(1) È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.
(2) La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:
(3) Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente per sostituire il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.
(4) Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Ripartizione provinciale Enti locali.
(5)Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni. 18)
(6) Ai componenti della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l’amministrazione provinciale. 19)