Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione attestante che gli eventuali nuovi prezzi sono stati concordati ai sensi degli articoli 72 e seguenti.
(2) Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto.