(1) Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune è delegato al sindaco competente per territorio che esercita altresì le relative funzioni amministrative. 5)
(2) La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Provincia. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco nell'esercizio della delega è trasmessa immediatamente al Presidente della Provincia che, per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e quiete pubblica, può disporre la revoca dei provvedimenti stessi.
(2/bis) Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l’autorizzazione ai sensi del comma 1 è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata al comune competente. 6)
(3) Rimangono di competenza del Presidente della Provincia i grandi eventi individuati dalla Giunta provinciale. 7)
(4) La Ripartizione provinciale Enti locali effettua la registrazione degli spettacoli viaggianti. 8)