(1) Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera d), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
(2) I titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni diretti arrecati all'amministrazione committente. Il responsabile di progetto predispone una relazione illustrativa sulle circostanze che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni contenuti nel progetto esecutivo e la trasmette all'amministrazione committente che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'articolo 11, comma 4.
(3) La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai danni diretti subiti dall'amministrazione committente.
(4) Il responsabile di progetto trasmette la relazione di cui al comma 2 all'ordine o collegio di appartenenza del progettista per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.