(1) Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidarle ad un sog-getto con le qualifiche professionali adeguate. 9)
(2) Gli incarichi sono conferiti soltanto a societá di servizi o a professionisti aventi competenze specifiche necessarie per lo sviluppo del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.
(3) La nomina è subordinata alla presentazione di un'adeguata polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale.