cui è garantita la copertura finanziaria nel bilancio di previsione.
(5) Gli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, rimangono in vigore.