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In vigore al: 21/11/2014

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 16 (Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo presso l’ufficio comunale competente per l’edilizia)

(1) Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie nonché di stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 15 chilowatt, di impianti idrosanitari nonché impianti per il trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore, di impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore, e di impianti di protezione antincendio relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove è installato l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 10, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

(2) Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione edilizia, il soggetto titolare della concessione edilizia o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività edilizia o la richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deposita il progetto degli impianti da realizzare presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

(3) L’ufficio competente per l’edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese, alle contestazioni e notificazioni delle eventuali violazioni accertate e alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia.

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