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In vigore al: 21/11/2014

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 10 (Progettazione degli impianti)

(1) Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, è redatto un progetto. Per quanto riguarda gli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), dell’ordinamento dell’artigianato, il progetto è necessario solo per stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 35 chilowatt.

(2) Nei casi di cui al comma 1, fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, il progetto è redatto da un o una professionista, di seguito denominato professionista, iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 12, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

(3) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  1. impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3;
  5. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie nonché stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 35 chilowatt, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore, impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti per gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso il relativo stoccaggio;
  8. impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

(4) I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

(5) I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della tras formazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

(6) Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore o l’installatrice deve fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

(7) Il progetto di cui al comma 3 è depositato, nei termini previsti all’articolo 16, comma 1, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto.

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