In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 8 (Adempimenti)

(1) L'organizzatore di pubblici spettacoli deve assistere allo svolgimento degli stessi personalmente o tramite un rappresentante debitamente autorizzato e curare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste. Inoltre deve vietare l'accesso alle persone che non abbiano raggiunto l'età minima prevista.

(2) L'organizzatore deve assicurare un adeguato servizio di ordine generale organizzativo e di soccorso nonché di prevenzione di inquinamento ambientale.

(3) Gli impianti ad azione meccanica e quelli mobili quali veicoli, altalene e simili, sono sottoposti, almeno una volta all'anno, all'ispezione di un tecnico abilitato, nel rispetto della normativa vigente.