Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) Per l'espletamento delle missioni al personale competono le seguenti indennità:
(2) La frazione di almeno 30 minuti è considerata ora intera, salvo il limite di almeno 4 ore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
(3) In caso di missione per la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione l'indennità di missione di cui al comma 1 compete nella misura del 30 per cento, qualora le spese di pernottamento vadano a carico dell'amministrazione.