Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Al personale trasferito d'ufficio da una ad altra sede permanente di servizio spetta per il primo mese il rimborso delle effettive spese di missione ai sensi della presente disciplina di missione, esclusa l'indennità di missione di cui all'articolo 3. Tale trattamento non compete:
(2) Il personale trasferito d'ufficio ha anche diritto al rimborso delle spese di trasloco della misura massima di cinque milioni.