Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il collaudatore, concluse le operazioni di collaudo, trasmette al responsabile di progetto i documenti ricevuti e quelli contabili, allegando:
(2) Il collaudatore restituisce al responsabile di progetto tutti i documenti acquisiti.