In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 9 (Divieti e limitazioni)

(1) Sono vietati:

  1. gli spettacoli contrari alla morale, al buon costume o al sentimento religioso;
  2. gli spettacoli dai quali possano derivare situazioni di pericolo per l'incolumità del pubblico e in particolare la sperimentazione dell'ipnotismo e della suggestione sugli spettatori;
  3. gli spettacoli nei quali siano sottoposti a maltrattamento animali;
  4. l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura, giochi d'azzardo ovvero giochi vietati con decreto del Presidente della Provincia, nonché la partecipazione agli stessi.