(1) Se il collaudatore riscontra lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, può ammetterle nella contabilità quando sono indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del lavoro e quando l'importo totale, compreso quello delle lavorazioni non autorizzate, non supera l'importo impegnato.
(2) In caso contrario il collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo proponendo i provvedimenti opportuni, che riferisce al responsabile di progetto, il quale a sua volta li trasmette, con proprio parere, all'amministrazione committente.
(3) Le lavorazioni non autorizzate, ma riconosciute, vengono compensate ai prezzi di contratto o ai prezzi determinati in base ad analisi prezzi come previsto all'articolo 72. Le lavorazioni non considerate indispensabili sono compensate come sopra, ma dedotto l'utile d'impresa.
(4) L'ammissione in contabilità delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità per eventuali danni per averle ordinate o lasciate eseguire.