Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Compete l'indennità di missione quando:
(2) Il limite delle quattro ore viene meno quando la missione è compiuta durante i giorni non lavorativi, ovvero tra le ore 17 e le ore 9.
(3) L'indennità di missione non compete per missioni effettuate all'interno del territorio del comune sede di servizio o del comune di residenza ovvero, se non coincidente con il comune di residenza, del comune di abituale dimora.
(4) Al personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 spetta, per le trasferte tra le diverse sedi di servizio, il rimborso delle sole spese di viaggio nonché, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, delle spese di vitto.