In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 13 (Disposizioni transitorie)

(1) Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione trovano applicazione le norme statali vigenti in materia di pubblica sicurezza.

(2) Le licenze già concesse e i certificati di collaudo concernenti la pubblica sicurezza conservano la loro efficacia sino a quando non saranno sostituite da altri a norma della presente legge.