In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 131)2)
Norme in materia di pubblico spettacolo

1)
Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
2)
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, intrattenimenti, manifestazioni sportive, spettacoli viaggianti, esposizioni e spettacoli simili, nonché l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione.

(2) Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione sono soggetti all’autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande. 3)

(3) Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, può essere vietato lo svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo3)

(4) Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, sempreché siano legati a particolari occasioni riservate ad una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacità ricettiva dei rispettivi locali.

(5) Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. 4)

massimeDelibera Nr. 1848 del 22.11.2010 - Registrazione di spettacoli viaggianti
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
3)
L'art. 1, commi 2 e 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 2 (Rilascio dell'autorizzazione)  delibera sentenza

(1) Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune è delegato al sindaco competente per territorio che esercita altresì le relative funzioni amministrative. 5)

(2) La delega va esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Provincia. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco nell'esercizio della delega è trasmessa immediatamente al Presidente della Provincia che, per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza e quiete pubblica, può disporre la revoca dei provvedimenti stessi.

(2/bis)  Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l’autorizzazione ai sensi del comma 1 è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, presentata al comune competente. 6)

(3) Rimangono di competenza del Presidente della Provincia i grandi eventi individuati dalla Giunta provinciale. 7)

(4) La Ripartizione provinciale Enti locali effettua la registrazione degli spettacoli viaggianti. 8)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
5)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
6)
L'art. 2, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
7)
L'art. 2, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
8)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 3 (Requisiti)  delibera sentenza

(1) L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

(2) Le persone fisiche devono avere capacità di agire e offrire, in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilità.

(3) Alle persone giuridiche l'autorizzazione è concessa qualora provvedano alla nomina di un rappresentante in possesso dei necessari requisiti.

(4) L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 9)

(5) L'autorizzazione può essere negata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica, per esercizio di gioco d'azzardo, nonché a coloro che siano stati dichiarati falliti.

(6) Qualora, dopo il rilascio, sopravvenga o risulti uno dei motivi di diniego previsti ai precedenti commi 4 e 5, l'autorizzazione, rispettivamente deve o può essere revocata.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004 - Pubblici esercizi - revoca della licenza per venir meno requisito dell'affidabilità: illegittimità
9)
L'art. 3, comma 4 è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21, e poi dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 4 (Requisiti oggettivi)

(1) L'autorizzazione può essere concessa qualora:

  1. nell'area interessata sia presente un'adeguata richiesta per un determinato tipo di spettacolo;
  2. il richiedente disponga di una idonea struttura per lo svolgimento dello stesso;
  3. non si oppongano ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.

Art. 5 (Prescrizioni per l'autorizzazione - sospensione - revoca)  delibera sentenza

(1) Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato all'osservanza di determinate prescrizioni previste dalla presente legge. In particolare può essere imposto l'obbligo che manifesti ed altri affissi pubblicitari vengano rimossi entro un congruo termine dallo svolgimento dello spettacolo, nonché l'obbligo dell'uso di materiale non inquinante.

(2) Il rilascio può essere subordinato altresì alla stipulazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile oppure ad un adeguato deposito cauzionale, qualora appaia opportuno in relazione al tipo di spettacolo.

(3) Qualora lo richiedano motivi di pubblica sicurezza e di tutela della quiete, possono inoltre essere disposte in ogni momento ulteriori misure cautelative con l'indicazione di un congruo termine per la loro adozione.

(4) L'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui la struttura ove si svolge lo spettacolo presenti gravi carenze sopravvenute in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, qualora le stesse non vengano eliminate entro il termine stabilito.

(5) Inoltre, in caso di reiterazione, l’autorizzazione deve essere sospesa da 7 a 30 giorni e, in caso di reiterazione ripetuta, deve essere revocata, qualora il titolare della stessa sia incorso in ripetute infrazioni agli obblighi previsti dalla presente legge o dalle disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. 10)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004 - Pubblici esercizi - revoca della licenza per venir meno requisito dell'affidabilità: illegittimità
10)
L'art. 5, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 5/bis (Giochi leciti) 11) delibera sentenza

(1) Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.

(2) Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

(2/bis) Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. 12)

(3) È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.

(4) L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri. 13)

massimeDelibera 12 marzo 2012, n. 341 - Individuazione dei „luoghi sensibili“ ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materie di pubblico spettacolo) (modificata con delibera n. 1570 del 29.10.2012)
11)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 1, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
12)
Art. 5/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
13)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13.

Art. 6 (Idoneità del luogo di spettacolo)  delibera sentenza

(1) Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica.

(2) Per le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Provincia l’idoneità dei luoghi è verificata dalla Commissione di cui all’articolo 10 e nei restanti casi dal tecnico comunale. Sono da considerarsi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza nonché dell’igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l’incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti. 14)

(3) L’idoneità dei luoghi può essere verificata anche sulla base di idonea documentazione tecnica o delle informazioni fornite dall’organizzatore dello spettacolo o da un tecnico abilitato. 14)

(4) In caso di questioni tecnicamente complesse, il sindaco può richiedere la consulenza tecnica della Commissione di cui all’articolo 10. 15)

(5) La valutazione dei rischi presenti in caso di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere effettuata tramite sistemi di parametri basati su studi scientifici. In caso di grandi eventi la Commissione di cui all’articolo 10 può consultare altri esperti. 15)

(6) Sono salve le competenze della Commissione di cui all’articolo 10 in materia di verifica di spettacoli viaggianti.15)

(7) L’organo competente a rilasciare l’autorizzazione ad una manifestazione agonistica di livello nazionale o internazionale di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano può, d’ufficio o anche su richiesta degli organizzatori, dichiararne l’interesse pubblico e disporre, dietro congrua indennità a favore dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali, l’occupazione temporanea delle superfici che, per accertate esigenze di sicurezza, sono necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa. L’indennità è in ogni caso a carico degli organizzatori. In caso di contestazione in merito all’entità dell’indennità, sulla stessa decide la Giunta provinciale, sentito l’Ufficio provinciale Estimo.15)

massimeDelibera Nr. 1848 del 22.11.2010 - Registrazione di spettacoli viaggianti
14)
L'art. 6, commi 2 e 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
15)
I commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 7 (Costruzione e verifica dei locali di pubblico spettacolo)

(1) La concessione edilizia per la costruzione o la ristrutturazione di locali di pubblico spettacolo e la rispettiva licenza d’uso sono rilasciate previa verifica della conformità dei lavori progettati alle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera a).

(2) Qualora il sindaco, nell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 3, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, richieda in ordine ai locali di pubblico spettacolo la consulenza tecnica e l’esecuzione di controlli all’Ufficio provinciale Prevenzione incendi, quest’ultimo coinvolge in ogni caso la Ripartizione provinciale Enti locali.

(3) Una copia della concessione edilizia di cui al comma 1 è trasmessa alla Ripartizione provinciale Enti locali. 16)

16)
L'art. 7, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 8 (Adempimenti)

(1) L'organizzatore di pubblici spettacoli deve assistere allo svolgimento degli stessi personalmente o tramite un rappresentante debitamente autorizzato e curare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste. Inoltre deve vietare l'accesso alle persone che non abbiano raggiunto l'età minima prevista.

(2) L'organizzatore deve assicurare un adeguato servizio di ordine generale organizzativo e di soccorso nonché di prevenzione di inquinamento ambientale.

(3) Gli impianti ad azione meccanica e quelli mobili quali veicoli, altalene e simili, sono sottoposti, almeno una volta all'anno, all'ispezione di un tecnico abilitato, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 (Divieti e limitazioni)

(1) Sono vietati:

  1. gli spettacoli contrari alla morale, al buon costume o al sentimento religioso;
  2. gli spettacoli dai quali possano derivare situazioni di pericolo per l'incolumità del pubblico e in particolare la sperimentazione dell'ipnotismo e della suggestione sugli spettatori;
  3. gli spettacoli nei quali siano sottoposti a maltrattamento animali;
  4. l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura, giochi d'azzardo ovvero giochi vietati con decreto del Presidente della Provincia, nonché la partecipazione agli stessi.

Art. 10 (Commissione provinciale per i pubblici spettacoli)

(1) È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

(2) La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

  1. il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di pubblici spettacoli, che la presiede;
  2. un ingegnere o un architetto;
  3. un esperto in materia di prevenzione incendi;
  4. un esperto di elettrotecnica;
  5. un esperto di medicina di emergenza
  6. un rappresentante della Questura ;17)
  7. un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi; 17)
  8. un rappresentante del settore della cultura giovanile; 17)
  9. un rappresentante dell’associazione più rappresentativa a livello provinciale degli esercenti pubblici. 17)

(3) Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente per sostituire il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.

(4) Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Ripartizione provinciale Enti locali.

(5)Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni. 18)

(6) Ai componenti della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l’amministrazione provinciale. 19)

17)
Le lettere f), g), h) e i), dell'art. 10, comma 2, sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
18)
L'art. 10, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
19)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 11 (Vigilanza)  delibera sentenza

(1) Le funzioni di vigilanza sugli spettacoli e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste, sono svolte dagli organi di polizia dello Stato ed amministrativa competenti.

(2) Il personale incaricato della vigilanza ordina l'immediata cessazione degli spettacoli ove ricorrano gravi inosservanze alla relativa autorizzazione rilasciata.

(3) Eventuali irregolarità riscontrate dagli organi preposti alla vigilanza sono comunicate, in sintonia con il riparto delle competenze effettuato dall'articolo 2, al sindaco ovvero al Presidente della Provincia, che ne dispone l'eliminazione entro un congruo termine, ovvero la sospensione degli spettacoli, qualora necessario.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008 - Provvedimento di limitazione dell'orario di un locale da ballo - necessità di comunicazione di avvio del procedimento

Art. 11/bis (Regolamento di esecuzione)

(1) Con regolamento di esecuzione sono determinati:

  1. le caratteristiche costruttive e le modalità di gestione dei locali;
  2. i requisiti di idoneità dei luoghi di pubblico spettacolo;
  3. le norme di semplificazione amministrativa. 20)
20)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 12 (Sanzioni amministrative)

(1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro. 11)21)

(1/bis) In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 o delle norme tecniche del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera b), la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è quintuplicata. 22)

(1/ter) In caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a), oppure delle prescrizioni impartite al fine di tutelare l’incolumità pubblica, è disposta la sospensione della licenza d’esercizio fino a sette giorni consecutivi. 22)

(1/quater) In caso di violazione dell’orario di chiusura si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.22)

(2) Le sanzioni amministrative sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dal direttore della Ripartizione provinciale Enti locali o dal sindaco competente per territorio. 23)

(3) I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano all'amministrazione che ha irrogato le sanzioni stesse.

11)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio 1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 1, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.
21)
L'art. 12, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 10 novembre 1993, n. 21, successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, ed infine così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
22)
L'art. 12, commi 1/bis, 1/ter e 1/quater, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
23)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 13 (Disposizioni transitorie)

(1) Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione trovano applicazione le norme statali vigenti in materia di pubblica sicurezza.

(2) Le licenze già concesse e i certificati di collaudo concernenti la pubblica sicurezza conservano la loro efficacia sino a quando non saranno sostituite da altri a norma della presente legge.

Art. 14 24)

24)
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 15 25)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

25)
Omissis.