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In vigore al: 30/06/2015

a) Legge provinciale 19 agosto 1991, n. 241)
Classificazione delle strade di interesse provinciale

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 27 agosto 1991, n. 37.

Art. 1 (Classificazione delle strade)  delibera sentenza

(1) Le strade pubbliche di interesse provinciale si distinguono in provinciali, comunali e vicinali.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003 - Klassifizierung der Strassen - erklärender Charakter - Gerichtsbarkeit des Verwaltungsgerichts

Art. 2 (Strade provinciali)

(1) È provinciale la strada che:

  1. rappresenta il principale collegamento tra la rete stradale nazionale e quella del capoluogo di ogni comune;
  2. collega i capoluoghi dei singoli comuni, sempreché rappresenti il collegamento principale tra loro;
  3. collega le valli laterali a quelle principali:
    1. sempreché le località, rispettivamente gli insediamenti esterni al centro abitato, siano importanti per la loro estensione ed attività economica;
    2. sempreché la strada rappresenti il collegamento principale delle località, rispettivamente degli insediamenti esterni al centro abitato;
  4. collega frazioni e casolari isolati dal capoluogo che complessivamente abbiano almeno 200 abitanti, anche se fanno parte di comuni diversi, a condizione che:
    1. abbia una lunghezza minima di km 2;
    2. rappresenti il collegamento principale alla frazione;
  5. collega insediamenti di particolare interesse turistico o località turistiche di interesse intercomunale;
  6. corre parallela rispetto ad una principale strada di comunicazione e assume funzione sostitutiva rispetto a questa;
  7. collega impianti pubblici di interesse intercomunale situati al di fuori dei centri abitati, a distanza di almeno 1 chilometro.

Art. 3 (Classificazione delle strade provinciali)

(1) La classificazione delle strade provinciali, o di tratti di strada, è disposta dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico provinciale e dei comuni territorialmente interessati.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche tecniche delle strade provinciali, avuto riguardo alla loro importanza per il traffico e alla funzione che assolvono nell'ambito della viabilità nel territorio interessato.

Art. 4 (Strade comunali)  delibera sentenza

(1) È comunale la strada, non compresa tra quelle indicate nell'articolo 2, che:

  1. collega la principale località del comune alle frazioni, alla più vicina stazione ferroviaria o alla più vicina fermata di filobus o di autobus o di tram, ad un aeroporto o a località sede di istituzioni essenziali per la comunità comunale;
  2. collega tra di loro frazioni ed insediamenti del comune;
  3. è situata all'interno degli abitati, esclusi quei tratti di strade statali e provinciali che attraversano gli abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti; 2)
  4. collega centri commerciali, turistici o impianti sportivi al capoluogo o alle frazioni più importanti;
  5. rappresenta un collegamento secondario di una località che fruisce già di collegamento principale;
  6. collega piccoli insediamenti ad una frazione o al capoluogo.
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 136 vom 25.05.2001 - Gemeindestraßen und ländliche Straßen - Verbindung des Straßennetzes mit Einzelhöfen
2)
La lettera c) dell'art. 4, comma 1, è stata sostituita dall'art. 2 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

Art. 5 (Classificazione delle strade comunali)

(1) La classificazione delle strade comunali è disposta con deliberazione del consiglio comunale.

(2) La deliberazione viene affissa all'albo comunale per la durata di 15 giorni consecutivi e pubblicata sulle pagine web della Provincia autonoma di Bolzano destinate alla viabilità.3)

3)
L'art. 5, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 6 (Strade con diritto di precedenza)

(1) Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, di interesse provinciale, ma appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito d'intesa tra gli enti stessi l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide l'assessore provinciale competente in materia, su conforme parere della competente ripartizione provinciale.

Art. 7 (Strade vicinali)

(1) Sono strade vicinali tutte le altre che non sono incluse nelle precedenti categorie, che sono soggette al transito pubblico e che non fanno parte della rete viaria rurale di cui alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50

Art. 8 (Strade di bonifica)

(1) Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, a collaudo avvenuto, in base alle norme della presente legge.

Art. 9 (Piste ciclabili)

(1) Le piste di uso pubblico riservate alla circolazione dei velocipedi, che non corrono sulla carreggiata di una strada, ma seguono un proprio tracciato, sono classificate quali piste ciclabili intercomunali o comunali. La costruzione e classificazione delle piste intercomunali può essere disposta dalla Provincia, rispettivamente dalla comunità comprensoriale o dal consorzio dei comuni territorialmente interessati.

Art. 10 (Declassificazione di strade)

(1) La declassificazione di strade o di tratti stradali avviene secondo la stessa procedura prevista per la classificazione.

(2) I tratti di strada provinciale sostituiti con nuovi tracciati che non comportano mutamenti nei punti iniziali e finali della strada, sono declassificati e, se ancora usufruibili, ceduti gratuitamente ai comuni o loro consorzi interessati, con il consenso degli stessi.

(3) Con il provvedimento di declassificazione si dispone la nuova classificazione della strada o del tratto stradale o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

(4) Le aree di proprietà comunale che, previo consenso del comune interessato, diventano sedime di strada classificata provinciale, sono cedute gratuitamente alla Provincia.4)

4)
L'art. 10 è stato modificato dall'art. 45 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 10

(1) Per le strade inserite nell'elenco dei comuni territorialmente competenti, che hanno perso il carattere originario di strade interpoderali di allacciamento e hanno acquisito il carattere di strade pubbliche comunemente percorribili, il comune è autorizzato, ai fini dell'intavolazione del diritto di passaggio pubblico o della proprietà, a corrispondere un indennizzo unico nella misura del corrispondente valore agricolo stabilito dalla commissione provinciale di estimo.

(2) Per i fini di cui al comma 1 si può anche procedere ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, prescindendo dalla fissazione dei termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati i lavori. L'inclusione di una strada nell'elenco equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche alle strade comunali.

(4) La servitù di uso pubblico di un bene immobile messo a disposizione della collettività in modo continuativo e univoco è costituita con atto pubblico o con atto scritto di manifestazione di volontà del proprietario resa davanti al segretario comunale. L'atto pubblico e la manifestazione di volontà costituiscono titolo per l'intavolazione della servitù nel libro fondiario. L'intavolazione della servitù di uso pubblico produce i suoi effetti anche nei confronti degli aventi causa del dichiarante.

Art. 11 (Decorrenza della classificazione e della declassificazione)

(1) I provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

(2) Il provvedimento di riclassificazione di una strada da comunale a provinciale, qualora i terreni utilizzati per la sua costruzione non siano di proprietà del comune o consorzio interessato, è subordinato al previo accordo del comune o consorzio di trasferire in favore della Provincia la proprietà dei beni.

Art. 12 (Costruzione, ripristino e manutenzione di strade comunali)

(1) La costruzione, il ripristino e la manutenzione di strade comunali sono di esclusiva competenza dei rispettivi comuni o loro consorzi.

(2) La Provincia può assumersi la manutenzione ordinaria delle strade comunali a condizione che i comuni o loro consorzi si assumano l'onere di rimborsare le spese per la manutenzione in base ad apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 13.

Art. 13 (Manutenzione di strade comunali da parte della Provincia)

(1) L'assunzione della manutenzione ordinaria delle strade comunali, ai sensi dell'articolo 12, può essere disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, previa perizia del competente organo tecnico-consultivo provinciale.

(2) I comuni o loro consorzi provvedono a rimborsare alla Provincia le spese per la manutenzione ordinaria in un'unica rata annuale commisurata, a decorrere dal 1° gennaio 1993, all'importo di lire un milione per ogni tratto pari ad un chilometro di lunghezza e ad un metro di larghezza della carreggiata.5)

(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare annualmente l'importo di cui al comma 2, in base alle variazioni in aumento dell'indice del costo della vita accertato dall'istituto provinciale di statistica.

(4) La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia, può ridurre fino al cinquanta per cento l'importo da rimborsarsi, ai sensi dei commi 2 e 3, da parte dei comuni, o loro consorzi, che risultano carenti di strutture di pubblico interesse. Può altresì essere concessa una riduzione fino al cinquanta per cento per le strade comunali assunte in manutenzione, il cui tracciato si snoda, anche solo in parte, al di sopra di mille metri s.I.m.6)

(5) La Provincia non può assumersi la manutenzione ordinaria permanente delle seguenti strade comunali o vicinali:

  1. strada di lunghezza limitata e non collegata alla rete viaria principale, o di difficile accesso;
  2. strada di viabilità secondaria;
  3. strada comunale adibita prevalentemente all'accesso di singoli masi o di appezzamenti agricoli;
  4. strada classificata rurale ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50;
  5. strada di accesso di lunghezza non superiore ad 1 chilometro, di proprietà del comune;
  6. strada comunale che costituisce esclusivamente la viabilità interna di una località isolata;
  7. pista per cicli e marciapiede di esclusivo interesse locale;
  8. strada interna alle zone di interesse produttivo;
  9. strada comunale aperta al traffico pubblico con limitazioni.

(6) Per strade comunali assunte in manutenzione dalla Provincia, il comune o relativo consorzio proprietario è tenuto a trasmettere tempestivamente, al competente ufficio tecnico provinciale di zona, copia delle concessioni stradali rilasciate. È a carico dei concessionari il ripristino degli eventuali danni arrecati al patrimonio stradale; in caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, la Provincia, previa diffida, vi provvede direttamente a spese del concessionario e, solidalmente, del comune o consorzio interessato.

5)
L'art. 13, comma 2, è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.
6)
L'art. 13, comma 4, è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.

Art. 14 (Interventi della Provincia per le strade comunali)  delibera sentenza

(1) La Provincia può assumersi la costruzione, la manutenzione straordinaria, il ripristino e le migliorie delle strade comunali, a condizione che il comune o relativo consorzio si assuma le relative spese e presenti un progetto approvato dagli organi competenti.

(2) Le spese di cui al comma 1 sono calcolate in base al consuntivo dei lavori eseguiti.

(3) Se i lavori di cui al comma 1 vengono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il comune, o consorzio, deve rimborsare alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

(4) Il pagamento delle spese a carico del comune per gli interventi di cui ai commi 1 e 3 dovrà avvenire a lavori ultimati. Se la Provincia assume la manutenzione ordinaria della strada, il pagamento delle citate spese dovrà essere effettuato unitamente a quello della rata annuale per la manutenzione ordinaria di cui all'articolo 13.

(5) La Giunta provinciale può provvedere, direttamente o con contributi, alla costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.

massimeDelibera 24 giugno 2013, n. 954 - L.P. del 19.08.1991, n. 24: Contributi a comuni per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale: Modifica dei criteri
massimeDelibera N. 3016 del 01.09.2003 - L.P. 19.08.1991, n. 24: Costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale; determinazione dei criteri per la concessione di contributi ai comuni(modificata con delibera n. 4033 del 08.11.2004 e con delibera n. 2078 del 18.06.2007

Art. 14/bis (Lavori di pubblica utilità dei cantieri stradali della Provincia)

(1) Con deliberazione della Giunta provinciale la Ripartizione strade ed impiantistica può essere autorizzata ad eseguire per terzi, tramite i cantieri stradali della Provincia, lavori urgenti ed indifferibili che siano di pubblica utilità. Gli oneri reciproci sono fissati con apposita convenzione. Il rimborso dei lavori avviene secondo i criteri di cui alla presente legge.7)

7)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 79 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 15 (Parti della strada)

(1) Sono parti della strada:

  1. le aree direttamente predisposte per il traffico, come carreggiate, piste ciclabili, piste cavalcabili, marciapiedi, strade per pedoni, strade per pedoni e per cicli, salvagenti, piazzole di sosta, fermate di autobus, aree di parcheggio nonché aree destinate al disbrigo delle formalità per attraversare il confine ed alla riscossione di pedaggi e simili;
  2. le strutture a diretto servizio delle aree destinate al traffico di cui alla lettera a), come argini, scarpate, ponti, gallerie, attraversamenti, cavalcavie e sottopassaggi, mura di sostegno, fosse, strutture di drenaggio per le strade, compreso il collettore principale e simili;
  3. le strutture collocate nell'ambito della strada, che sono destinate a garantire l'utilizzo il meno pericoloso possibile della strada nell'ambito dell'uso comune ed a garantirne la regolare consistenza e lo stato di manutenzione, nonché le strade di servizio a dette strutture, sempreché non siano strade pubbliche;
  4. le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla manutenzione delle stesse, quali officine, cantieri, cortili per le attrezzature, edifici ed aree per depositi, silos e simili, nonché le strade di accesso a dette strutture, sempreché non siano strade pubbliche;
  5. le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla tutela dei confinanti di fronte a pericoli o danni causati dal traffico stradale o da lavori di manutenzione sulla strada.

Art. 15/bis (Alienazione o permuta di relitti stradali)

(1)  Il ricavo dall’alienazione o dalla permuta di terreni costituenti relitti stradali amministrati dal Servizio strade provinciale, deliberata dalla Giunta provinciale, è reimpiegato per l’acquisto di beni di natura analoga, per altri investimenti immobiliari sulla rete stradale d’interesse provinciale o per la manutenzione della stessa.8)

8)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.

Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Alla nuova classificazione delle strade provinciali, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, si provvede su proposta dell'ufficio provinciale competente, sentito il parere dei comuni interessati, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine non viene espresso alcun parere, il silenzio vale come assenso alla proposta.

(2) La Provincia, sentiti i comuni interessati e di intesa con i relativi proprietari, può assumersi la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade militari e private aperte al pubblico transito.

(3) I fondi già assegnati e quelli che saranno assegnati per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche a norma delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 20 ottobre 1971, n. 912, sono liquidati agli enti concessionari con le modalità previste dall'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, concernente il piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali. Ultimata l'esecuzione delle opere, gli enti concessionari devono far pervenire all'assessorato provinciale ai lavori pubblici la documentazione di cui all'articolo 10 della suddetta legge provinciale.

(4) Le leggi provinciali 29 aprile 1972, n. 9, e 21 agosto 1975, n. 47, sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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