Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 30/06/2015
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 89 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 89 del 16.03.2007
Acquisto di immobili e conseguente riduzione dei trasferimenti erariali.
Attendere, processo in corso!
Sentenza (5 marzo 2007) 16 marzo 2007, n. 89; Pres. Bile; Red. Cassese
Ritenuto in fatto
1. – Le Regioni Toscana (r. ric. n. 28 del 2006), Veneto (r. ric. n. 29 del 2006), Valle d'Aosta (r. ric. n. 30 del 2006), Trentino-Alto Adige (r. ric. n. 37 del 2006), Liguria (r. ric. n. 38 del 2006), Emilia-Romagna (r. ric. n. 39 del 2006), Friuli-Venezia Giulia (r. ric. n. 41 del 2006), la Regione Siciliana (r. ric. n. 31 del 2006), e le Province Autonome di Bolzano (r. ric. n. 33 del 2006) e di Trento (r. ric. n. 40 del 2006) hanno proposto distinti ricorsi con i quali hanno impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», tra cui l'art. 1, commi 24 e 26; il Veneto ha impugnato anche i commi 23 e 25, la Provincia di Trento e il Friuli-Venezia Giulia anche il comma 25.
Le questioni sono state sollevate in riferimento: agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione; agli artt. 4, 45 e 48-bis, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta); agli artt. 14, lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
(
Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), alla
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
L'art. 1, comma 23, della legge n. 266 del 2005 prevede un limite all'acquisto di immobili per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con l'eccezione degli enti territoriali, fissandolo in un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquistati nel precedente triennio.
Il comma 24 stabilisce che «nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome viene operata un'analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti».
Il comma 25 sottrae l'acquisto di immobili, da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili, alla disciplina dettata dai due commi precedenti.
Il comma 26 si occupa dell'attuazione dei commi 23 e 24, stabilendo che le amministrazioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento e che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione». La stessa disposizione stabilisce che la comunicazione è inviata anche all'Agenzia del territorio, che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità.
Tutte le Regioni e le Province autonome lamentano la lesione della propria autonomia, essenzialmente finanziaria. In particolare, la Regione Veneto sostiene che tutte le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. attraverso l'imposizione alle Regioni e agli enti locali, oltre che alle amministrazioni statali, di limiti all'acquisizione di immobili. In tal modo sarebbero stati posti vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, eccedendo la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e violando l'autonomia finanziaria di spesa di cui all'art. 119 Cost.
2. – In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e/o infondati.
3. – In prossimità della data fissata per l'udienza, le ricorrenti Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, e la Provincia di Trento hanno depositato memorie concludendo per la cessazione della materia del contendere.
Esse danno atto dell'intervenuta abrogazione delle disposizioni impugnate ad opera dell'art. 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». Ritengono che dall'abrogazione discenda la completa eliminazione di qualunque effetto giuridico delle disposizioni impugnate e la preclusione di qualunque loro applicazione. Infatti, da un lato, il comma 24 prendeva a riferimento i comportamenti nell'acquisto di immobili relativi al 2006, facendone derivare conseguenze consistenti nella potenziale riduzione dei trasferimenti erariali. Dall'altro, gli oneri di comunicazione a tal fine previsti dal successivo comma 26 non hanno avuto esecuzione, atteso che il decreto ministeriale 5 aprile 2006 ha rinviato ad un successivo decreto ministeriale modalità e disposizioni per gli enti destinatari del comma 24.
3.1. – Anche la Regione Toscana nella propria memoria depositata chiede che la Corte costituzionale dichiari cessata la materia del contendere, dando atto che le disposizioni impugnate non hanno avuto attuazione e sono state abrogate.
3.2. – La Provincia di Bolzano nella memoria non prende in considerazione l'avvenuta abrogazione e insiste per la dichiarazione di illegittimità dei commi 24 e 26.
3.3. – Anche la memoria della Regione Veneto non prende in esame l'intervenuta abrogazione e insiste nel chiedere la dichiarazione di illegittimità di tutte le disposizioni impugnate.
In particolare, con riferimento al comma 23, la Regione sostiene che l'espressa esclusione della sua applicazione agli enti territoriali non è sufficiente per ritenere illesa l'autonomia delle Regioni e degli enti locali, atteso che non sarebbero esclusi gli enti strumentali, come scuole ed ASL, che, pur non essendo enti territoriali, «appartengono a questi ultimi e su questi gravano in termini finanziari e amministrativo-gestionali».
3.4. – Prima dell'udienza di discussione, la Regione Valle d'Aosta ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
4. – Le memorie depositate dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi relativi a tutti i ricorsi (con eccezione di quelli relativi ai ricorsi proposti dalla Regione Siciliana e dalla Regione Veneto), nel dare atto dell'intervenuta abrogazione, affermano che non risulta che le disposizioni abrogate abbiano prodotto effetti ostativi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
5. – Alla pubblica udienza l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia al ricorso presentata dalla Regione Valle d'Aosta.
Considerato in diritto 1. – Le Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché la Regione Siciliana, hanno impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», tra cui l'art. 1, commi 24 e 26; la Provincia di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato anche il correlato comma 25, solo la Regione Veneto anche il comma 23, e i correlati commi 25 e 26.
Le impugnazioni delle citate disposizioni vengono trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte con gli stessi ricorsi e, per ragioni di omogeneità di materia, possono essere decise, previa riunione in parte qua dei giudizi, con la medesima sentenza.
Successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrato in vigore l'art. 1, comma 694, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che ha espressamente abrogato le norme impugnate.
2. – Il comma 24 prevede la riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, rapportandola alla spesa sostenuta negli anni precedenti per l'acquisto di immobili. Il comma 25 esclude gli immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili. Il comma 26 individua la procedura di attuazione dei commi precedenti.
Tutte le ricorrenti lamentano la lesione della propria autonomia, in particolare finanziaria, in riferimento a più parametri costituzionali (par. 1 del “ritenuto in fatto”).
3. – La Regione Valle d'Aosta ha rinunciato al ricorso e, alla pubblica udienza, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia. Tanto comporta l'estinzione del giudizio in parte qua, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
4. – Il comma 24, e i correlati commi 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, ora abrogati, non hanno avuto attuazione, come hanno riconosciuto nel corso della pubblica udienza tutte le ricorrenti. La previsione della riduzione dei trasferimenti erariali era subordinata, al fine di individuarne la misura, alla conoscenza dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti per l'acquisto di immobili nel 2006 e alla conoscenza della spesa media per le stesse finalità sostenuta nel quinquennio precedente. Invece, la procedura per l'acquisizione di tali informazioni, regolata dal comma 26 mediante rinvio a un decreto ministeriale, non è stata neppure avviata, atteso che il relativo provvedimento, preannunciato nell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006, non è stato mai emanato.
Poiché dall'abrogazione discende la completa eliminazione di qualunque effetto giuridico delle disposizioni e la preclusione di qualunque applicazione, può ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. – Solo la Regione Veneto ha impugnato il comma 23, e i correlati commi 25 e 26, della legge n. 266 del 2005. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), esclusi gli enti territoriali, il comma 23 prevede un limite all'acquisto di immobili e lo individua nell'importo non superiore alla spesa media sostenuta per l'acquisto di immobili nel triennio precedente. Anche rispetto a questa disposizione sono esclusi gli immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili (comma 25) ed è disciplinata la procedura di attuazione (comma 26).
La ricorrente lamenta che, attraverso vincoli puntuali ad una singola voce di spesa, lo Stato avrebbe ecceduto la propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e avrebbe violato l'autonomia finanziaria di spesa di cui all'art. 119 Cost. In particolare, l'espressa esclusione degli enti territoriali non sarebbe sufficiente a ritenere illesa l'autonomia delle Regioni e degli enti locali, atteso che non sarebbero esclusi gli enti strumentali, come scuole ed ASL, i quali, pur non essendo enti territoriali, «appartengono a questi ultimi e su questi gravano in termini finanziari e amministrativo-gestionali».
L'abrogazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso ad opera della legge n. 296 del 2006 ha espressamente riguardato anche il comma 23. Tuttavia, la disposizione impugnata ha avuto attuazione. Infatti, il d.m. 5 aprile 2006 ha previsto sia le comunicazioni trimestrali relative agli acquisti di immobili a partire dal 2006, sia la comunicazione del valore medio degli acquisti operati nel triennio precedente, tutte da effettuarsi ad opera delle amministrazioni individuate nel comma 23. Pertanto deve passarsi all'esame del merito.
5.1. – La questione è fondata.
La disposizione statale impugnata pone puntuali vincoli di spesa. Nel fissare limitazioni agli acquisti immobiliari delle pubbliche amministrazioni (individuate con riferimento a quelle contemplate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), l'art. 1, comma 23, della legge n. 266 del 2005 esonera gli «enti territoriali». Tale esclusione ha lo scopo di garantire l'autonomia delle Regioni e degli enti locali nelle scelte relative alla composizione del loro patrimonio.
Le menzionate limitazioni, tuttavia, non possono colpire le amministrazioni o gli enti pubblici strumentali o dipendenti dalle Regioni e dagli enti locali, cioè le strutture operative delle quali le une e gli altri si avvalgono per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione.
Il successivo comma 25 già prevede che le limitazioni in argomento non si applichino ove gli acquisti immobiliari delle pubbliche amministrazioni abbiano ad oggetto beni con speciale destinazione (ospedali, ospizi, scuole e asili); con la conseguenza che tali acquisti sono sottratti a quelle limitazioni, anche se effettuati da amministrazioni ed enti pubblici strumentali degli enti territoriali. Si tratta, peraltro, di una esclusione solo parziale dall'obbligo di osservare le predette limitazioni, mentre l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali richiede che essa riguardi tutti gli acquisti delle amministrazioni ed enti pubblici strumentali degli enti territoriali. La norma impugnata prevede puntuali vincoli di spesa nei confronti di questi ultimi, in tal modo eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 417 del 2005).
Ne discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui, non contemplando tra i soggetti esonerati dal vincolo di spesa le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali, include tali amministrazioni ed enti tra i soggetti ai quali si applicano le limitazioni stabilite dalla stessa disposizione.
Resta assorbita la questione relativa ai correlati commi 25 e 26 della stessa legge.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali;
dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24 e 26, della legge n. 266 del 2005, proposta – con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, agli artt. 4, 45 e 48-bis, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) – dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 24, 25 e 26, della legge n. 266 del 2005, sollevate – in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14 lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
(
Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), alla
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); all'art. 10
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalle altre ricorrenti con i ricorsi in epigrafe.
Indice
Seleziona tutti
Deseleziona tutti
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19
b) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
c) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
d) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33
e) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
f) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
Articolo unico
h) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39
i) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
B Collocamento dei lavoratori
C Orientamento professionale
a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
Art. 1 (Finalità dell'orientamento scolastico e professionale)
Art. 2 (Destinatari delle attività di orientamento)
Art. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)
Art. 4 (Uffici e sedi periferiche)
Art. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)
Art. 6 (Programmazioni annuali)
Art. 7-11.
D Tutela tecnica del lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
a) LEGGE PROVINCIALE 15 luglio 1981, n. 19
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1987, n. 12
d) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1988, n. 23
Art. 1 (Istituzione dei corsi)
Art. 2 (Titoli di ammissione ai corsi)
Art. 3 (Durata dei corsi)
Art. 4 (Programma di insegnamento)
Art. 5 (Esami - Commissione)
Art. 6 (Giudizi della commissione)
Art. 7 (Attestati)
Norme transitorie
Norme finali
e) LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 9
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
Art. 1
Art. 2
Norme transitorie
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
b') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
A
B
C
D
E
F
G
H
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 ottobre 2006, n. 53
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Norma transitoria)
g) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
I
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Delibera N. 43 del 13.01.2003
Delibera N. 210 del 27.01.2003
Delibera 17 febbraio 2003, n. 406
Delibera N. 440 del 17.02.2003
Delibera N. 574 del 24.02.2003
Delibera N. 792 del 17.03.2003
Delibera N. 977 del 31.03.2003
Delibera N. 1036 del 31.03.2003
Delibera N. 1146 del 14.04.2003
Delibera N. 1435 del 05.05.2003
Delibera 16 giugno 2003, n. 2004
Delibera N. 2006 del 16.06.2003
Delibera N. 2366 del 14.07.2003
Delibera N. 2090 del 23.06.2003
Delibera N. 2398 del 14.07.2003
Delibera N. 2399 del 14.07.2003
Delibera N. 2523 del 21.07.2003
Delibera N. 2580 del 28.07.2003
Delibera N. 2689 del 12.08.2003
Delibera N. 3016 del 01.09.2003
Delibera N. 3009 del 01.09.2003
Delibera N. 3223 del 22.09.2003
Delibera N. 3307 del 29.09.2003
Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
Delibera N. 3474 del 06.10.2003
Delibera N. 3540 del 13.10.2003
Delibera N. 3564 del 13.10.2003
Delibera N. 3679 del 20.10.2003
Delibera N. 3872 del 04.11.2003
Delibera N. 4447 del 09.12.2003
Delibera N. 3350 del 29.09.2003
Delibera N. 3774 del 27.10.2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 89 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 21.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 141 del 27.04.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 08.05.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 169 del 17.05.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 184 del 12.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 221 del 21.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 240 del 26.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 06.07.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 401 del 23.11.2007
Corte costituzionale - Ordinanza N. 422 del 12.12.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 20.12.2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
1998
1997
1996
1989
Indice cronologico
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
19/01/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
01/03/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
06/04/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
16/05/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
19/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
05/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
06/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
25/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
28/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
12/09/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
07/11/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
28/04/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
19/06/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1995, n. 3140
17/07/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
04/12/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
13/02/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1995, n. 667
18/12/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 1995, n. 6696
29/12/1995 - Deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 1995, n. 7162
21/09/1995 - DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
21/09/1995 - Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430
12/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1995, n. 1
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 10
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 12
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 13
27/03/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14
11/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 aprile 1995, n. 15
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 16
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 17
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 18
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 19
19/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1995, n. 2
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 20
12/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1995, n. 22
16/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 maggio 1995, n. 23
29/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 1995, n. 24
31/05/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
25/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 1995, n. 44/30.10
11/01/1995 - Legge provinciale 11 gennaio 1995, n. 1
16/01/1995 - Legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2
18/01/1995 - Legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3
25/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1995, n. 3
31/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1995, n. 4
07/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1995, n. 5
16/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 8
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 9
03/03/1995 - Legge provinciale 3 marzo 1995, n. 4
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (3)
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 6
20/03/1995 - Legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7
05/04/1995 - Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
11/05/1995 - Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 11
01/06/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26
06/06/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 giugno 1995, n. 27
09/06/1995 - Legge provinciale 9 giugno 1995, n. 14
22/06/1995 - LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1995, n. 15
28/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
04/07/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 luglio 1995, n. 32
11/07/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1995, n. 33
04/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 agosto 1995, n. 35
09/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1995, n. 38
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 18
24/08/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
20/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 settembre 1995, n. 42
25/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 1995, n. 43
12/10/1995 - Legge provinciale 12 ottobre 1995, n. 19
13/10/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 ottobre 1995, n. 46
16/10/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 ottobre 1995, n. 47
18/10/1995 - Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 21
08/11/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1995, n. 50
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 23
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 24
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25
16/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1995, n. 52
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 54
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55
21/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1995, n. 56
27/11/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
29/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1995, n. 58
13/12/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1995, n. 61
18/10/1995 - Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
27/04/1995 - Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
02/05/1995 - Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
23/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1995, n. 29 —
01/06/1995 - Legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13
13/11/1995 - LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
19/12/1995 - Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
11/05/1995 - Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1948
1946