Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Ultimate le operazioni di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, rilascia il certificato di collaudo, che deve contenere:
(2) Nel certificato il collaudatore:
(3) Il collaudatore può redigere un atto unico di collaudo, contenente il processo verbale di cui all'articolo 118, la relazione di collaudo di cui all'articolo 119, e il certificato di collaudo di cui al presente articolo.