(1) Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 13, comma 1.
(2) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
(3) Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7, e le altre disposizioni specifiche.