(1) La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, intrattenimenti, manifestazioni sportive, spettacoli viaggianti, esposizioni e spettacoli simili, nonché l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione.
(2) Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione sono soggetti all’autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande. 3)
(3) Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, può essere vietato lo svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo3)
(4) Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, sempreché siano legati a particolari occasioni riservate ad una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacità ricettiva dei rispettivi locali.
(5) Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. 4)
L'art. 1, commi 2 e 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.