Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi i termini previsti dal presente regolamento per il rilascio e l'approvazione del certificato di collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.